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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1201/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
HI D'LO - [...]
Vito D'LO - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alcamo - Via Padre Pino Puglisi 91011 Alcamo TP
elettivamente domiciliato presso comunedialcamo.protocollo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2920 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3496 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3350 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, RGR n. 121/23, Ricorrente_1, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, notificati in data 30.05.2023, dal Comune di Alcamo, ritenendoli illegittimi.
Assume parte ricorrente la illegittimità per mancanza di firma autografa o delega valida;
il vizio di motivazione degli atti impositivi;
la mancata riduzione delle sanzioni ex art. 7, c. 4, D.Lgs. 472/97.
Il Comune di Alcamo si è costituito in giudizio contestando le deduzioni del ricorrente, depositando documentazione comprovante la regolarità della sottoscrizione e la completezza della motivazione degli atti.
All'udienza del 20.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il motivo di doglianza relativo al difetto di sottoscrizione è smentito dal tenore letterale degli atti impugnati e dalla documentazione prodotta dall'Ente resistente.
In tema di tributi locali, la firma autografa può validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, Legge 549/1995, qualora l'atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati (sul punto Cass. Civ. n. 6142/2024 e Cass. n. 29820/2021) e, tale modalità è legittima se l'atto riporta gli estremi del provvedimento dirigenziale di nomina.
Nel caso di specie, il Comune ha dimostrato che negli avvisi sono espressamente richiamati sia il Decreto
Sindacale n. 25 del 05/11/2020 (nomina del Funzionario Responsabile Dr.ssa Nominativo_1) che la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 28/04/2023 (autorizzazione alla firma automatizzata).
La presenza di tali riferimenti assolve pienamente all'onere probatorio in capo all'Amministrazione, rendendo l'atto perfettamente valido.
Il ricorrente lamenta poi, una carenza di motivazione, richiamando erroneamente la natura di "cartella di pagamento" (mentre si tratta di accertamenti esecutivi).
Dall'esame degli atti emerge che il Comune ha fornito un dettaglio analitico degli immobili (dati catastali, rendita, aliquota, mesi di possesso) e dei calcoli effettuati per giungere alla differenza d'imposta.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da poter esercitare il proprio diritto di difesa (art. 7 Statuto del Contribuente).
Tra l'altro, il ricorrente non ha contestato nel merito i dati catastali o i calcoli, limitandosi a un'eccezione formale generica che non trova riscontro nella realtà documentale degli atti prodotti.
Infine, quanto alla richiesta di riduzione delle sanzioni ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/97, si osserva che tale facoltà è riservata a "eccezionali circostanze" che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione.
Nel caso di specie, le sanzioni sono state irrogate nella misura del 30%, che rappresenta il minimo edittale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 per l'omesso o parziale versamento.
Il ricorrente non ha provato la sussistenza di circostanze eccezionali o di incertezza normativa tali da giustificare una deroga al minimo di legge.
La semplice "elevatezza" dell'importo non costituisce di per sé motivo di sproporzione, essendo la sanzione proporzionale al debito d'imposta non assolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 600,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Trapani, il 20.02.2026
Il Presidente-Relatore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1201/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
HI D'LO - [...]
Vito D'LO - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alcamo - Via Padre Pino Puglisi 91011 Alcamo TP
elettivamente domiciliato presso comunedialcamo.protocollo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2920 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3496 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3350 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, RGR n. 121/23, Ricorrente_1, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, notificati in data 30.05.2023, dal Comune di Alcamo, ritenendoli illegittimi.
Assume parte ricorrente la illegittimità per mancanza di firma autografa o delega valida;
il vizio di motivazione degli atti impositivi;
la mancata riduzione delle sanzioni ex art. 7, c. 4, D.Lgs. 472/97.
Il Comune di Alcamo si è costituito in giudizio contestando le deduzioni del ricorrente, depositando documentazione comprovante la regolarità della sottoscrizione e la completezza della motivazione degli atti.
All'udienza del 20.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il motivo di doglianza relativo al difetto di sottoscrizione è smentito dal tenore letterale degli atti impugnati e dalla documentazione prodotta dall'Ente resistente.
In tema di tributi locali, la firma autografa può validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, Legge 549/1995, qualora l'atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati (sul punto Cass. Civ. n. 6142/2024 e Cass. n. 29820/2021) e, tale modalità è legittima se l'atto riporta gli estremi del provvedimento dirigenziale di nomina.
Nel caso di specie, il Comune ha dimostrato che negli avvisi sono espressamente richiamati sia il Decreto
Sindacale n. 25 del 05/11/2020 (nomina del Funzionario Responsabile Dr.ssa Nominativo_1) che la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 28/04/2023 (autorizzazione alla firma automatizzata).
La presenza di tali riferimenti assolve pienamente all'onere probatorio in capo all'Amministrazione, rendendo l'atto perfettamente valido.
Il ricorrente lamenta poi, una carenza di motivazione, richiamando erroneamente la natura di "cartella di pagamento" (mentre si tratta di accertamenti esecutivi).
Dall'esame degli atti emerge che il Comune ha fornito un dettaglio analitico degli immobili (dati catastali, rendita, aliquota, mesi di possesso) e dei calcoli effettuati per giungere alla differenza d'imposta.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da poter esercitare il proprio diritto di difesa (art. 7 Statuto del Contribuente).
Tra l'altro, il ricorrente non ha contestato nel merito i dati catastali o i calcoli, limitandosi a un'eccezione formale generica che non trova riscontro nella realtà documentale degli atti prodotti.
Infine, quanto alla richiesta di riduzione delle sanzioni ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/97, si osserva che tale facoltà è riservata a "eccezionali circostanze" che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione.
Nel caso di specie, le sanzioni sono state irrogate nella misura del 30%, che rappresenta il minimo edittale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 per l'omesso o parziale versamento.
Il ricorrente non ha provato la sussistenza di circostanze eccezionali o di incertezza normativa tali da giustificare una deroga al minimo di legge.
La semplice "elevatezza" dell'importo non costituisce di per sé motivo di sproporzione, essendo la sanzione proporzionale al debito d'imposta non assolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 600,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Trapani, il 20.02.2026
Il Presidente-Relatore