Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023;
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2026, proposto da
UX Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B79106092D, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, via Marconi, n. 34;
contro
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Gasparri, Salvatore Circelli, Elena Arcangeli, Alfredo Pischedda, Britta Venturino e Federica Maurer, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Azienda, in Bolzano, corso Libertà, n. 23;
nei confronti
BE IC Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 0161909-BZ del 23.12.2025, nella parte in cui ha accolto l’istanza di oscuramento presentata da BE IC Italia S.p.A. per il lotto 5 della procedura AC06/2025, disponendo la non ostensibilità della seguente documentazione: - B.6. Relazione tecnica; - B.8. Depliant, scheda tecnica e manuale operativo; - B.9. Ulteriore documentazione utile a comprova; - B.11. Relazione sul servizio di assistenza tecnica; - B.19. Report tipo per la valutazione del sub-criterio 3.6 del lotto 5 emocolture.
e conseguentemente
per l’accesso, ex artt. 36 d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., alla versione integrale dell’offerta tecnica presentata da BE IC Italia S.p.A. [Lotto 5: Emocolture (CIG: B79106092D)].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e di BE IC Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere AB AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’odierno ricorso, presentato da UX Italia S.p.A., società aggiudicataria del lotto 5 della gara d’appalto per forniture sanitarie della procedura AC06/2025, mira a ottenere l’annullamento del provvedimento di oscuramento di gran parte dell’offerta tecnica presentata dalla seconda classificata, BE IC Italia S.p.A., odierna controinteressata.
La ricorrente è risultata aggiudicataria del lotto 5 di tale gara. Dichiara che, inizialmente, non aveva interesse a contestare l’oscuramento parziale dell’offerta della seconda classificata, poiché l’esito della gara le era favorevole. La situazione sarebbe mutata quando BE IC Italia S.p.A le ha notificato un ricorso per annullare l’aggiudicazione in suo favore. A questo punto, per UX Italia S.p.A. sarebbe sorto l’interesse concreto e attuale a esaminare l’offerta della seconda in graduatoria per poter articolare un ricorso incidentale e difendere la propria posizione.
Il ricorso affronta in via preliminare la questione della propria ammissibilità rispetto ai termini dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, che prevede esplicitamente un termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Per la ricorrente, il termine di dieci giorni, pacificamente decorso, non potrebbe decorrere “ al buio ” per l’aggiudicatario. L’interesse sorgerebbe solo nel momento in cui l’aggiudicazione venisse contestata da terzi.
Viene richiamato il principio dell’interesse all’agire (art. 100 c.p.c.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.), sostenendo che un onere di impugnazione “ preventivo” sarebbe contrario al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Ritenuto, con ciò, comunque ricevibile il proprio ricorso, benché notificato oltre il termine di dieci giorni previsto per legge, contro l’oscuramento adottato fa valere il seguente motivo di merito:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, commi 4 e 5, d.lgs. n. 36/2023. violazione dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di bilanciamento tra riservatezza e diritto di accesso (CGUE, ord. 10 giugno 2025, c-686/24)
Contesta l’oscuramento operato dall’Amministrazione su richiesta della controinteressata basandosi su diverse censure:
- mancanza di prova dei segreti tecnici: ai sensi dell’art. 35 del Codice Appalti e dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, l’oscuramento è legittimo solo se i segreti sono “ motivati e comprovati ”. La ricorrente lamenta che né la controinteressata, né l’Amministrazione, abbiano fornito spiegazioni specifiche sul vantaggio competitivo derivante da tali dati;
- oscuramento massivo e indiscriminato: la controinteressata avrebbe ottenuto l’oscuramento di interi documenti per centinaia di pagine (come la Relazione tecnica o il Manuale operativo), pratica ritenuta sproporzionata dalla giurisprudenza europea che richiede un bilanciamento caso per caso;
- natura non segreta dei documenti: molti atti oscurati sarebbero in realtà di pubblico dominio o standardizzati, come liste di riferimenti bibliografici scientifici, certificazioni ISO (es. ISO 27001), manuali d’uso destinati agli utenti finali e specifiche tecniche ASTM;
- l’accesso difensivo sarebbe in ogni caso prevalente: ribadisce che l’accesso sarebbe indispensabile per verificare la conformità dell’offerta della controinteressata ai requisiti di gara e la correttezza dei punteggi, rendendo il diritto di difesa prevalente sulla riservatezza in assenza di segreti oggettivi.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di:
i) annullare la comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui dispone l’oscuramento dei documenti tecnici (relazione, manuali, report di valutazione, ecc.);
ii) dichiarare il proprio diritto di accedere integralmente all’offerta della seconda in graduatoria;
iii) ordinare all’Amministrazione di esibire i documenti entro cinque giorni dalla sentenza.
