Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13567
CASS
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché formula motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. La Corte Suprema di Cassazione riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o vizi di motivazione radicali. Nel caso di specie, i motivi dedotti non sono consentiti poiché censurano la gravità indiziaria e non si confrontano con la motivazione del provvedimento che ha evidenziato numerosi elementi a sostegno del fumus commissi delicti, tra cui l'utilizzo dell'officina come luogo di incontri sicuri per i sodali e la consapevolezza dell'indagato di agevolare il sodalizio. Si contesta inoltre la genericità del ricorso riguardo al periculum in mora, non essendo state dedotte in sede di riesame le doglianze relative alla tardività.

  • Inammissibile
    Assenza del periculum in mora

    Le doglianze in merito al periculum in mora risultano non consentite poiché tardive, in quanto, come rilevato dal Tribunale, non sono state dedotte in sede di riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13567
    Data del deposito : 14 aprile 2026

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