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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13567 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MACRI’ DAVIDE, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 22 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DA OR;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale LI GI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di CR DE, il 23 settembre 2025 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, ha diversamente qualificato la condotta ascritta all’indagato come concorso esterno in associazione mafiosa e ha confermato il provvedimento impugnato. Il sequestro ha ad oggetto la ditta individuale “DRM gomme e service di CR DE” e del relativo patrimonio aziendale in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa al CR, che operava come nuncius del sodalizio utilizzando anche un linguaggio criptico per veicolare messaggi e metteva a disposizione la propria officina sita in Gioia RO quale luogo di incontri per i membri della cosca. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13567 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in quanto a giudizio della difesa, essendo venuta meno la qualifica di associato mafioso del CR, che è stato ritenuto dal Tribunale un concorrente esterno del predetto sodalizio, non è stato verificato quale sia stato il contributo reso dal CR in favore della cosca IR di cui IO TO si assume essere esponente apicale. Il provvedimento di sequestro oggetto del presente ricorso, basato unicamente sulla gravità indiziaria per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa addebitato al CR, è viziato alla radice in quanto si fonda unicamente sul rapporto che il gommista avrebbe instaurato con il presunto mafioso IO TO, unico soggetto con cui CR avrebbe intrattenuto un rapporto, la cui caratura criminale in sede di riesame non viene confermata. La configurabilità del concorso esterno non può prescindere da una solida dimostrazione, per un verso, della qualità di membro dell'associazione in capo a TO IO, in favore del quale CR avrebbe offerto un ausilio, e per altro verso, della riconducibilità di questo contributo ad un fatto delittuoso rientrante tra i programmi associativi. L'accusa di concorso esterno invece, nel caso in esame, è collegata al semplice presupposto che l'indagato avrebbe favorito incontri tra TO IO e altre persone, che nulla hanno a che vedere con il sodalizio criminale. Inoltre, il Tribunale ammette di considerare che l'indagato CR non abita a Gioia RO e, pertanto, poteva non conoscere la caratura mafiosa dello TO e si è semplicemente limitato ad offrirgli la possibilità di incontrare altre persone nella sua officina, rimanendo all'oscuro delle ragioni di questi incontri, che non sono stati oggetto di intercettazioni. 2.2. Assenza del periculum in mora;
in ordine allo stesso, il Tribunale non ha considerato che CR era vittima di vessazioni ad opera di TO e dei suoi accoliti e che il predetto aveva, apertis verbis, dichiarato di voler mantenere le distanze dal sodalizio criminoso, dal quale TO gli fece ben intendere di far parte, nel momento in cui lo esortò ad allontanarsi da FA VA. Inoltre, il sequestro non riguarda beni funzionali a garantire un vantaggio economico illecito alla cosca, che devono restare vincolati per impedire la prosecuzione del reato. Il Tribunale non ha poi considerato che CR, nel contesto dell'udienza camerale, ha rilasciato spontanee dichiarazioni in ordine alla propria estraneità e alla insussistenza del reato di concorso esterno in associazione e l'ordinanza non motiva al riguardo, incorrendo nel vizio di violazione di legge. 3 Il giudice del riesame ha acriticamente aderito alle considerazioni della pubblica accusa e la motivazione sul periculum in mora si rivela fondata su asserzioni stereotipate inidonee a sostenere un giudizio di attuale pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché formula motivi non consentiti, oltre che generici e manifestamente infondati. Giova premettere che in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità, opera il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 11785 del 09/02/2024, Conti, non mass.). E’ stato inoltre precisato che, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Nel caso in esame, i motivi dedotti non sono consentiti poiché allegano in sostanza vizi della motivazione o addirittura censure di merito in ordine alla gravità indiziaria e non si confrontano con la motivazione del provvedimento che ha correttamente evidenziato i numerosi elementi a sostegno del ravvisato fumus del contributo offerto tramite la disponibilità dei locali della officina alla