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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/09/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3813/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PAOLINELLI RAFFAELLA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PAOLINELLI RAFFAELLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi SIg.ri e a IR (AN) in data 25.05.2013; Parte_1 Parte_2
- omologare le condizioni di divorzio di cui al ricorso, le quali prevedono che i coniugi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra per quanto riguarda il profilo economico e che, nello specifico, non sussiste alcuna causa per il riconoscimento dell'assegno divorzile né in capo alla SI.ra né in capo al SI. Pt_1 Pt_2
Spese e competenze professionali compensate.”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a IR (AN) il 25/05/2013, hanno chiesto innanzitutto sentir pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che dall'unione non sono nati figli e che, a causa del deteriorarsi del rapporto affettivo tra i coniugi e del venir meno della comunione spirituale e materiale tra loro, i medesimi si sono separati di fatto ad agosto 2023, interrompendo la convivenza.
Con sentenza del 22/01/2025 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi omologando l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando di non volersi riconciliare.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 28/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 22/01/2025, passata in giudicato. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IR (AN) il
25/05/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Roma al n. 00350, parte 2, serie B00, dell'anno 2013.
- 2 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
IR (AN) il 25/05/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Pt_2 Parte_2
Civile del Comune di Roma al n. 350, parte 2, serie B00, dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3813/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PAOLINELLI RAFFAELLA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PAOLINELLI RAFFAELLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi SIg.ri e a IR (AN) in data 25.05.2013; Parte_1 Parte_2
- omologare le condizioni di divorzio di cui al ricorso, le quali prevedono che i coniugi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra per quanto riguarda il profilo economico e che, nello specifico, non sussiste alcuna causa per il riconoscimento dell'assegno divorzile né in capo alla SI.ra né in capo al SI. Pt_1 Pt_2
Spese e competenze professionali compensate.”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a IR (AN) il 25/05/2013, hanno chiesto innanzitutto sentir pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che dall'unione non sono nati figli e che, a causa del deteriorarsi del rapporto affettivo tra i coniugi e del venir meno della comunione spirituale e materiale tra loro, i medesimi si sono separati di fatto ad agosto 2023, interrompendo la convivenza.
Con sentenza del 22/01/2025 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi omologando l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando di non volersi riconciliare.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 28/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 22/01/2025, passata in giudicato. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IR (AN) il
25/05/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Roma al n. 00350, parte 2, serie B00, dell'anno 2013.
- 2 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
IR (AN) il 25/05/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Pt_2 Parte_2
Civile del Comune di Roma al n. 350, parte 2, serie B00, dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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