Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 11 luglio 2002, n. 160
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 11 luglio 2002, n. 160
Articolo 3 della Legge 11 luglio 2002, n. 160
Versione
31 luglio 2002
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 luglio 2002
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0