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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
AF IA, TO
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001911766 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 537/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 riceveva, la notifica dell'intimazione di pagamento n. notificata a mani in data 07.04.2025, limitatamente alle richieste afferenti l'avviso di accertamento n. TKL01PF01168/2014 notificato il 3.10.2014 avente ad oggetto l'imposta Irpef, oltre accessori euro 118.786,58 e l'intimazione di pagamento n. notificata in data 06.06.2018 avente ad oggetto sanzioni pecuniarie tributarie per complessivi euro 78.962,62.
Con il giudizio invocava l'annullamento dell'atto previa sospensione, per intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'Ader depositando le controdeduzioni.
La ricorrente depositava anche una memoria in risposta alle controdeduzioni dell'Ader eccependo che le notifiche depositate, in quanto pdf senza deposito del file eml non consentivano la verifica dell'effettiva notifica del provvedimento nonché riteneva che “la mancata prova circa la titolarità dell'indirizzo pec del destinatario non permette di verificare se la ricorrente era l'effettiva destinataria”.
La Corte letti gli atti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricevute di consegna pec depositate in atti dall'Agente della riscossione riportano i dati della pec del destinatario e dimostrano tutte l'interruzione della prescrizione.
Non essendo intervenuta la necessaria querela di falso il ricorso non merita di essere accolto in quanto gli atti intimati non sono ritenuti prescritti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna ad euro 5.600,00 a favore di parte resistente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
AF IA, TO
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001911766 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 537/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 riceveva, la notifica dell'intimazione di pagamento n. notificata a mani in data 07.04.2025, limitatamente alle richieste afferenti l'avviso di accertamento n. TKL01PF01168/2014 notificato il 3.10.2014 avente ad oggetto l'imposta Irpef, oltre accessori euro 118.786,58 e l'intimazione di pagamento n. notificata in data 06.06.2018 avente ad oggetto sanzioni pecuniarie tributarie per complessivi euro 78.962,62.
Con il giudizio invocava l'annullamento dell'atto previa sospensione, per intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'Ader depositando le controdeduzioni.
La ricorrente depositava anche una memoria in risposta alle controdeduzioni dell'Ader eccependo che le notifiche depositate, in quanto pdf senza deposito del file eml non consentivano la verifica dell'effettiva notifica del provvedimento nonché riteneva che “la mancata prova circa la titolarità dell'indirizzo pec del destinatario non permette di verificare se la ricorrente era l'effettiva destinataria”.
La Corte letti gli atti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricevute di consegna pec depositate in atti dall'Agente della riscossione riportano i dati della pec del destinatario e dimostrano tutte l'interruzione della prescrizione.
Non essendo intervenuta la necessaria querela di falso il ricorso non merita di essere accolto in quanto gli atti intimati non sono ritenuti prescritti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna ad euro 5.600,00 a favore di parte resistente