Decreto cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 29/12/2025, n. 8495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8495 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2025, proposto da-OMISSIS-in qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale di Caserta, Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Villa Literno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11.
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 22.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce);
B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il decreto monocratico n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;
Visto l’art. 34 comma 5 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa RI RB VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato l’8.10.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 22.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Villa Literno (CE)) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 30 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n.-OMISSIS- è stato rilevato che il PEI pur riconoscendo che
l’alunno necessita dell’aiuto costante dell’insegnante di sostegno (vedi par 9 ove dando atto che l’orario è di 30 ore e la docente di sostegno è presente per 18 ore, si afferma che l’alunno necessita della guida continua e costante della docente di sostegno), non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura (18 ore settimanali) notevolmente ridotta, disponendo che l’organo competente dell’Istituto scolastico si ridetermini motivatamente riguardo al PEI ed alle ore di sostegno ivi assegnate al minore, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. Alla camera di consiglio del 29.10.2025, si è dato atto che parte ricorrente in pari data unitamente alla richiesta di passaggio in decisione, ha depositato copia del PEI rimodulato, adottato il 20 ottobre 2025, nel quale a seguito del decreto monocratico n.-OMISSIS-del 6 ottobre 2025, il collegio docenti indica ex novo la necessità della copertura totale delle 30 ore, e richiede anche per l’anno in corso il mantenimento del sostegno didattico per tutte le 30 ore, senza specificare se tale sostegno sia concretamente assegnato.
Pertanto, richiamata la centralità del ruolo del dirigente scolastico nell’ambito del sistema in questione, nel quale “con le nuove norme previste dal D. Lgs 66/2017 ed il nuovo iter procedurale per il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza della persona è condotta secondo criteri più attenti al suo “funzionamento” e, soprattutto, mirati a favorire una migliore inclusione nel contesto scolastico”, si è detto che allo stesso va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni certificati, sub specie della mancata richiesta all’USR dei posti “in deroga”, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti.
Si è quindi disposta istruttoria per chiedere al dirigente scolastico se e quando sia stata attivata la richiesta al USR di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun ano scolastico, rammentando che la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1); e se all’alunno siano state assegnate le 30 ore di sostegno scolastico deliberate dal PEI;
4. Con memoria del 24.11.2025, parte ricorrente ha dichiarato che successivamente alla Camera di Consiglio del 29.10.2025, l’Istituto ha assegnato, come da Pei rimodulato in atti, il servizio per tutto il tempo scuola.
Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
5. Alla camera di consiglio del 26.11.2025 la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
6. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- all’Istituto comprensivo statale L. Da Vinci di Villa Literno (CE): CEIC843001@pec.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Osservatorio nazionale per le disabilità: osservatorionazionale.disabilita@governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
RI RB VA, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RB VA | NA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.