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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. CE Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 300/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], non rappresentato né difeso Controparte_1
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: parte ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.2024 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
con parte resistente – a Gela in data 29.5.1986, trascritto nei registri Controparte_2
dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 15 Parte I Serie– anno 1986, unione dalla quale nascevano tre figli, , e CE, ormai tutti Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti
1 Esponeva che con sentenza il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi.
Deduceva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e che non sussistono possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale tra le parti.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario della sig.,ra con il sig. , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Gela atto n. 15 P I serie anno 1986 (all. 1); ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le annotazioni di legge;
ordinare le ulteriori statuizioni di competenza”.
Il resistente, seppur regolarmente reso edotta della pendenza del giudizio, non compariva alla prima udienza né si costituiva in giudizio.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 9.4.2025, la ricorrente dichiara di non volersi riconciliare e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente – concludeva insistendo in ricorso.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione giudiziale, questa deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale (avvenuta in data 6.2.2023), conclusa – per quel che interessa alla luce delle domande avanzate in ricorso attinente al solo status – con sentenza n. 691/2023, emessa dal
Tribunale di Gela in data 7.12.2023 (Cfr. copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità prodotta in data 28.4.2025) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Gela in data 29.5.1986 da Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 15 Parte I
Serie– anno 1986;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DICHIARA le spese di giudizio irripetibili.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. CE Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 300/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], non rappresentato né difeso Controparte_1
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: parte ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.2024 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
con parte resistente – a Gela in data 29.5.1986, trascritto nei registri Controparte_2
dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 15 Parte I Serie– anno 1986, unione dalla quale nascevano tre figli, , e CE, ormai tutti Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti
1 Esponeva che con sentenza il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi.
Deduceva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e che non sussistono possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale tra le parti.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario della sig.,ra con il sig. , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Gela atto n. 15 P I serie anno 1986 (all. 1); ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le annotazioni di legge;
ordinare le ulteriori statuizioni di competenza”.
Il resistente, seppur regolarmente reso edotta della pendenza del giudizio, non compariva alla prima udienza né si costituiva in giudizio.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 9.4.2025, la ricorrente dichiara di non volersi riconciliare e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente – concludeva insistendo in ricorso.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione giudiziale, questa deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale (avvenuta in data 6.2.2023), conclusa – per quel che interessa alla luce delle domande avanzate in ricorso attinente al solo status – con sentenza n. 691/2023, emessa dal
Tribunale di Gela in data 7.12.2023 (Cfr. copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità prodotta in data 28.4.2025) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Gela in data 29.5.1986 da Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 15 Parte I
Serie– anno 1986;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DICHIARA le spese di giudizio irripetibili.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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