TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15850/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. BOTTIGLIERO PAOLO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CU LU come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 18.12.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e che le parti/una parte hanno/ha depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 12/12/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della irripetibilità delle somme indicate CP_1
nelle comunicazioni ricevute in data 25 marzo 2024 e relativi a somme indebitamente percepite a titolo di indennità di malattia e maternità per gli anni
2007 e 2008;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che gli indebiti oggetto di giudizio (n. 20412, per l'importo di euro 1.608,30 periodo dal 10.01.2007 al 03.04.2007 per indennità di malattia agricola percepita, l'indebito n. 20414, per l'importo di euro 714,48 periodo dal
29.01.2008 al 09.03.2008 per indennità di malattia agricola percepita, l'indebito n.
20413, per l'importo di euro 291,83 periodo dal 16.04.2007 al 08.05.2007 per indennità di malattia agricola percepita, l'indebito n. 20416, per l'importo di euro
506,12 periodo dal 06.06.2008 al 05.07.2008 per indennità di malattia agricola percepita;
l'indebito n. 20415, per l'importo di euro 393,65 periodo dal 18.03.2008 al
12.04.2008 per indennità di malattia agricola percepita) non erano dovuti in quanto notificati oltre i termini di legge;
- - la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall' resistente e CP_2
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere
2 devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- sulla base delle difese svolte è emerso che parte convenuta ha ammesso nella memoria di costituzione la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione, essendo state le prestazioni oggetto di indebito percepite negli anni 2007 e 2008 e non essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione;
- non sussistendo alcun profilo di contrasto tra le parti ed avendo l' CP_1 rappresentato di aver cessato ogni attività di recupero, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la cessazione dell'attività di recupero è stata dedotta solo dopo la notifica del ricorso, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 19.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
4