radiotelevisivi) 1. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non
oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione, al fine di garantire la parita' di trattamento,
l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ,
le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data
delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla
data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".