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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1710/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
LAZZARO CARMINE e CRINITI FABIO (che hanno rinunciato al mandato);
PARTE ATTRICE OPPONENTE
(C.F. , con gli avv.ti BRANDSTÄTTER GERHARD e CP_2 P.IVA_2
BENVENUTI SARA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 543/2024
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) Ammettere per la forma la presente opposizione.
2) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bolzano in favore del Tribunale di Messina e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il d.i. oggi opposto per le motivazioni sopra esposte nel presente atto e/o con qualsivoglia ulteriore motivazione;
3) per l'effetto condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore degli scriventi legali come per legge;
4) Ancora in via preliminare, NON concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto per i motivi esposti al punto n. 4 del presente atto.
pagina 1 di 5 5) Nel merito, annullare e/o revocare e/o rendere inefficace e/o dichiarare la nullità del
d.i. opposto per le motivazioni meglio esposte in narrativa e/o con qualsivoglia altra motivazione.
Con riserva di precisare domande e mezzi istruttori nei termini di legge anche alla luce delle difese avversarie.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarsi a favore degli scriventi legali come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare:
- per i motivi in narrativa concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
543/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Bolzano in data 02/05/2024;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta confermando il decreto ingiuntivo n.
543/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Bolzano in data 02/05/2024;
Nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della CP_2 [...]
in persona del rappresentante pro tempore per l'importo di Controparte_1
Euro 24.079,02 e condannare l'attrice opponente al pagamento di tale somma, oltre gli interessi moratori dal dì del dovuto fino al effettivo soddisfo.
In ogni caso:
- condannare l'attrice opponente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, più C.A.P. ed I.V.A.; come in memoria 171bis n. 2 (omissis)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione, spiegata da contro il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 543/2024, ottenuto da per l'importo di € 24.079,02 a titolo di CP_3 capitale per prezzo di merce compravenduta, oltre spese di autentica notarile, interessi e spese di procedura, è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 1.
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano in favore del Tribunale di Messina, sede dell'opponente, è infondata. Le fatture sono state emesse a titolo di prezzo per merce e di un software, abitualmente venduti da . CP_3
In relazione al software ha prodotto un accordo (doc. 4), non contestato CP_3
dall'opponente, che prevede esplicitamente il foro di Bolzano.
In relazione all'altra merce, va dato atto che l'opponente non ha allegato che il venditore si è discostato dal prezzo normalmente praticato (art. 1474 co. 1 c.c.). Il prezzo normalmente praticato dal venditore si deve ritenere di carattere liquido.
Per una somma di danaro liquida, inerente ad un'obbligazione contrattuale, sussiste il foro del creditore, nella specie Bolzano, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c. e dell'art. 20 c.p.c..
Nel caso di specie vi è stata, in aggiunta, una promessa di pagamento da parte del debitore
(v. doc. 9 opposta, pag. 7 s.).
Il Giudice ricorda anche il principio, espresso da Cass. 4792/2021, secondo cui “in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti
l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4,
c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).”
2.
L'opponente contesta l'assenza di prova del credito azionato dall'opposta, avendo quest'ultima prodotto in sede monitoria solo le fatture e non anche un accordo scritto.
Inoltre, l'opponente contesta, in via del tutto generica, che l'opposta avrebbe chiesto un pagina 3 di 5 importo “errato ed esorbitante”, senza però specificare quali sarebbero stati gli accordi e quale il prezzo giusto.
Il Giudice osserva che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce, dettagliatamente indicata nelle fatture, né ha allegato di averla ricevuta in assenza di un ordine o contro la propria volontà. Pertanto, il fatto storico da cui si desume l'esistenza del contratto di compravendita può ritenersi pacifico e non contestato. Ne consegue che il principio, secondo cui la fattura non costituisce prova nel giudizio di opposizione, risulta del tutto inconferente, non essendovi alcun onere probatorio in relazione a un fatto non specificamente contestato dalla parte (art. 115 c.p.c.). In altre parole, non essendovi stata contestazione del fatto da cui si desume il contratto, non era necessario fornire altra prova.
A parte ciò, si osserva che agli atti vi è comunque la prova del credito, costituita dalla promessa di pagamento rateale, inoltrata dall'opponente via pec in data 18/01/2024 (v. doc. 9 opposta, pag. 7 s.).
3.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
55/14: tabella n. 2, scaglione 5.200,00-26.000,00 parametri medi per le fasi di studio e introduzione, parametri ridotti per trattazione/istruttoria e decisione, con aumento ex art. 4 co. 8, per un totale di € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Bolzano n. 543/2024, già provvisoriamente esecutivo, e conferma lo stesso,
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta a titolo di spese di lite, €
5.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive necessaria.
pagina 4 di 5 30/07/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1710/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
LAZZARO CARMINE e CRINITI FABIO (che hanno rinunciato al mandato);
PARTE ATTRICE OPPONENTE
(C.F. , con gli avv.ti BRANDSTÄTTER GERHARD e CP_2 P.IVA_2
BENVENUTI SARA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 543/2024
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) Ammettere per la forma la presente opposizione.
2) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bolzano in favore del Tribunale di Messina e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il d.i. oggi opposto per le motivazioni sopra esposte nel presente atto e/o con qualsivoglia ulteriore motivazione;
3) per l'effetto condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore degli scriventi legali come per legge;
4) Ancora in via preliminare, NON concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto per i motivi esposti al punto n. 4 del presente atto.
pagina 1 di 5 5) Nel merito, annullare e/o revocare e/o rendere inefficace e/o dichiarare la nullità del
d.i. opposto per le motivazioni meglio esposte in narrativa e/o con qualsivoglia altra motivazione.
Con riserva di precisare domande e mezzi istruttori nei termini di legge anche alla luce delle difese avversarie.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarsi a favore degli scriventi legali come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare:
- per i motivi in narrativa concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
543/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Bolzano in data 02/05/2024;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta confermando il decreto ingiuntivo n.
543/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Bolzano in data 02/05/2024;
Nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della CP_2 [...]
in persona del rappresentante pro tempore per l'importo di Controparte_1
Euro 24.079,02 e condannare l'attrice opponente al pagamento di tale somma, oltre gli interessi moratori dal dì del dovuto fino al effettivo soddisfo.
In ogni caso:
- condannare l'attrice opponente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, più C.A.P. ed I.V.A.; come in memoria 171bis n. 2 (omissis)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione, spiegata da contro il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 543/2024, ottenuto da per l'importo di € 24.079,02 a titolo di CP_3 capitale per prezzo di merce compravenduta, oltre spese di autentica notarile, interessi e spese di procedura, è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 1.
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano in favore del Tribunale di Messina, sede dell'opponente, è infondata. Le fatture sono state emesse a titolo di prezzo per merce e di un software, abitualmente venduti da . CP_3
In relazione al software ha prodotto un accordo (doc. 4), non contestato CP_3
dall'opponente, che prevede esplicitamente il foro di Bolzano.
In relazione all'altra merce, va dato atto che l'opponente non ha allegato che il venditore si è discostato dal prezzo normalmente praticato (art. 1474 co. 1 c.c.). Il prezzo normalmente praticato dal venditore si deve ritenere di carattere liquido.
Per una somma di danaro liquida, inerente ad un'obbligazione contrattuale, sussiste il foro del creditore, nella specie Bolzano, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c. e dell'art. 20 c.p.c..
Nel caso di specie vi è stata, in aggiunta, una promessa di pagamento da parte del debitore
(v. doc. 9 opposta, pag. 7 s.).
Il Giudice ricorda anche il principio, espresso da Cass. 4792/2021, secondo cui “in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti
l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4,
c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).”
2.
L'opponente contesta l'assenza di prova del credito azionato dall'opposta, avendo quest'ultima prodotto in sede monitoria solo le fatture e non anche un accordo scritto.
Inoltre, l'opponente contesta, in via del tutto generica, che l'opposta avrebbe chiesto un pagina 3 di 5 importo “errato ed esorbitante”, senza però specificare quali sarebbero stati gli accordi e quale il prezzo giusto.
Il Giudice osserva che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce, dettagliatamente indicata nelle fatture, né ha allegato di averla ricevuta in assenza di un ordine o contro la propria volontà. Pertanto, il fatto storico da cui si desume l'esistenza del contratto di compravendita può ritenersi pacifico e non contestato. Ne consegue che il principio, secondo cui la fattura non costituisce prova nel giudizio di opposizione, risulta del tutto inconferente, non essendovi alcun onere probatorio in relazione a un fatto non specificamente contestato dalla parte (art. 115 c.p.c.). In altre parole, non essendovi stata contestazione del fatto da cui si desume il contratto, non era necessario fornire altra prova.
A parte ciò, si osserva che agli atti vi è comunque la prova del credito, costituita dalla promessa di pagamento rateale, inoltrata dall'opponente via pec in data 18/01/2024 (v. doc. 9 opposta, pag. 7 s.).
3.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
55/14: tabella n. 2, scaglione 5.200,00-26.000,00 parametri medi per le fasi di studio e introduzione, parametri ridotti per trattazione/istruttoria e decisione, con aumento ex art. 4 co. 8, per un totale di € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Bolzano n. 543/2024, già provvisoriamente esecutivo, e conferma lo stesso,
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta a titolo di spese di lite, €
5.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive necessaria.
pagina 4 di 5 30/07/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
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