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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
4379/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 22/10/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4379/2025 R.G. L. promosso
DA nato a [...] in data [...] e residente in [...]
Bologna 14 int. 5, c f. , .che agisce in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_1 rappresentante p. t. della p. i. domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 entrambi presso lo studio dell'avv. Lara Burtone che li rappresenta e difende come da procura in atti depositata, in Catania via Timoleone 86;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. c.f. , con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi che lo rappresenta e difende come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito 59320210001379033000
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 07/05/2025 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito in epigrafe indicato, formato in data 09.11.2021, emesso per euro 2.696,42, notificato a mezzo PEC il 25.03.2025. Premetteva in fatto che l'atto impugnato era stato emesso per il mancato pagamento di contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti , a seguito delle note di rettifica, riferito ai periodi 01/2017 e 03/2017. Precisava che il ricorrente non era stato mai in grado di conoscere le ragioni del pagamento richiesto e di non avere alcuna diffida di pagamento o atto di messa in mora, prima del 29.3.2025 data di notifica dell' indicato avviso di addebito impugnato , formato il 09.11.2021 , notificato a distanza di quattro anni dalla data di formazione . Il ricorrente non riusciva a comprendere per quale ragione nell'intestazione dell'atto impugnato il proprio nome fosse stato indicato a penna e scritto a mano , evidentemente aggiunto in un secondo momento. L'atto impugnato pertanto se indicava periodi temporali di riferimento, non faceva conoscere le ragioni della pretesa posta alla base, se fossero rappresentate da verbale ispettivo o altro atto simile. Deduceva che l'atto non era stato preceduto da diffida o messa in mora in modo da consentire al ricorrente odierno di regolarizzare la propria situazione.
Sotto altro profilo deduceva la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione, stante il notevole lasso di tempo intercorso dal 2017 , annualità dei contributi richiesti sino ad oggi 2025, anno di notifica dell'avviso di addebito, vista la mancata notifica di atti interruttivi,
i contributi chiesti in pagamento erano prescritti. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'avviso di addebito che fosse dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato con ogni conseguente determinazione. Chiedeva vittoria di spese di giudizio con maggiorazione ex art. 4 , comma 8
d.lgs.55/2014 e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale non riconosceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione e pertanto fissava CP_ udienza discussione. Si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell' atto impugnato con vittoria di spese di giudizio. All'udienza di discussione il Tribunale intestato , in persona del Giudice titolare del procedimento, riteneva la causa matura per decisione e rinvia il giudizio all'udienza odierna delegando questo giudice per la trattazione e definizione del procedimento. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato ed all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito ex art. 429 c.p.c con il presente provvedimento e mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare , dall'esame degli atti di causa e di quanto risulta depositato , occorre evidenziare che il ricorso introduttivo di giudizio è stato depositato in data 07/05/2025 a fronte della notifica del
29/03/2025 dell'avviso di addebito impugnato. Pertanto il ricorso risulta depositato il 39° giorno dalla data di notifica di avviso di addebito e non supera il termine di cui all'art. 24 , comma 5 D.Lgs.
46/1999. Non sussiste pertanto l'inammissibilità del ricorso per superamento del termine di legge di quaranta giorni.
Dall'esame di documentazione offerta dall' resistente si evince che l'avviso di addebito CP_2 all'esame di giudizio è stato formato in data 09.11.2021 ed una prima notifica è stata eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'Ente in data 17.07.2022 come da documentazione allegata a memoria di costituzione . Detta notifica dell'avviso di addebito CP_2 all'esame era stata eseguita nei confronti della , Parte_2 presso la sede di Catania via Mandrà n.