consumazione del reato associativo. Il provvedimento ha infatti osservato che numerose sono state le occasioni in cui i sodali si davano appuntamento presso l'officina di CR, al fine di potersi incontrare in un luogo sicuro da eventuali captazioni, e tra questi vi era non soltanto TO IO, ma anche AU SI e GI TO. Inoltre, proprio durante alcune conversazioni intercettate, TO evidenziava che l'appoggio garantitogli dall'officina di CR DE costituisse un aiuto di assoluto rilievo alla sua attività, ordinando al figlio di dare un assegno come ricompensa del servizio reso al CR. Il Tribunale ha inoltre evidenziato i numerosi elementi da cui emerge la piena consapevolezza dell'indagato di agevolare con la propria uno condotta il perseguimento degli interessi del sodalizio, tra i quali l'adozione di un linguaggio criptico per rendere riservate le conversazioni e dà atto di come - quale che sia la qualificazione dell’apporto del CR al sodalizio, come intraneo o concorrente esterno - resti accertata la non 4 occasionale strumentalità dell’officina di quest’ultimo, messa a disposizione durevole del sodalizio, rispetto alla sua operatività. Il ricorso è affetto da genericità anche sotto altro profilo, poichè il Tribunale ha confermato la legittimità del disposto sequestro preventivo sia come sequestro impeditivo, in quanto la libera disponibilità del locale potrebbe agevolare la prosecuzione dell’attività illecita, sia come sequestro finalizzato alla confisca del corpo del reato, ritenendo il locale strumento di esecuzione del reato associativo. La difesa non ha avanzato alcuna censura sotto questo profilo della motivazione e, pur prospettando formalmente radicali carenze di motivazione, gli unici vizi censurabili in sede di legittimità avverso misure cautelari reali, non si confronta con l’articolata motivazione resa dal Tribunale e finisce per reiterare la tesi difensiva della buona fede del CR, che sarebbe stato ignaro del carattere illecito delle “finalità veicolate” e dei temi trattati da TO IO, esponente di spicco della cosca e braccio destro di IR GI, senza avvedersi che si tratta di doglianza non rilevante in questa sede in quanto attiene alla gravità indiziaria e non al fumus. Le doglianze in merito al periculum in mora risultano non consentite poiché tardive in quanto, come rilevato dal Tribunale, a pag. 30 dell’ordinanza, non sono state dedotte in sede di riesame. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI DA OR AN LE
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DA OR;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale LI GI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di CR DE, il 23 settembre 2025 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, ha diversamente qualificato la condotta ascritta all’indagato come concorso esterno in associazione mafiosa e ha confermato il provvedimento impugnato. Il sequestro ha ad oggetto la ditta individuale “DRM gomme e service di CR DE” e del relativo patrimonio aziendale in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa al CR, che operava come nuncius del sodalizio utilizzando anche un linguaggio criptico per veicolare messaggi e metteva a disposizione la propria officina sita in Gioia RO quale luogo di incontri per i membri della cosca. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13567 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in quanto a giudizio della difesa, essendo venuta meno la qualifica di associato mafioso del CR, che è stato ritenuto dal Tribunale un concorrente esterno del predetto sodalizio, non è stato verificato quale sia stato il contributo reso dal CR in favore della cosca IR di cui IO TO si assume essere esponente apicale. Il provvedimento di sequestro oggetto del presente ricorso, basato unicamente sulla gravità indiziaria per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa addebitato al CR, è viziato alla radice in quanto si fonda unicamente sul rapporto che il gommista avrebbe instaurato con il presunto mafioso IO TO, unico soggetto con cui CR avrebbe intrattenuto un rapporto, la cui caratura criminale in sede di riesame non viene confermata. La configurabilità del concorso esterno non può prescindere da una solida dimostrazione, per un verso, della qualità di membro dell'associazione in capo a TO IO, in favore del quale CR avrebbe offerto un ausilio, e per altro verso, della riconducibilità di questo contributo ad un fatto delittuoso rientrante tra i programmi associativi. L'accusa di concorso esterno invece, nel caso in esame, è collegata al semplice presupposto che l'indagato avrebbe favorito incontri tra TO IO e altre persone, che nulla hanno a che vedere con il sodalizio criminale. Inoltre, il Tribunale ammette di considerare che l'indagato CR non abita a Gioia RO e, pertanto, poteva non conoscere la caratura mafiosa dello TO e si è semplicemente limitato ad offrirgli la possibilità di incontrare altre persone nella sua officina, rimanendo all'oscuro delle ragioni di questi incontri, che non sono stati oggetto di intercettazioni. 2.2. Assenza del periculum in mora;
in ordine allo stesso, il Tribunale non ha considerato che CR era vittima di vessazioni ad opera di TO e dei suoi accoliti e che il predetto aveva, apertis verbis, dichiarato di voler mantenere le distanze dal sodalizio criminoso, dal quale TO gli fece ben intendere di far parte, nel momento in cui lo esortò ad allontanarsi da FA VA. Inoltre, il sequestro non riguarda beni funzionali a garantire un vantaggio economico illecito alla cosca, che devono restare vincolati per impedire la prosecuzione del reato. Il Tribunale non ha poi considerato che CR, nel contesto dell'udienza camerale, ha rilasciato spontanee dichiarazioni in ordine alla propria estraneità e alla insussistenza del reato di concorso esterno in associazione e l'ordinanza non motiva al riguardo, incorrendo nel vizio di violazione di legge. 3 Il giudice del riesame ha acriticamente aderito alle considerazioni della pubblica accusa e la motivazione sul periculum in mora si rivela fondata su asserzioni stereotipate inidonee a sostenere un giudizio di attuale pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché formula motivi non consentiti, oltre che generici e manifestamente infondati. Giova premettere che in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità, opera il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 11785 del 09/02/2024, Conti, non mass.). E’ stato inoltre precisato che, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Nel caso in esame, i motivi dedotti non sono consentiti poiché allegano in sostanza vizi della motivazione o addirittura censure di merito in ordine alla gravità indiziaria e non si confrontano con la motivazione del provvedimento che ha correttamente evidenziato i numerosi elementi a sostegno del ravvisato fumus del contributo offerto tramite la disponibilità dei locali della officina alla consumazione del reato associativo. Il provvedimento ha infatti osservato che numerose sono state le occasioni in cui i sodali si davano appuntamento presso l'officina di CR, al fine di potersi incontrare in un luogo sicuro da eventuali captazioni, e tra questi vi era non soltanto TO IO, ma anche AU SI e GI TO. Inoltre, proprio durante alcune conversazioni intercettate, TO evidenziava che l'appoggio garantitogli dall'officina di CR DE costituisse un aiuto di assoluto rilievo alla sua attività, ordinando al figlio di dare un assegno come ricompensa del servizio reso al CR. Il Tribunale ha inoltre evidenziato i numerosi elementi da cui emerge la piena consapevolezza dell'indagato di agevolare con la propria uno condotta il perseguimento degli interessi del sodalizio, tra i quali l'adozione di un linguaggio criptico per rendere riservate le conversazioni e dà atto di come - quale che sia la qualificazione dell’apporto del CR al sodalizio, come intraneo o concorrente esterno - resti accertata la non 4 occasionale strumentalità dell’officina di quest’ultimo, messa a disposizione durevole del sodalizio, rispetto alla sua operatività. Il ricorso è affetto da genericità anche sotto altro profilo, poichè il Tribunale ha confermato la legittimità del disposto sequestro preventivo sia come sequestro impeditivo, in quanto la libera disponibilità del locale potrebbe agevolare la prosecuzione dell’attività illecita, sia come sequestro finalizzato alla confisca del corpo del reato, ritenendo il locale strumento di esecuzione del reato associativo. La difesa non ha avanzato alcuna censura sotto questo profilo della motivazione e, pur prospettando formalmente radicali carenze di motivazione, gli unici vizi censurabili in sede di legittimità avverso misure cautelari reali, non si confronta con l’articolata motivazione resa dal Tribunale e finisce per reiterare la tesi difensiva della buona fede del CR, che sarebbe stato ignaro del carattere illecito delle “finalità veicolate” e dei temi trattati da TO IO, esponente di spicco della cosca e braccio destro di IR GI, senza avvedersi che si tratta di doglianza non rilevante in questa sede in quanto attiene alla gravità indiziaria e non al fumus. Le doglianze in merito al periculum in mora risultano non consentite poiché tardive in quanto, come rilevato dal Tribunale, a pag. 30 dell’ordinanza, non sono state dedotte in sede di riesame. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI DA OR AN LE