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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3385 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3385/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. POLIMENO CRISTINA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. MIGLIORISI BENEDETTA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 08/09/2007 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2007, Parte I, Serie, n. 104.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il giorno 8.09.2007 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2007 Parte I Serie n° 104.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nell'osservanza di norme comportamentali che non siano lesive della loro onorabilità e dignità, liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno più opportuno e che la casa coniugale sita in in Pisa Via di Cont Putignano n. 325 rimarrà assegnata in abitazione esclusiva del sig. che la abiterà finché lo vorrà e lo desidererà;
3) Entrambi i coniugi parteciperanno occorrendo nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per di natura medico sanitaria e scolastica, purché Pt_1 preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza); nulla è richiesto e dovuto dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa per il mantenimento essendo autosufficienti economicamente e comunque per espressa rinuncia;
- nulla è richiesto e dovuto per ogni e qualsiasi ragione, motivo e/o causa anche astrattamente connessa al rapporto matrimoniale e comunque per espressa rinuncia, fatto salvo il diritto della sig.ra di ritirare dall'abitazione coniugale i beni e gli effetti CP_2 personali;
pagina 2 di 3 - ciascuna parte rimarrà assegnatario in via esclusiva e definitiva dell'autovettura di Cont proprietà e segnatamente il sig. dell'autovettura Skoda tg.DW828WX impegnandosi la
Sig.ra occorrendo a riprodurre il relativo consenso alla vendita nelle forme e sedi CP_2
Cont necessarie;
la Sig.ra dell'autovettura GK769CX impegnandosi il Sig. CP_2 occorrendo a riprodurre il relativo consenso alla vendita nelle forme e sedi necessarie;
- le spese per l'assistenza legale saranno compensare tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 2.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3385/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. POLIMENO CRISTINA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. MIGLIORISI BENEDETTA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 08/09/2007 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2007, Parte I, Serie, n. 104.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il giorno 8.09.2007 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2007 Parte I Serie n° 104.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nell'osservanza di norme comportamentali che non siano lesive della loro onorabilità e dignità, liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno più opportuno e che la casa coniugale sita in in Pisa Via di Cont Putignano n. 325 rimarrà assegnata in abitazione esclusiva del sig. che la abiterà finché lo vorrà e lo desidererà;
3) Entrambi i coniugi parteciperanno occorrendo nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per di natura medico sanitaria e scolastica, purché Pt_1 preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza); nulla è richiesto e dovuto dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa per il mantenimento essendo autosufficienti economicamente e comunque per espressa rinuncia;
- nulla è richiesto e dovuto per ogni e qualsiasi ragione, motivo e/o causa anche astrattamente connessa al rapporto matrimoniale e comunque per espressa rinuncia, fatto salvo il diritto della sig.ra di ritirare dall'abitazione coniugale i beni e gli effetti CP_2 personali;
pagina 2 di 3 - ciascuna parte rimarrà assegnatario in via esclusiva e definitiva dell'autovettura di Cont proprietà e segnatamente il sig. dell'autovettura Skoda tg.DW828WX impegnandosi la
Sig.ra occorrendo a riprodurre il relativo consenso alla vendita nelle forme e sedi CP_2
Cont necessarie;
la Sig.ra dell'autovettura GK769CX impegnandosi il Sig. CP_2 occorrendo a riprodurre il relativo consenso alla vendita nelle forme e sedi necessarie;
- le spese per l'assistenza legale saranno compensare tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 2.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3