2. In data 11.2.2026 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che ha contestato il merito del ricorso: la stazione appaltante non avrebbe disposto automaticamente l’oscuramento delle offerte tecniche, ma avrebbe svolto un’accurata istruttoria sulle richieste presentate da entrambe le imprese, decidendo di oscurare solo alcune parti delle offerte.
In particolare, la società controinteressata avrebbe indicato in modo dettagliato le sezioni da considerare riservate, sostenendo che contenevano il proprio patrimonio tecnico e commerciale (know-how). A sostegno, l’Azienda sanitaria ha richiamato quella giurisprudenza amministrativa secondo cui non sono ostensibili le parti dell’offerta che riguardano capacità tecnico-industriali riservate dell’impresa. Ha inoltre precisato che l’offerta della controinteressata includeva certificazioni, documenti tecnici e report non reperibili online , elaborati internamente, da considerarsi segreti.
Ha altresì posto in evidenza che la controinteressata sarebbe fornitore attuale dell’Azienda Sanitaria, e quindi nel possesso di un know-how particolarmente delicato. Ha infine dichiarato di non avere un interesse proprio né nell’oscuramento né nell’ostensione della documentazione delle due imprese, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
L’intento dell’Azienda sarebbe stato unicamente quello di tutelare il diritto alla riservatezza di entrambi i concorrenti.
3. In data 12.2.2026 si è costituita in giudizio la controinteressata deducendo l’irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per ragioni processuali e l’infondatezza nel merito.
La controinteressata sostiene che il ricorso sia palesemente tardivo per le seguenti ragioni:
i) superamento dei termini: ai sensi dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, le decisioni sull’oscuramento devono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Poiché tale comunicazione è avvenuta il 23 dicembre 2025, il termine scadeva il 2 gennaio 2026, mentre la ricorrente ha notificato il ricorso solo a febbraio, oltre quaranta giorni dopo;
ii) inesistenza di un termine differenziato: la norma non prevede eccezioni a favore di nessun classificato in graduatoria e il termine di dieci giorni è un termine processuale indisponibile che si applica a tutti i primi cinque classificati fin dal momento dell’aggiudicazione;
iii) parità delle parti: permettere all’aggiudicataria di ricorrere dopo quaranta giorni violerebbe il principio di parità tra le parti, creando una “divaricazione” ingiustificata dei termini tra l’aggiudicatario e gli altri concorrenti.
La controinteressata solleva anche due eccezioni di inammissibilità:
i) errata qualificazione come “incidentale” del ricorso: il ricorso è stato depositato prima del deposito del ricorso principale proposto dalla controinteressata. Per definizione, un ricorso incidentale è accessorio e può nascere solo come reazione a un ricorso principale già pendente (art. 42 c.p.a.);
ii) abuso del processo ( venire contra factum proprium ): la ricorrente avrebbe richiesto l’oscuramento massivo e indiscriminato di parti essenziali della propria offerta (come le dichiarazioni sui requisiti minimi) senza fornire motivazioni specifiche. Pertanto, contestare alla controinteressata un comportamento analogo sarebbe una condotta contraddittoria e contraria alla buona fede processuale.
Nel merito, la controinteressata difende la scelta di oscurare i propri documenti sostenendo di aver limitato l’oscuramento a documenti che costituirebbero patrimonio informativo e concorrenziale riservato, come white paper di prodotto (riguardanti l’interfacciamento del software LIS) e specifiche tecniche non accessibili al pubblico che garantiscono un vantaggio economico.
