Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02237/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Angelo Fumagalli e Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesano Boscone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e declaratoria dell'inefficacia o in via subordinata per l'annullamento
dell'atto Protocollo n.-OMISSIS- del 1° ottobre 2021, con il quale il Comune ha assunto un provvedimento di diniego in ordine ad una SCIA presentata dal ricorrente in data 21 giugno 2021 protocollo n. 13770;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Boscone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. NO EP LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in data 6 febbraio 2026 parte ricorrente ha comunicato che « è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso » e ha chiesto a questo Tribunale di « dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali »;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE RO, Presidente
NO EP LA, Primo Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EP LA | CE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.