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Articolo 3 della Legge 24 luglio 1951, n. 1740
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Legge 24 luglio 1951, n. 1740
Articolo 3 della Legge 24 luglio 1951, n. 1740
Versione
6 marzo 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 marzo 1952
Vedi fonte istituzionale
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