Infine, lamenta che la ricorrente non abbia provato perché l’accesso a tali documenti (come liste bibliografiche o manuali utente) sia indispensabile per la sua difesa. La finalità del presente ricorso sarebbe meramente esplorativa, in quanto la ricorrente sarebbe già in possesso dei verbali di gara e di gran parte dell’offerta; la sua richiesta di accesso integrale apparirebbe dunque meramente “esplorativa” e non supportata da una reale necessità difensiva che superi il diritto alla riservatezza industriale.
4. All’udienza di Camera di consiglio del 24.2.2026, dopo discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è irricevibile per tardività.
6. Giova premettere in punto di fatto che la comunicazione di aggiudicazione dd. 23.12.2025 (doc. 1 ricorrente) così dispone: “ si comunica l’aggiudicazione, immediatamente efficace, dell’appalto per la fornitura quinquennale di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige AC06/2025 agli operatori economici elencati nella tabella allegata. Come previsto dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili mediante le funzionalità del portale www.bandi-altoadige.it. Come previsto dall’art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili le offerte dagli stessi presentate mediante le funzionalità del portale www.bandi-altoadige.it, salvo quanto previsto dall’art. 36, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 sull’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento. Ai sensi dell’art. 36, co. 3 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti dell’offerta per ragioni di segretezza, indicate dai concorrenti ai sensi dell’art. 35, co. 4, lettera a).Con riferimento al concorrente BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. per i lotti 1, 3 e 5 si comunica che ha richiesto l’oscuramento di parti dei seguenti documenti:
cartella B16 contenente informazioni costituenti segreti tecnici e/o commerciali:
- Dichiarazioni criteri di valutazione
- Dichiarazioni requisiti minimi
- Sintesi criteri di valutazione
- Sintesi oggetto fornitura
- Sintesi requisiti minimi.
Le ragioni di riservatezza indicate dal concorrente sono state ritenute sussistenti e per questo motivo i documenti sopra individuati non saranno ostensibili.
…
Con riferimento al concorrente ON DI ITALIA S.p.A. per il lotto 5 si comunica che ha richiesto l’oscuramento di parti dei seguenti documenti:
- B.6. relazione tecnica
- B.8. depliant, scheda tecnica e manuale operativo
- B.9. ulteriore documentazione utile a comprova
- B.19. report tipo per la valutazione del sub-criterio 3.6 del lotto 5 emocolture.
- B.11. relazione sul servizio di assistenza tecnica
Le ragioni di riservatezza indicate dal concorrente sono state ritenute sussistenti e per questo motivo i documenti sopra individuati non saranno ostensibili .”
In punto di diritto deve in via preliminare essere precisato che il rito cd. “ superaccelerato ” in materia di accesso agli atti di gara attiene specificatamente alle decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023; con la conseguenza che, in difetto di tale decisione, trova applicazione il rito di cui all’art. 116 cod. proc. amm. (in tal senso, v. TAR Sicilia, sez. I, ord. 12 dicembre 2025, n. 2742 e 6 novembre 2025, n. 2426).
Segnatamente il Giudice d’appello ha evidenziato come il plesso normativo di cui all’art. 36 citato, nell’atteggiarsi a ius speciale in seno alla disciplina sull’accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e, come avvenuto nel caso di specie, “…coeve alla comunicazione dell’aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso …” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).
Pertanto, nel caso in esame - essendo oggetto di contestazione la decisione di parziale oscuramento disposta dalla stazione appaltante, ex art. 35, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, con riguardo ai documenti della seconda classificata – trova applicazione il suddetto rito disciplinato dai commi 4 e seguenti del citato art. 36 (cfr. in termini TRGA Trento, 10 febbraio 2026, n. 22).
Osserva il Collegio che il rito c.d. “ superaccelerato ”, introdotto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, è strutturato per incidere in modo determinante sulla cronologia del contenzioso negli appalti, con l’obiettivo di risolvere le controversie sull’accesso ai documenti in tempi brevissimi.
