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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'LE AN, Presidente RI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1323/2020 depositato il 21/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVKC00800220 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alla cmc Resistente/Appellato: si riporta alla cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1323/20
La Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante, sig. Nominativo_1 e la sig.ra Rappresentante_2, quale autore materiale della violazione contestata, a mezzo del Nominativo_2 , impugnavano l'atto di contestazione n.TVK C00800220/2020, per Iva anno d'imposta 2016, notificato dall'Agenzia Entrate, per imposta II.DD. e IVA, per l'anno d'imposta 2014, a seguito di mancato versamento dell'imposta.
Motivi ricorso
Nel ritenere illegittima la sanzione comminata, ritiene l'atto nullo per difetto di delega e vizio di sottoscrizione;
violazione degli artt.16 e 17 D.Lgs. n.472/97, e l'insussistenza di responsabilità del Presidente e responsabilità del rappresentate legale;
mancata applicazione dell'art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97 c.d. “principio della continuazione”;
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, deduceva sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, rappresentandone i presupposti normativi e contrastava debitamente le censure di parte ricorrente, e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, in relazione alla adesione all'istituto di deflazione del contenzioso, ai sensi della Legge n.197/2022 art.1 dal comma 186 al 202, evidenziando che trattandosi di sanzioni nulla è dovuta da versare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito alla c.d. “Rottamazione quater - Tregua fiscale” ex Legge n.197/2022, depositando istanza accettata con rinuncia al contenzioso, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'LE AN, Presidente RI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1323/2020 depositato il 21/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVKC00800220 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alla cmc Resistente/Appellato: si riporta alla cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1323/20
La Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante, sig. Nominativo_1 e la sig.ra Rappresentante_2, quale autore materiale della violazione contestata, a mezzo del Nominativo_2 , impugnavano l'atto di contestazione n.TVK C00800220/2020, per Iva anno d'imposta 2016, notificato dall'Agenzia Entrate, per imposta II.DD. e IVA, per l'anno d'imposta 2014, a seguito di mancato versamento dell'imposta.
Motivi ricorso
Nel ritenere illegittima la sanzione comminata, ritiene l'atto nullo per difetto di delega e vizio di sottoscrizione;
violazione degli artt.16 e 17 D.Lgs. n.472/97, e l'insussistenza di responsabilità del Presidente e responsabilità del rappresentate legale;
mancata applicazione dell'art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97 c.d. “principio della continuazione”;
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, deduceva sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, rappresentandone i presupposti normativi e contrastava debitamente le censure di parte ricorrente, e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, in relazione alla adesione all'istituto di deflazione del contenzioso, ai sensi della Legge n.197/2022 art.1 dal comma 186 al 202, evidenziando che trattandosi di sanzioni nulla è dovuta da versare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito alla c.d. “Rottamazione quater - Tregua fiscale” ex Legge n.197/2022, depositando istanza accettata con rinuncia al contenzioso, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025