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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa CA Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2883/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
EL CA, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Manzi Andrea, CP_1 giusta procura in atti
- resistente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del giorno 26.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.06.2025, il sig. chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato in [...] il [...], dalla relazione con Persona_1 CP_1
come precedentemente stabilite con decreto del 26.01.2023 emesso dal Tribunale di Nola.
[...] In particolare, chiedeva: prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il minore due volte alla settimana, il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 19,30 nonché nei fine settimana alterni con pernotto dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00; prevedere che il padre trascorra la festa del papà ed il suo compleanno con il minore con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno seguente;
e che il figlio minore trascorra con il padre 20 giorni nel periodo estivo di cui 10 a Luglio e 10 ad Agosto, salvo diverso accordo, con pernotto da trascorrere con il papà settimane bianche e/o qualunque altra vacanza da convenirsi tra le parti entro il 30 ottobre di ogni anno, ferme le altre previsioni sulle festività natalizie, pasquali. Confermare nel resto le statuizioni di cui al decreto;
con vittoria di spese.
Il giorno 26.10.2025 si costituiva parte resistente, la quale chiedeva di rigettare le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto, e confermare il provvedimento impugnato. Nella ipotesi di modifica del provvedimento, chiedeva che venisse disposta l'erogazione dell'assegno unico interamente al genitore collocatario. Con vittoria di spese e competenze professionali.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2025, comparivano entrambe le parti.
Parte ricorrente su invito del Giudice, si rendeva disponibile a trascorrere con il figlio anche un solo fine settimana allungato dal venerdì, rispetto ai due richiesti, chiedendo infine che l'orario di rientro infrasettimanale fosse prolungato almeno fino alle ore 20:00. Riguardo al periodo estivo, dichiarava di rendersi disponibile a che il minore trascorra con il padre almeno 15 giorni, riservandosi in un eventuale futuro ad un incremento del diritto di visita.
Parte resistente non si opponeva alle richieste della modifica infrasettimanale (martedì-mercoledì dall'uscita da scuola dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00). Non si opponeva altresì alla richiesta del padre di trascorrere con il figlio almeno un fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola ore 17:00 fino alla domenica alle ore 21:00. Chiedeva che comunque fosse rispettata questa regolamentazione, prendendo atto che, in merito alla richiesta sulla ripartizione dell'assegno unico, la stessa può essere risolta anche in altra sede.
Il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi,
“il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n. 18817 del 2015). In tema di provvedimenti riguardanti i figli, la giurisprudenza di legittimità ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere e educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass.
I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, preso atto delle intese raggiunte dalle parti in merito alle modifiche delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, giacché conformi agli interessi del figlio minore poiché rispettose degli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Per_1
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24) e delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315
e ss., 316 e ss. c.c.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Il padre trascorrerà con il figlio il martedì e il mercoledì dall'uscita da scuola dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00;
- Un fine settimana al mese il padre terrà con sé il figlio dal venerdì dall'uscita da scuola dalle ore
17:00 fino alla domenica alle ore 21:00;
- Conferma nel resto le statuizioni di cui al decreto del 26.01.2023 emesso dal Tribunale di Nola;
- Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 28.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca