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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1407/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
MA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017222457 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017222457 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017222457 IRAP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/01/2024 e depositato telematicamente in data 30/01/2024, la sig.ra Ricorrente_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239017222457/000, notificata il 12/12/2023, nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 29320060141887054000, afferente a IRPEF – IRAP – IVA anno d'imposta 2003.
La ricorrente deduceva:
la nullità dell'intimazione per omessa o invalida notifica della cartella presupposta;
la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la notifica della cartella (22/02/2007) e l'intimazione impugnata;
la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata, con condanna dell'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando integralmente le avverse deduzioni.
In particolare, la resistente deduceva:
la rituale notifica della cartella n. 29320060141887054000 in data 22/02/2007, non impugnata nei termini di legge;
l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 293201790392024000, spedita in data 22/12/2017 e ricevuta dalla ricorrente in data 24/01/2018, quale valido atto interruttivo della prescrizione;
l'insussistenza della decadenza;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito principale;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, anche alla luce della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 nel periodo emergenziale.
Produceva in atti la relata di notifica della cartella, la documentazione relativa all'intimazione del 2018, certificazione istruttoria ed estratto di ruolo.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 9/02/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla rituale notifica della cartella di pagamento
La ricorrente deduce, in via preliminare, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o invalida notifica della cartella presupposta n. 29320060141887054000.
L'eccezione non è fondata.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che la cartella di pagamento
è stata notificata in data 22/02/2007 presso l'indirizzo della contribuente, con consegna personale, come da relata in atti.
La cartella non risulta impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 ed è pertanto divenuta definitiva.
Ne consegue che l'intimazione impugnata non può ritenersi viziata per asserita mancata notificazione dell'atto presupposto.
2. Sulla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973
La ricorrente invoca altresì la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, assumendo la tardiva notifica della cartella rispetto ai termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Anche tale motivo è infondato.
La cartella risulta notificata in data 22/02/2007, in relazione a tributi afferenti all'anno d'imposta 2003.
Non risulta fornita prova della violazione dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
In difetto di elementi idonei a dimostrare la tardività della notifica della cartella, l'eccezione non può essere accolta.
3. Sulla prescrizione del credito principale
La ricorrente deduce che il credito azionato con l'intimazione impugnata sarebbe prescritto, assumendo che tra la notifica della cartella (22/02/2007) e l'intimazione del 24/01/2018 sia decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L'eccezione non può essere accolta.
È pacifico che per i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez.
V, n. 12740/2020; Cass. civ., sez. V, ord. n. 33213/2023).
Tuttavia, la prescrizione costituisce eccezione in senso stretto e richiede la dimostrazione dell'integrale decorso del termine in assenza di atti interruttivi (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie:
l'Agente della riscossione ha prodotto certificazione istruttoria ed estratto di ruolo attestanti attività successive alla notifica della cartella;
la ricorrente non ha fornito prova puntuale dell'assenza di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra il
22/02/2007 e il 22/02/2017; non risulta contestata in modo specifico la riferibilità delle attività risultanti dalla documentazione prodotta.
In tale contesto probatorio non può ritenersi dimostrato l'integrale decorso del termine prescrizionale. In ogni caso, risulta documentalmente provata la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
293201790392024000 in data 24/01/2018, atto che integra formale esercizio del diritto di credito ed è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tra tale atto e l'intimazione oggetto del presente giudizio (12/12/2023) non risulta decorso il termine decennale.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito principale deve essere rigettata.
4. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi
La ricorrente deduce altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
In linea generale, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, mentre per gli interessi trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Tuttavia, anche con riferimento agli accessori, l'eccezione non può essere accolta.
Risulta infatti documentalmente provata la notificazione dell'intimazione n. 293201790392024000 in data
24/01/2018, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tra tale data e l'intimazione oggetto del presente giudizio (12/12/2023) non è decorso il termine quinquennale.
Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, applicabile ai termini ancora pendenti, che ha inciso anche sul decorso della prescrizione.
Pertanto, neppure con riferimento a sanzioni e interessi risulta maturata prescrizione.
Sintesi conclusiva
Dalla documentazione versata in atti risulta provata la rituale notifica della cartella di pagamento n.
29320060141887054000 in data 22/02/2007, non impugnata nei termini di legge e divenuta definitiva.
Non risulta dimostrata la dedotta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, né è stata fornita prova dell'integrale decorso del termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi.
Risulta altresì documentalmente provata la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
293201790392024000 in data 24/01/2018, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c., con conseguente insussistenza della dedotta estinzione del credito principale.
Neppure con riferimento alle sanzioni e agli interessi può ritenersi maturata prescrizione, atteso il combinato disposto dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, dell'art. 2948 c.c. e dell'interruzione intervenuta nel 2018, oltre alla sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
L'intimazione di pagamento impugnata deve pertanto ritenersi legittima.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 e si liquidano in euro 800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – Sezione X –
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239017222457/000;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, lì 9.febbraio 2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
MA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017222457 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017222457 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017222457 IRAP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/01/2024 e depositato telematicamente in data 30/01/2024, la sig.ra Ricorrente_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239017222457/000, notificata il 12/12/2023, nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 29320060141887054000, afferente a IRPEF – IRAP – IVA anno d'imposta 2003.
La ricorrente deduceva:
la nullità dell'intimazione per omessa o invalida notifica della cartella presupposta;
la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la notifica della cartella (22/02/2007) e l'intimazione impugnata;
la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata, con condanna dell'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando integralmente le avverse deduzioni.
In particolare, la resistente deduceva:
la rituale notifica della cartella n. 29320060141887054000 in data 22/02/2007, non impugnata nei termini di legge;
l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 293201790392024000, spedita in data 22/12/2017 e ricevuta dalla ricorrente in data 24/01/2018, quale valido atto interruttivo della prescrizione;
l'insussistenza della decadenza;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito principale;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, anche alla luce della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 nel periodo emergenziale.
Produceva in atti la relata di notifica della cartella, la documentazione relativa all'intimazione del 2018, certificazione istruttoria ed estratto di ruolo.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 9/02/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla rituale notifica della cartella di pagamento
La ricorrente deduce, in via preliminare, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o invalida notifica della cartella presupposta n. 29320060141887054000.
L'eccezione non è fondata.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che la cartella di pagamento
è stata notificata in data 22/02/2007 presso l'indirizzo della contribuente, con consegna personale, come da relata in atti.
La cartella non risulta impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 ed è pertanto divenuta definitiva.
Ne consegue che l'intimazione impugnata non può ritenersi viziata per asserita mancata notificazione dell'atto presupposto.
2. Sulla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973
La ricorrente invoca altresì la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, assumendo la tardiva notifica della cartella rispetto ai termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Anche tale motivo è infondato.
La cartella risulta notificata in data 22/02/2007, in relazione a tributi afferenti all'anno d'imposta 2003.
Non risulta fornita prova della violazione dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
In difetto di elementi idonei a dimostrare la tardività della notifica della cartella, l'eccezione non può essere accolta.
3. Sulla prescrizione del credito principale
La ricorrente deduce che il credito azionato con l'intimazione impugnata sarebbe prescritto, assumendo che tra la notifica della cartella (22/02/2007) e l'intimazione del 24/01/2018 sia decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L'eccezione non può essere accolta.
È pacifico che per i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez.
V, n. 12740/2020; Cass. civ., sez. V, ord. n. 33213/2023).
Tuttavia, la prescrizione costituisce eccezione in senso stretto e richiede la dimostrazione dell'integrale decorso del termine in assenza di atti interruttivi (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie:
l'Agente della riscossione ha prodotto certificazione istruttoria ed estratto di ruolo attestanti attività successive alla notifica della cartella;
la ricorrente non ha fornito prova puntuale dell'assenza di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra il
22/02/2007 e il 22/02/2017; non risulta contestata in modo specifico la riferibilità delle attività risultanti dalla documentazione prodotta.
In tale contesto probatorio non può ritenersi dimostrato l'integrale decorso del termine prescrizionale. In ogni caso, risulta documentalmente provata la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
293201790392024000 in data 24/01/2018, atto che integra formale esercizio del diritto di credito ed è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tra tale atto e l'intimazione oggetto del presente giudizio (12/12/2023) non risulta decorso il termine decennale.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito principale deve essere rigettata.
4. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi
La ricorrente deduce altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
In linea generale, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, mentre per gli interessi trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Tuttavia, anche con riferimento agli accessori, l'eccezione non può essere accolta.
Risulta infatti documentalmente provata la notificazione dell'intimazione n. 293201790392024000 in data
24/01/2018, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tra tale data e l'intimazione oggetto del presente giudizio (12/12/2023) non è decorso il termine quinquennale.
Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, applicabile ai termini ancora pendenti, che ha inciso anche sul decorso della prescrizione.
Pertanto, neppure con riferimento a sanzioni e interessi risulta maturata prescrizione.
Sintesi conclusiva
Dalla documentazione versata in atti risulta provata la rituale notifica della cartella di pagamento n.
29320060141887054000 in data 22/02/2007, non impugnata nei termini di legge e divenuta definitiva.
Non risulta dimostrata la dedotta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, né è stata fornita prova dell'integrale decorso del termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi.
Risulta altresì documentalmente provata la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
293201790392024000 in data 24/01/2018, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c., con conseguente insussistenza della dedotta estinzione del credito principale.
Neppure con riferimento alle sanzioni e agli interessi può ritenersi maturata prescrizione, atteso il combinato disposto dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, dell'art. 2948 c.c. e dell'interruzione intervenuta nel 2018, oltre alla sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
L'intimazione di pagamento impugnata deve pertanto ritenersi legittima.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 e si liquidano in euro 800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – Sezione X –
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239017222457/000;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, lì 9.febbraio 2026