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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9593 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7695 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia de Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/02/2025 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
( nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. MELIADO' PAOLO QUINTO UGO con studio in VIA DISCIPLINI
7 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] , CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 7/3/2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare : 1) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori e in capo alla madre, Sig.ra Persona_1 Persona_2
, con ogni conseguenza di legge;
Parte_1 2) Accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 [...]
e , nella misura di Euro 400,00 Per_3 Per_2 mensili o in quella somma maggiore o minore che Codesto Ill.mo Tribunale accerterà o riterrà equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Con refusione di spese e compensi professionali. Si chiede, sin d'ora, l'ammissione – per interrogatorio formale e testi – dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. nel 2012 ha lasciato la Sig.ra ed i figli, rispettivamente di 1 e 2 anni;
CP_1 Pt_1
2) Vero che il Sig. ha omesso qualsivoglia contributo economico al mantenimento dei figli minori CP_1
e;
Per_1 Per_2 3) Vero che il Sig. ha omesso ogni contributo all'educazione dei figli, di fatto disinteressandosi di CP_1
e , visitandoli saltuariamente;
Per_1 Per_2 4) Vero che e non intendono avere rapporti con il padre;
Per_1 Per_2 Si indicano come testi i Signori :
- , Via Giambellino n. 141 – Milano;
Testimone_1
- – Via Carlo Farini n. 55, Bollate;
Persona_1
- – Via Carlo Farini n. 55, Bollate” Persona_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e dal 2009 al 2013 intrattenevano una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale nascevano i figli , il 3.12.2010 e Per_1
il 6.1.2012, Per_2 con ricorso depositato il 26.2.2025 chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei Parte_1 due figli minori, ( sebbene dal tenore dell'atto si deducesse inequivocabilmente inteso come
“rafforzato”) e la previsione di un contributo paterno al mantenimento di e in Per_1 Per_2 misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno della domanda evidenziava che da quando l'ex compagno aveva lasciato la casa familiare, e precisamente nel 2013, si era totalmente disinteressato alla crescita morale e materiale dei figli, che vedeva soltanto sporadicamente e dietro insistenze materne e per i quali non contribuiva economicamente se non in rarissime occasioni, evidenziava che questo stato di cose era stato tollerato esclusivamente per evitare conflittualità
e giudizi ma, purtroppo, da ultimo il disinteresse paterno aveva iniziato a creare anche problemi pratici nella gestione dei minori e nelle decisioni che necessitavano del consenso (e di firme di documenti ufficiali) come di recente era accaduto essendosi immotivatamente rifiutato per diversi mesi di sottoscrivere i moduli per l'assegno unico, che quindi era andato perso per un lungo periodo;
evidenziava che i ragazzi avevano visto per l'ultima volta il padre nell'ottobre 2024 in occasione di un ricovero di , dopodiché era nuovamente sparito come era solito fare;
a cagione di ciò i Per_2 figli, ormai cresciuti, esprimevano alla madre la loro intenzione di non voler più frequentarlo anche qualora fosse ricomparso o li avesse cercati;
segnalava in oltre che nel passato il aveva avuto CP_1 problemi legato all'alcol e all'uso di sostanze stupefacenti;
fissata la comparizione personale delle parti per il 1.7.2025, all'udienza indicata il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto, che non si era costituito né era comparso personalmente, quindi raccolte diffusamente le dichiarazioni della parte ricorrente , esaminata la documentazione economica di entrambe le parti, depositata dalla , Pt_1 con ordinanza a verbale, in via provvisoria ed urgente così disponeva:
“ 1) Affida i minori e in via esclusiva alla madre la quale eserciterà anche in Per_1 Per_4 assenza di consenso paterno la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte fondamentali relative ai minori quali salute educazione istruzione e residenza mantenendo anche i rapporti con le pubbliche amministrazioni con facoltà di sottoscrizione della modulistica anche in assenza di firma paterna per quanto attiene il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con il solo potere di vigilanza in capo al padre
2) dispone che i minori siano collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3) dispone che il padre possa vedere e stare con i figli secondo accordi che verranno assunti direttamente con la madre nel rispetto della volontà e dei desideri dei minori
4) dispone che corrisponda a contributo al mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
l'importo di euro 400 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal Febbraio 2026(base di calcolo a Febbraio 2025) da rimettersi con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno riferibili ai minori come da linee guida del
Tribunale di Milano sottoscritte nel giugno 2025 da intendersi qui integralmente
5) ORDINA all'Agenzia delle Entrate Di Milano la produzione in giudizio entro il 30 ottobre 2025 delle dichiarazioni dei redditi o delle CU relative agli anni 2023 2024 e 2025 riferite a CP_1
Nato a MILANO (MI) il 14/03/1984 residente VIA SATTA 20 20100 MILANO IT codice fiscale
“ C.F._3
rinviava all'udienza del 26.11.2025 in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c, alla quale, avendo l'Agenzia delle Entrate tempestivamente depositato la documentazione richiesta, invitava parte ricorrente alla discussione orale,
quindi la difesa della insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come riportate Pt_2 in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio e successivamente decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le dichiarazioni chiare e concordanti della madre mentre il resistente, decidendo di non costituirsi, non ha fornito elementi idonee a destituirle di fondamento.