La ratio della norma è quella di introdurre un meccanismo “ rapidissimo ” che risolva le questioni sull’oscuramento degli atti prima che decorra il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione principale dell’aggiudicazione. Questo permette al ricorrente di ottenere i documenti necessari per articolare i motivi di merito entro i termini di legge.
Il legislatore ha chiarito che l’attivazione del rito sull’accesso non sospende né differisce i tempi per contestare l’aggiudicazione. Il termine per l’impugnazione del merito decorre comunque dalla comunicazione digitale di aggiudicazione, indipendentemente dall’esito o dalla pendenza del rito superaccelerato.
Per garantire la celerità, il ricorso contro l’oscuramento deve essere notificato e depositato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Il mancato rispetto di questa decade determina l’irricevibilità del ricorso per decadenza, impedendo che l’incidente di accesso possa trascinarsi nel tempo e rallentare l’intera procedura.
Nella presente fattispecie la comunicazione dell’aggiudicazione, contenente contestualmente le determinazioni dell’Amministrazione sulle istanze di oscuramento, è avvenuta il 23 dicembre 2025, sicché il predetto termine scadeva secondo lo schema normativo delineato dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 il 2 gennaio 2026, mentre la ricorrente ha notificato il ricorso solo in data 2.2.2026.
La ricorrente sostiene che per chi ha vinto la gara il termine di dieci giorni debba decorrere solo dalla notifica del ricorso principale avversario, per non costringere le parti a “ ricorsi al buio ” o preventivi che prolifererebbero inutilmente il contenzioso.
In realtà, osserva il Collegio, i ricorsi contro le decisioni di oscuramento non sono al buio. È sufficiente, infatti, che il ricorrente dimostri che l’oscuramento è stato disposto, che le parti oscurate sono potenzialmente rilevanti ai fini della verifica del punteggio o della conformità al capitolato o della legittimità della valutazione tecnica. Non deve perciò provare che l’offerta sia illegittima nel merito, perché ciò sarebbe impossibile senza conoscere il contenuto oscurato. La prova richiesta è quindi una prova di rilevanza e indispensabilità, non di fondatezza della futura censura. In particolare spetta al ricorrente provare che la motivazione dei punteggi e delle altre scelte della stazione appaltante non è verificabile sulla scorta della documentazione oscurata.
Spetta alla stazione appaltante dimostrare in giudizio il contrario o che l’oscuramento riguarda effettivi segreti industriali o dati riservati prevalenti nel bilanciamento degli opposti interessi.
Quanto al dedotto difetto di interesse attuale dell’aggiudicatario a reagire immediatamente contro le decisioni di oscuramento che hanno riguardato gli altri concorrenti, va considerato che secondo l’id quod plerumque accidit nel contenzioso sugli appalti la pubblicazione reciproca delle offerte prevista dallo stesso art. 36 permette non solo ai non aggiudicatari di attaccare il primo in graduatoria, ma anche al primo di difendersi tecnicamente in vista di un ricorso incidentale, che per essere proposto richiede la piena conoscibilità delle offerte rilevanti. Infatti, raramente il contenzioso negli appalti è lineare. Spesso è plurimo, incrociato, a cascata e dinamico, in quanto l’interesse a ricorrere può cambiare durante il giudizio. Da qui la logica della reciproca pubblicazione delle offerte tra i primi cinque classificati con il connesso onere di impugnazione nei successivi dieci giorni per i medesimi in caso di oscuramento, sì da rendere effettiva la parità delle armi processuali. Permettere all’aggiudicataria di ricorrere dopo quaranta giorni violerebbe, infatti, il principio di parità tra le parti, creando una “divaricazione” ingiustificata dei termini tra l’aggiudicatario e gli altri concorrenti.
Il Collegio, pertanto, ritiene l’odierno ricorso irricevibile perché tardivo, aderendo a quella giurisprudenza amministrativa che tra le varie opzioni ermeneutiche relativamente all’art. 36 ridetto, privilegia quella che al contempo è più fedele al dato letterale e all’intenzione del legislatore (art. 12, comma 1, disp. sulla legge in generale) (T.A.R. per l’Abruzzo, sez. I, 11 novembre 2024, n. 470; T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, 27 maggio 2025, n. 4030).
