TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1680/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025, al numero 1680, promossa con domanda depositata in data 06/05/2025
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Isola del Liri, via Parte_1 C.F._1
Siracusa n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone, dai quali
è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Olimpia n. 14, CP_1 rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
1 Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta elettronica per un importo CP_1 di €. 500,00.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precario e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2024/2025.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e
64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97
Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da
121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la ricorrente, hanno prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle CP_2 attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
2 secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
3 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha
4 statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M.
23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta
e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come parte ricorrente
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del
D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M.
n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo, ritenendo il diverso trattamento dei docenti a assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei
5 docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121
e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” e quindi quanto disposto da detto CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, va letto non in chiave di “incompatibilità”, ma di
“complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del
2015.
Secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra descritte porta a ritenere che tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti - anche quelli non di ruolo - certamente deve essere compresa la Carta del docente. Del resto, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato comporta una palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, con conseguente lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (di ruolo e non) possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della
Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo. E infatti
6 anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale CP_1 docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza
7 nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2024/2025.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso, pertanto, la tutela accordata è in forma specifica.
Per quanto concerne la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta TI (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di
Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
8 supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
In sostanza, se nessuna delle parti deduce specificatamente l'uscita dal sistema scolastico la tutela accordata è in forma specifica. D'altra parte, le ipotesi di uscita dal sistema scolastico, per chi abbia supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sono a dir poco residuali.
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €. 500,00.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del
, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022, tenendo Controparte_1 conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.1.100; compenso fase di studio della controversia, valore medio: €.210,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore medio: €.126,00; compenso fase decisionale, valore medio: €.179,00; compenso complessivo: €.515,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., in data 06/05/2025, nella causa iscritta al n. 1680/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1 alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 500,00, oltre interessi legali come per legge;
9 2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€.515,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.21,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 05/11/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
10
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025, al numero 1680, promossa con domanda depositata in data 06/05/2025
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Isola del Liri, via Parte_1 C.F._1
Siracusa n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone, dai quali
è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Olimpia n. 14, CP_1 rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
1 Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta elettronica per un importo CP_1 di €. 500,00.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precario e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2024/2025.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e
64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97
Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da
121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la ricorrente, hanno prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle CP_2 attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
2 secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
3 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha
4 statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M.
23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta
e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come parte ricorrente
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del
D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M.
n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo, ritenendo il diverso trattamento dei docenti a assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei
5 docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121
e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” e quindi quanto disposto da detto CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, va letto non in chiave di “incompatibilità”, ma di
“complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del
2015.
Secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra descritte porta a ritenere che tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti - anche quelli non di ruolo - certamente deve essere compresa la Carta del docente. Del resto, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato comporta una palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, con conseguente lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (di ruolo e non) possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della
Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo. E infatti
6 anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale CP_1 docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza
7 nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2024/2025.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso, pertanto, la tutela accordata è in forma specifica.
Per quanto concerne la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta TI (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di
Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
8 supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
In sostanza, se nessuna delle parti deduce specificatamente l'uscita dal sistema scolastico la tutela accordata è in forma specifica. D'altra parte, le ipotesi di uscita dal sistema scolastico, per chi abbia supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sono a dir poco residuali.
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €. 500,00.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del
, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022, tenendo Controparte_1 conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.1.100; compenso fase di studio della controversia, valore medio: €.210,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore medio: €.126,00; compenso fase decisionale, valore medio: €.179,00; compenso complessivo: €.515,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., in data 06/05/2025, nella causa iscritta al n. 1680/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1 alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 500,00, oltre interessi legali come per legge;
9 2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€.515,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.21,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 05/11/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
10