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base delle dichiarazioni dei redditi in atti anche acquisite direttamente dall'Agenzia delle
Entrate.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente delineata anche per la mancata costituzione del convenuto, che con il suo contegno processuale ha dimostrato di non aver interesse a fare sentire una differente voce.
In assenza di qualsivoglia contestazione o smentita il Collegio è determinato a confermare sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con l'ordinanza del 1.7.2025.
È appena opportuno ricordare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
la Corte di legittimità ha ritenuto rilevanti i casi in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli minori, quali comportamenti che appaiono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08). La decisione circa l'affido esclusivo, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità è frutto della ponderazione di due fattori: da un lato, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, e dall'altro, l'idoneità educativa dell'altro genitore.
Ancor più tutelante per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità a fronte di un genitore come il non collaborante, totalmente assente, e addirittura ostacolante con i suoi immotivati CP_1 silenzi alle richieste legittimamente avanzate dalla ricorrente, è il regime di affido c.d. super esclusivo che permette al genitore affidatario di adottare in autonomia anche le decisioni relative al maggiore interesse dei figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
Anche in punto frequentazioni dei minori con il padre, attualmente sospese per scelta unilaterale ed evidentemente consapevole del resistente, che da ottobre 2024 non vede e non sente i figli, va confermato il provvedimento provvisorio del G.D, così assecondando il desiderio dei ragazzi, espresso in udienza dalla madre, di non essere costretti a vederlo e stare con lui. Gli incontri pertanto verranno ripresi solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con i figli, ormai in piena adolescenza, tenuto conto dei loro impegni scolastici e non, della loro volontà e del tempo necessario al ripristino della relazione.
L'assegno di mantenimento per i minori
La produzione documentale dell'Agenzia delle entrate ha grossomodo confermato le condizioni economiche e patrimoniali delle parti già esaminate dal G.D., ed in base alle quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Il ha invero un reddito netto mensile di circa CP_1
€ 1.520,00 mensili ( sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi) somma lievemente superiore a quella già presa in considerazione dal giudice che non disponeva di tale recente dato.
Ritiene il Collegio, visti i parametri di cui all'art. 337 ter c.c ed in particolare tenuto conto dell'assenza di tempi di permanenza dei minori con il padre, di accogliere integralmente la domanda di parte ricorrente, confermando il provvedimenti del G.D e quindi ponendo definitivamente a carico del resistente la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, (prima rivalutazione Febbraio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del Giugno 2025, dettagliatamente riportate in dispositivo .
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla
. Pt_1
Le spese del giudizio Considerata la soccombenza del resistente in ordine alle domande spiegate, le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo anche tenuto conto della sua contumacia, vengono integralmente poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.AFFIDA i figli minori nata il [...] e , nato il [...], in [...] esclusiva Per_1 Per_2 alla madre , che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in Parte_1 relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l'espatrio,
2.DISPONE che le frequentazioni padre figli, attualmente sospese, verranno riprese qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con minori, ormai in piena adolescenza, tenuto conto dei loro impegni scolastici e non, della loro volontà e del tempo necessario al ripristino della relazione
3.PONE definitivamente a carico del padre il versamento ad , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano del Giugno 2025 qui ritrascritte :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
4. DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
5. NN il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano li 10.12.2025
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia de Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/02/2025 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
( nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. MELIADO' PAOLO QUINTO UGO con studio in VIA DISCIPLINI
7 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] , CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 7/3/2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare : 1) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori e in capo alla madre, Sig.ra Persona_1 Persona_2
, con ogni conseguenza di legge;
Parte_1 2) Accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 [...]
e , nella misura di Euro 400,00 Per_3 Per_2 mensili o in quella somma maggiore o minore che Codesto Ill.mo Tribunale accerterà o riterrà equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Con refusione di spese e compensi professionali. Si chiede, sin d'ora, l'ammissione – per interrogatorio formale e testi – dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. nel 2012 ha lasciato la Sig.ra ed i figli, rispettivamente di 1 e 2 anni;
CP_1 Pt_1
2) Vero che il Sig. ha omesso qualsivoglia contributo economico al mantenimento dei figli minori CP_1
e;
Per_1 Per_2 3) Vero che il Sig. ha omesso ogni contributo all'educazione dei figli, di fatto disinteressandosi di CP_1
e , visitandoli saltuariamente;
Per_1 Per_2 4) Vero che e non intendono avere rapporti con il padre;
Per_1 Per_2 Si indicano come testi i Signori :
- , Via Giambellino n. 141 – Milano;
Testimone_1
- – Via Carlo Farini n. 55, Bollate;
Persona_1
- – Via Carlo Farini n. 55, Bollate” Persona_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e dal 2009 al 2013 intrattenevano una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale nascevano i figli , il 3.12.2010 e Per_1
il 6.1.2012, Per_2 con ricorso depositato il 26.2.2025 chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei Parte_1 due figli minori, ( sebbene dal tenore dell'atto si deducesse inequivocabilmente inteso come
“rafforzato”) e la previsione di un contributo paterno al mantenimento di e in Per_1 Per_2 misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno della domanda evidenziava che da quando l'ex compagno aveva lasciato la casa familiare, e precisamente nel 2013, si era totalmente disinteressato alla crescita morale e materiale dei figli, che vedeva soltanto sporadicamente e dietro insistenze materne e per i quali non contribuiva economicamente se non in rarissime occasioni, evidenziava che questo stato di cose era stato tollerato esclusivamente per evitare conflittualità
e giudizi ma, purtroppo, da ultimo il disinteresse paterno aveva iniziato a creare anche problemi pratici nella gestione dei minori e nelle decisioni che necessitavano del consenso (e di firme di documenti ufficiali) come di recente era accaduto essendosi immotivatamente rifiutato per diversi mesi di sottoscrivere i moduli per l'assegno unico, che quindi era andato perso per un lungo periodo;
evidenziava che i ragazzi avevano visto per l'ultima volta il padre nell'ottobre 2024 in occasione di un ricovero di , dopodiché era nuovamente sparito come era solito fare;
a cagione di ciò i Per_2 figli, ormai cresciuti, esprimevano alla madre la loro intenzione di non voler più frequentarlo anche qualora fosse ricomparso o li avesse cercati;
segnalava in oltre che nel passato il aveva avuto CP_1 problemi legato all'alcol e all'uso di sostanze stupefacenti;
fissata la comparizione personale delle parti per il 1.7.2025, all'udienza indicata il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto, che non si era costituito né era comparso personalmente, quindi raccolte diffusamente le dichiarazioni della parte ricorrente , esaminata la documentazione economica di entrambe le parti, depositata dalla , Pt_1 con ordinanza a verbale, in via provvisoria ed urgente così disponeva:
“ 1) Affida i minori e in via esclusiva alla madre la quale eserciterà anche in Per_1 Per_4 assenza di consenso paterno la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte fondamentali relative ai minori quali salute educazione istruzione e residenza mantenendo anche i rapporti con le pubbliche amministrazioni con facoltà di sottoscrizione della modulistica anche in assenza di firma paterna per quanto attiene il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con il solo potere di vigilanza in capo al padre
2) dispone che i minori siano collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3) dispone che il padre possa vedere e stare con i figli secondo accordi che verranno assunti direttamente con la madre nel rispetto della volontà e dei desideri dei minori
4) dispone che corrisponda a contributo al mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
l'importo di euro 400 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal Febbraio 2026(base di calcolo a Febbraio 2025) da rimettersi con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno riferibili ai minori come da linee guida del
Tribunale di Milano sottoscritte nel giugno 2025 da intendersi qui integralmente
5) ORDINA all'Agenzia delle Entrate Di Milano la produzione in giudizio entro il 30 ottobre 2025 delle dichiarazioni dei redditi o delle CU relative agli anni 2023 2024 e 2025 riferite a CP_1
Nato a MILANO (MI) il 14/03/1984 residente VIA SATTA 20 20100 MILANO IT codice fiscale
“ C.F._3
rinviava all'udienza del 26.11.2025 in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c, alla quale, avendo l'Agenzia delle Entrate tempestivamente depositato la documentazione richiesta, invitava parte ricorrente alla discussione orale,
quindi la difesa della insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come riportate Pt_2 in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio e successivamente decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le dichiarazioni chiare e concordanti della madre mentre il resistente, decidendo di non costituirsi, non ha fornito elementi idonee a destituirle di fondamento.
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base delle dichiarazioni dei redditi in atti anche acquisite direttamente dall'Agenzia delle
Entrate.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente delineata anche per la mancata costituzione del convenuto, che con il suo contegno processuale ha dimostrato di non aver interesse a fare sentire una differente voce.
In assenza di qualsivoglia contestazione o smentita il Collegio è determinato a confermare sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con l'ordinanza del 1.7.2025.
È appena opportuno ricordare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
la Corte di legittimità ha ritenuto rilevanti i casi in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli minori, quali comportamenti che appaiono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08). La decisione circa l'affido esclusivo, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità è frutto della ponderazione di due fattori: da un lato, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, e dall'altro, l'idoneità educativa dell'altro genitore.
Ancor più tutelante per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità a fronte di un genitore come il non collaborante, totalmente assente, e addirittura ostacolante con i suoi immotivati CP_1 silenzi alle richieste legittimamente avanzate dalla ricorrente, è il regime di affido c.d. super esclusivo che permette al genitore affidatario di adottare in autonomia anche le decisioni relative al maggiore interesse dei figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
Anche in punto frequentazioni dei minori con il padre, attualmente sospese per scelta unilaterale ed evidentemente consapevole del resistente, che da ottobre 2024 non vede e non sente i figli, va confermato il provvedimento provvisorio del G.D, così assecondando il desiderio dei ragazzi, espresso in udienza dalla madre, di non essere costretti a vederlo e stare con lui. Gli incontri pertanto verranno ripresi solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con i figli, ormai in piena adolescenza, tenuto conto dei loro impegni scolastici e non, della loro volontà e del tempo necessario al ripristino della relazione.
L'assegno di mantenimento per i minori
La produzione documentale dell'Agenzia delle entrate ha grossomodo confermato le condizioni economiche e patrimoniali delle parti già esaminate dal G.D., ed in base alle quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Il ha invero un reddito netto mensile di circa CP_1
€ 1.520,00 mensili ( sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi) somma lievemente superiore a quella già presa in considerazione dal giudice che non disponeva di tale recente dato.
Ritiene il Collegio, visti i parametri di cui all'art. 337 ter c.c ed in particolare tenuto conto dell'assenza di tempi di permanenza dei minori con il padre, di accogliere integralmente la domanda di parte ricorrente, confermando il provvedimenti del G.D e quindi ponendo definitivamente a carico del resistente la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, (prima rivalutazione Febbraio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del Giugno 2025, dettagliatamente riportate in dispositivo .
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla
. Pt_1
Le spese del giudizio Considerata la soccombenza del resistente in ordine alle domande spiegate, le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo anche tenuto conto della sua contumacia, vengono integralmente poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.AFFIDA i figli minori nata il [...] e , nato il [...], in [...] esclusiva Per_1 Per_2 alla madre , che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in Parte_1 relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l'espatrio,
2.DISPONE che le frequentazioni padre figli, attualmente sospese, verranno riprese qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con minori, ormai in piena adolescenza, tenuto conto dei loro impegni scolastici e non, della loro volontà e del tempo necessario al ripristino della relazione
3.PONE definitivamente a carico del padre il versamento ad , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano del Giugno 2025 qui ritrascritte :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
4. DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
5. NN il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano li 10.12.2025
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Laura Maria Cosmai