8. La notifica e l'avviso di ricevimento depositato documentano che la destinataria della raccomandata contenente l'atto risultava trasferita, risultando barrata la casella delle opzioni di mancata consegna del plico postale. Tuttavia l'Ente documenta la visura da Anagrafe Tributaria in cui risulta che la sede della in Controparte_1
risulta correttamente in Catania via Mandrà 8. Successivamente la notifica è stata eseguita Pt_2 presso l'indirizzo del ricorrente odierno , legale rappresentante della medesima. La CP_1 notifica è avvenuta in data 29 marzo 2025 presso l'attuale residenza , come documentata in atti dall'Istituto mediante visura estratta da Anagrafe tributaria. Pertanto la notifica del titolo esecutivo , formato il 9 .11.2021 è avvenuta con primo tentativo in data 17.7.2022 e con secondo tentativo in data 29.3.2025 a seguito verifica dei recapiti. Parte ricorrente non offre in giudizio prova di un recapito diverso rispetto la sede della Federazione. Comunque la notifica eseguita presso il ricorrente odierno rappresenta il secondo tentativo da parte dell'ente resistente , che documenta in atti la ricerca della corretta residenza sia del ricorrente sia della sede della Federazione.
Le ragioni sottese e poste a base della opposizione sono la decadenza e la prescrizione dei contributi.
In riferimento alla decadenza questo giudice osserva che la doglianza rappresenta una irregolarità formale afferente il titolo esecutivo iscritto a ruolo e tale doglianza risulta tardiva poché l'opposizione
è stata proposta al 39° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito e non già nel termine di venti giorni come prevede l'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Va precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici l'esecuzione forzata( nullità della cartella o intimazione per omessa motivazione , violazioni dello statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella, notifica oltre il termine fissato dall'art. 25 DPR 602/1973 ecc). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 D.Lgs. 46/1999 stabilisce che “ le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti dalla notifica del titolo esecutivo .
Pertanto la doglianza della decadenza è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
In ordine alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. si veda , tra i tanti precedenti , Cass.n.
8765 del 1997; Cass. N. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004.
Sotto il profilo della prescrizione si osserva quanto segue. L'istituto Previdenziale documenta con relazione istruttoria ed atti allegati in giudizio che l'avviso di addebito 59320210001379033000 , notificato il 29.03.2025 , come sopra evidenziato , ha per oggetto contributi dovuti a seguito note di rettifica ed invito a regolarizzare , in riferimento ad agevolazioni contributive fruibili solo a seguito di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma
1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Nello specifico i contributi dovuti scaturiscono da DURC negativo ( Documento Unico di regolarità Contributiva ) prot. INPS-21188082, emesso con esito negativo alla luce delle irregolarità contestate con invito a regolarizzare del 12.06.2020. In atti il
DURC negativo risulta trasmesso a mezzo PEC il 02/10/2019 ai consulenti della
[...] che assistevano professionalmente il ricorrente odierno nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della medesima. Pertanto in quella data ed a seguito di quella CP_1 comunicazione il ricorrente odierno era in grado di conoscere la pendenza e le irregolarità contestate.
Successivamente hanno fatto seguito nel 2022 la prima notifica tentata alla Federazione rappresentata dal ricorrente , presso la sede di Catania via Mandrà 8 e successivamente in data 29 marzo 2025 presso la residenza attuale del ricorrente.
Inoltre nella fattispecie trova applicazione l'art. 68 comma 1 D.L. n. 18/, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 che dispone : “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 8, convertito , con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali, degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.” Ne consegue che nel calcolare il termine di prescrizione nella fattispecie si deve tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 agosto 2020 al 31 agosto 2021 dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e ventitrè giorni al termine finale di prescrizione , vale adire 542 giorni. ( si cfr. precedenti pronunce di questo Ufficio sent. Trib. Civ. Catania n. 1427/2023 ex multis).
Pertanto nessuna prescrizione risulta decorsa nella fattispecie , oltre la considerazione della pec del
2019 ( 02/10/2019) in merito ai contributi dovuti e comunicati.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento , le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente , liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa n. 4379/2025 R.G.L. , disattesa ogni contraria eccezione e difesa così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito 59320210001379033 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge.
