Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio GI RU in Milano, via Broletto, 20;
contro
Parco Regionale della Valle del Lambro, non costituito in giudizio;
Comune di Inverigo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE del provvedimento di archiviazione del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. 139 del 13 gennaio 2025, recante “Comunicazione di archiviazione a seguito di motivazione ostativi” e dell’allegato preavviso di rigetto del Comune di Inverigo del 30 dicembre 2024 (non notificato a IA separatamente); ove occorrer possa, del provvedimento del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. n. 8087 del 12 dicembre 2024; ove occorrer possa, dell’art. 5, comma 2 del “Regolamento Comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni”, approvato con la delibera del Consiglio del Comune di Inverigo del 18 maggio 2009 n. 22 ; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Inverigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. LU SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la società IA Italia S.p.A. ha impugnato il provvedimento di archiviazione del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. 139 del 13 gennaio 2025, il presupposto preavviso di rigetto del Comune di Inverigo del 30 dicembre 2024, nonché, ove occorra, il provvedimento del medesimo Parco prot. n. 8087 del 12 dicembre 2024 e l'art. 5, comma 2, del “ Regolamento Comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni ” del Comune di Inverigo, approvato con delibera consiliare n. 22 del 18 maggio 2009, oltre a tutti gli atti connessi.
La società ricorrente, in qualità di operatore di rete mobile, ha interesse a installare un impianto di telefonia mobile nel Comune di Inverigo, in Via al Roccolo (Foglio 9, Mapp. 2085), al fine di garantire la fornitura del servizio di pubblica utilità. La ricorrente sottolinea che tali impianti sono qualificati come “ opere di urbanizzazione primaria ” e di “ pubblica utilità ” ai sensi degli artt. 43 e 51 del D.Lgs. n. 259/2003.
Una precedente istanza di autorizzazione, presentata in data 8 maggio 2023, era stata respinta dal Comune di Inverigo con provvedimento del 27 maggio 2024, a seguito di un parere negativo della Soprintendenza per presunto eccessivo impatto paesaggistico e per l’altezza dell’infrastruttura.
A seguito di tale diniego, IA ha modificato il progetto, riducendo l’altezza dell’impianto da 42 a 30 metri e, in data 6 novembre 2024, ha presentato una nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 al Comune di Inverigo, contestualmente a un’istanza di autorizzazione paesaggistica al Parco Regionale della Valle del Lambro.
In data 27 novembre 2024, l’ARPA Lombardia ha rilasciato parere radio-protezionistico favorevole, attestando il rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica e l’assenza di rischi per la salute pubblica.
Con nota del 12 dicembre 2024, il Parco Regionale della Valle del Lambro richiedeva a IA un’integrazione documentale, nello specifico una “relazione storico-paesaggistica”.
Tuttavia, prima che la ricorrente potesse fornire l’integrazione richiesta, il Parco, con provvedimento del 13 gennaio 2025, archiviava la pratica. Tale archiviazione si fondava esclusivamente su un preavviso di rigetto emesso dal Comune di Inverigo in data 30 dicembre 2024, atto che la ricorrente asserisce non esserle mai stato notificato in precedenza.
Il preavviso di rigetto del Comune motivava l’ostatività dell’intervento sulla base di un presunto contrasto con l’art. 5, comma 2, del Regolamento comunale, che vieta l’installazione di impianti di radiotelecomunicazione “ nel perimetro di proprietà dei punti sensibili ”.
Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 14.03.2025 e regolarmente depositato, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI ILIAD: VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990, DEGLI ARTT. 43 E SS. D.LGS. N. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INCOMPETENZA .
II. SULL’INCOMPETENZA DEL PARCO AD EMETTERE UN PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SULLA BASE DI UNA PRESUNTA INCOMPATIBILITÀ URBANISTICA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E DEGLI ARTT. 44 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. INCOMPETENZA .
III. SULL’INSUSSISTENZA DI ALCUN PROFILO DI CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI COMUNALI IN MATERIA DI SITI SENSIBILI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 44 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003 E DEGLI ARTT. 3, 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. INCOMPETENZA .
In data 04.04.2025 si costituisce il Comune di Inverigo, articolando le proprie argomentazioni difensive su ciascun motivo di ricorso.
Alla camera di consiglio dell’08.04.2025 parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.
Nelle more del giudizio, si sono verificate le seguenti sopravvenienze:
- In data 2 aprile 2025, il Parco Regionale della Valle del Lambro ha annullato in autotutela il proprio provvedimento di archiviazione del 13 gennaio 2025, disponendo la riapertura del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
- In data 29 maggio 2025, il Comune di Inverigo ha comunicato il ritiro della propria nota ostativa del 30 dicembre 2024.
Nonostante tali atti, la società ricorrente ha insistito per una pronuncia sulle spese di lite e ha mantenuto ferme le proprie deduzioni e domande per l’ipotesi in cui il ricorso non venisse dichiarato improcedibile.
All’udienza del 12.03.2026 l’affare viene trattenuto in decisione
DIRITTO
In via preliminare, risulta necessario qualificare giuridicamente gli effetti sul presente giudizio degli atti di autotutela adottati dalle Amministrazioni resistenti in pendenza del ricorso.
Dalla documentazione in atti emerge che, successivamente alla notifica del gravame, il Parco Regionale della Valle del Lambro, con provvedimento del 2 aprile 2025, ha annullato il proprio atto di archiviazione prot. n. 139 del 13 gennaio 2025, disponendo la riapertura dell’istruttoria paesaggistica.
Analogamente, il Comune di Inverigo, con nota del 29 maggio 2025, ha comunicato il ritiro del proprio preavviso di rigetto del 30 dicembre 2024, che costituiva il presupposto dell’archiviazione disposta dal Parco.
La difesa comunale ha eccepito, sulla base di tali sopravvenienze, la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non ricorrano i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, bensì quelli per una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. È opportuno, a tal fine, richiamare la netta distinzione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, tra i due istituti processuali. La cessazione della materia del contendere presuppone che l’Amministrazione, con un nuovo provvedimento, abbia integralmente soddisfatto in modo pieno e irretrattabile la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente. (Consiglio di Stato, Sez. III, 30.06.2022, n. 5409). Tale pronuncia, pertanto, non ha una valenza meramente processuale, ma definisce il giudizio nel merito, accertando l’avvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, invece, si fonda su un presupposto diverso. Essa consegue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, successiva alla proposizione del ricorso, che rende la pronuncia del giudice priva di qualsiasi utilità per il ricorrente. (Cons. Stato, Sez. III, n. 5409, cit.). In questo caso, non vi è una soddisfazione piena della pretesa, ma viene meno l’utilità della sentenza stessa, poiché gli atti impugnati sono stati rimossi o superati, rendendo inutile una loro eventuale demolizione in sede giurisdizionale.
Applicando tali principi al caso in esame, è evidente che la pretesa sostanziale della società ricorrente non è stata integralmente soddisfatta. L’interesse finale di IA Italia S.p.A. è quello di ottenere l’autorizzazione unica per l’installazione della Stazione Radio Base, bene della vita che non ha ancora conseguito. Gli atti di autotutela delle Amministrazioni hanno unicamente rimosso gli ostacoli procedimentali che avevano portato all’arresto del procedimento, disponendone la riapertura. L’esito finale dell’iter autorizzatorio rimane incerto e non è escluso che possa concludersi con un nuovo provvedimento di diniego, sebbene fondato su motivazioni diverse. Non essendovi stata, quindi, una “piena ed irretrattabile” soddisfazione dell'interesse sostanziale, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, è altrettanto evidente che la ricorrente non ha più alcun interesse a ottenere una pronuncia di annullamento sui provvedimenti specificamente impugnati (l’archiviazione del Parco e il preavviso di rigetto del Comune), in quanto questi sono stati spontaneamente rimossi dall’ordinamento dalle stesse Amministrazioni che li avevano emanati.
Di conseguenza, il ricorso, limitatamente alle domande di annullamento degli atti procedimentali, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale declaratoria assorbe anche la censura rivolta avverso l’atto presupposto, ovvero l’art. 5, comma 2, del Regolamento comunale, la cui illegittimità era stata dedotta in quanto norma applicata nei provvedimenti poi ritirati. Venuta meno l’attualità della lesione derivante da tali provvedimenti, viene meno anche l’interesse attuale a una pronuncia sulla norma regolamentare nell’ambito del presente giudizio, ferma restando la possibilità per la ricorrente di impugnarla nuovamente qualora venisse posta a fondamento di futuri atti lesivi.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di giudizio, il Collegio ritiene che possa procedersi alla integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR IA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU SE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU SE | BR IA |
IL SEGRETARIO