Recentemente TAR Marche, sez. I, 11 ottobre 2025, n. 748, ha condivisibilmente affermato: “quanto al dato letterale il comma 4 dell’art. 36 cit. stabilisce che il “ricorso (è) notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”. Senza null’altro aggiungere.
Quanto all ’intentio legis , relativamente alle nuove norme procedurali in tema di accesso nell’ambito della procedura di appalto, nella Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici (pag. 52), si indica il “ fine di ridurre i tempi dell’eventuale contenzioso che può venirsi a creare rispetto alla procedura di gara ”, la “ velocizzazione delle procedure di gara ”, l’“ ottimizzare i tempi ”, oltre a “ tempi più ristretti per proporre ricorso avverso le parti considerate segrete anche dalla stessa amministrazione all’esito della fase amministrativa. Il ricorso proposto secondo il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. deve essere notificato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90 ”.
Locuzioni che sono univoche nell’esprimere gli intenti acceleratori della nuova procedura di accesso. Non a caso il nuovo rito in esame è comunemente qualificato “ super accelerato ” o “ ipercompresso ”.
Sulla stessa linea si pone il comma 7 dell’art. 36, il quale prevede che “ Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie ”.
Stando così le cose, deve optarsi per l’orientamento secondo cui il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente, posto che ciò equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale. ”.
Tale conclusione non è stata incrinata in sede d’appello avendo il Supremo Consesso rimarcato che “Occorre muovere dal rilievo che l’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici è una norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all’impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Nell’ipotesi tipica normativamente enucleata, la legge, insuscettibile di estensione analogica per via del divieto posto dall’articolo 14 delle preleggi, presuppone che la stazione appaltante, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all’aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera, in base allo scriptum ius , il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione ” (Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454).
Come noto, nella citata sentenza n. 6620/2025 è stato precisato: “ Il nuovo codice introduce, infatti, nella contrattualistica pubblica un rito speciale connotato da termini di impugnazione estremamente ristretti e da una decisione del giudice in tempi altrettanto ristretti, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 116 c.p.a.; tale rito si fonda su specifici presupposti, che ne costituiscono anche il limite di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., e segnatamente:
a) il fatto che, contestualmente all’aggiudicazione, debbano essere “in automatico” ostese ai concorrenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria anche le rispettive offerte (articolo 36, co. 2);
b) il fatto che, qualora l’aggiudicatario abbia formulato istanze di oscuramento totale o parziale della propria offerta come previsto dal precedente articolo 35, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante su dette istanze siano comunicate contestualmente all’aggiudicazione (articolo 36, co. 3);
c) il fatto che, in tal modo, i concorrenti destinatari della comunicazione de qua siano messi in condizione di calibrare i propri ricorsi avverso le ragioni che sono state ritenute meritevoli di determinare un oscuramento totale o parziale dell’offerta aggiudicataria e, difatti, il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta al termine di dieci giorni l’impugnazione delle “ decisioni di cui al comma 3”, ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all’oscuramento dell’offerta, e non tutte le determinazioni in materia di accesso ”.
Sulla scorta di tale conclusione la successiva giurisprudenza ha ulteriormente precisato che questi tre presupposti devono inverarsi in modo sinergico e coevo nell’ottica dell’effettività del diritto di difesa degli altri operatori economici classificatisi entro la quinta posizione in graduatoria, in quanto essi potranno articolare efficacemente le proprie deduzioni avverso le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento soltanto avendo contezza, da un lato, delle ragioni poste a corredo di tali decisioni, dall’altro, della concreta incidenza lesiva in termini di latitudine delle omissature sulle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508).
Alla luce di tali coordinate interpretative, si deve concludere per l’immediata decorrenza del termine decadenziale nel caso in esame, pienamente conforme al modello legale, in cui, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante ha provveduto contestualmente alla pubblicazione della documentazione dell’impresa seconda classificata e ha dato atto delle espresse decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima.
7. Il ricorso, per le esposte ragioni, va dichiarato irricevibile per tardività.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e di BE IC Italia S.p.A., che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA KI, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
AB AV, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB AV | HA KI |
IL SEGRETARIO