Catania 22/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 22/10/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4379/2025 R.G. L. promosso
DA nato a [...] in data [...] e residente in [...]
Bologna 14 int. 5, c f. , .che agisce in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_1 rappresentante p. t. della p. i. domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 entrambi presso lo studio dell'avv. Lara Burtone che li rappresenta e difende come da procura in atti depositata, in Catania via Timoleone 86;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. c.f. , con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi che lo rappresenta e difende come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito 59320210001379033000
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 07/05/2025 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito in epigrafe indicato, formato in data 09.11.2021, emesso per euro 2.696,42, notificato a mezzo PEC il 25.03.2025. Premetteva in fatto che l'atto impugnato era stato emesso per il mancato pagamento di contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti , a seguito delle note di rettifica, riferito ai periodi 01/2017 e 03/2017. Precisava che il ricorrente non era stato mai in grado di conoscere le ragioni del pagamento richiesto e di non avere alcuna diffida di pagamento o atto di messa in mora, prima del 29.3.2025 data di notifica dell' indicato avviso di addebito impugnato , formato il 09.11.2021 , notificato a distanza di quattro anni dalla data di formazione . Il ricorrente non riusciva a comprendere per quale ragione nell'intestazione dell'atto impugnato il proprio nome fosse stato indicato a penna e scritto a mano , evidentemente aggiunto in un secondo momento. L'atto impugnato pertanto se indicava periodi temporali di riferimento, non faceva conoscere le ragioni della pretesa posta alla base, se fossero rappresentate da verbale ispettivo o altro atto simile. Deduceva che l'atto non era stato preceduto da diffida o messa in mora in modo da consentire al ricorrente odierno di regolarizzare la propria situazione.
Sotto altro profilo deduceva la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione, stante il notevole lasso di tempo intercorso dal 2017 , annualità dei contributi richiesti sino ad oggi 2025, anno di notifica dell'avviso di addebito, vista la mancata notifica di atti interruttivi,
i contributi chiesti in pagamento erano prescritti. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'avviso di addebito che fosse dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato con ogni conseguente determinazione. Chiedeva vittoria di spese di giudizio con maggiorazione ex art. 4 , comma 8
d.lgs.55/2014 e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale non riconosceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione e pertanto fissava CP_ udienza discussione. Si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell' atto impugnato con vittoria di spese di giudizio. All'udienza di discussione il Tribunale intestato , in persona del Giudice titolare del procedimento, riteneva la causa matura per decisione e rinvia il giudizio all'udienza odierna delegando questo giudice per la trattazione e definizione del procedimento. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato ed all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito ex art. 429 c.p.c con il presente provvedimento e mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare , dall'esame degli atti di causa e di quanto risulta depositato , occorre evidenziare che il ricorso introduttivo di giudizio è stato depositato in data 07/05/2025 a fronte della notifica del
29/03/2025 dell'avviso di addebito impugnato. Pertanto il ricorso risulta depositato il 39° giorno dalla data di notifica di avviso di addebito e non supera il termine di cui all'art. 24 , comma 5 D.Lgs.
46/1999. Non sussiste pertanto l'inammissibilità del ricorso per superamento del termine di legge di quaranta giorni.
Dall'esame di documentazione offerta dall' resistente si evince che l'avviso di addebito CP_2 all'esame di giudizio è stato formato in data 09.11.2021 ed una prima notifica è stata eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'Ente in data 17.07.2022 come da documentazione allegata a memoria di costituzione . Detta notifica dell'avviso di addebito CP_2 all'esame era stata eseguita nei confronti della , Parte_2 presso la sede di Catania via Mandrà n.
8. La notifica e l'avviso di ricevimento depositato documentano che la destinataria della raccomandata contenente l'atto risultava trasferita, risultando barrata la casella delle opzioni di mancata consegna del plico postale. Tuttavia l'Ente documenta la visura da Anagrafe Tributaria in cui risulta che la sede della in Controparte_1
risulta correttamente in Catania via Mandrà 8. Successivamente la notifica è stata eseguita Pt_2 presso l'indirizzo del ricorrente odierno , legale rappresentante della medesima. La CP_1 notifica è avvenuta in data 29 marzo 2025 presso l'attuale residenza , come documentata in atti dall'Istituto mediante visura estratta da Anagrafe tributaria. Pertanto la notifica del titolo esecutivo , formato il 9 .11.2021 è avvenuta con primo tentativo in data 17.7.2022 e con secondo tentativo in data 29.3.2025 a seguito verifica dei recapiti. Parte ricorrente non offre in giudizio prova di un recapito diverso rispetto la sede della Federazione. Comunque la notifica eseguita presso il ricorrente odierno rappresenta il secondo tentativo da parte dell'ente resistente , che documenta in atti la ricerca della corretta residenza sia del ricorrente sia della sede della Federazione.
Le ragioni sottese e poste a base della opposizione sono la decadenza e la prescrizione dei contributi.
In riferimento alla decadenza questo giudice osserva che la doglianza rappresenta una irregolarità formale afferente il titolo esecutivo iscritto a ruolo e tale doglianza risulta tardiva poché l'opposizione
è stata proposta al 39° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito e non già nel termine di venti giorni come prevede l'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Va precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici l'esecuzione forzata( nullità della cartella o intimazione per omessa motivazione , violazioni dello statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella, notifica oltre il termine fissato dall'art. 25 DPR 602/1973 ecc). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 D.Lgs. 46/1999 stabilisce che “ le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti dalla notifica del titolo esecutivo .
Pertanto la doglianza della decadenza è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
In ordine alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. si veda , tra i tanti precedenti , Cass.n.
8765 del 1997; Cass. N. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004.
Sotto il profilo della prescrizione si osserva quanto segue. L'istituto Previdenziale documenta con relazione istruttoria ed atti allegati in giudizio che l'avviso di addebito 59320210001379033000 , notificato il 29.03.2025 , come sopra evidenziato , ha per oggetto contributi dovuti a seguito note di rettifica ed invito a regolarizzare , in riferimento ad agevolazioni contributive fruibili solo a seguito di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma
1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Nello specifico i contributi dovuti scaturiscono da DURC negativo ( Documento Unico di regolarità Contributiva ) prot. INPS-21188082, emesso con esito negativo alla luce delle irregolarità contestate con invito a regolarizzare del 12.06.2020. In atti il
DURC negativo risulta trasmesso a mezzo PEC il 02/10/2019 ai consulenti della
[...] che assistevano professionalmente il ricorrente odierno nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della medesima. Pertanto in quella data ed a seguito di quella CP_1 comunicazione il ricorrente odierno era in grado di conoscere la pendenza e le irregolarità contestate.
Successivamente hanno fatto seguito nel 2022 la prima notifica tentata alla Federazione rappresentata dal ricorrente , presso la sede di Catania via Mandrà 8 e successivamente in data 29 marzo 2025 presso la residenza attuale del ricorrente.
Inoltre nella fattispecie trova applicazione l'art. 68 comma 1 D.L. n. 18/, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 che dispone : “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 8, convertito , con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali, degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.” Ne consegue che nel calcolare il termine di prescrizione nella fattispecie si deve tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 agosto 2020 al 31 agosto 2021 dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e ventitrè giorni al termine finale di prescrizione , vale adire 542 giorni. ( si cfr. precedenti pronunce di questo Ufficio sent. Trib. Civ. Catania n. 1427/2023 ex multis).
Pertanto nessuna prescrizione risulta decorsa nella fattispecie , oltre la considerazione della pec del
2019 ( 02/10/2019) in merito ai contributi dovuti e comunicati.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento , le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente , liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa n. 4379/2025 R.G.L. , disattesa ogni contraria eccezione e difesa così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito 59320210001379033 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge.
Catania 22/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo