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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2606/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente
TE LA, EL
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8053/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029538709000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1689/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 00295387 09 000, relativa al modello 730/2021 per l'anno d'imposta 2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto oneri deducibili pari a euro 9.921,46 relativi a somme corrisposte a titolo di liberalità nei confronti dell'associazione
Associazione_1 dei Associazione_2, chiedendone l'annullamento, per infondatezza della pretesa tributaria.
In particolare, ha rappresentato il ricorrente di aver ricevuto, in data 28.6.24, una prima comunicazione di irregolarità, con la quale l'Agenzia aveva inizialmente disconosciuto, quali oneri deducibili, le somme corrisposte a titolo di liberalità, all'associazione Lega del filo d'oro (per l'importo di 2000,00 euro) e all'associazione Associazione_1 dei Associazione_2 (per l'importo di 15.000,00 euro), in quanto non iscritte nel registro delle ONLUS.
Che, in seguito a prima istanza di autotutela, l'Agenzia aveva riconosciuto la deducibilità degli oneri esclusivamente in relazione alle liberalità nei confronti della Lega del filo d'oro.
Che la seconda istanza in autotutela era stata rigettata e alla terza l'Agenzia non aveva risposto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha rappresentato di aver rigettato anche la terza istanza in autotutela sulla base della incerta natura di liberalità delle somme corrisposte all'associazione e della mancata iscrizione di quest'ultima nel registro delle ONLUS.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dalla lettura degli atti, e, in particolare dello stesso provvedimento di rigetto della terza istanza in autotutela, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Napoli I, e richiamato dall'Agenzia per la Riscossione nelle controdeduzioni, appare chiaro che il mancato riconoscimento della deducibilità si fondi esclusivamente sul dato formale della assenza di iscrizione nel registro delle ONLUS dell'associazione
Associazione_1 dei Associazione_2.
Superata è, infatti, certamente, la natura della corresponsione delle somme, inizialmente messa in dubbio dall'Agenzia, in quanto è stata prodotta dal ricorrente un'attestazione dalla quale risulta che si tratta di una liberalità.
E' chiaro, inoltre, che l'associazione Associazione_1 dei Associazione_2 sia un'associazione di volontariato, già iscritta nel registro della Regione Liguria dal 21.3.12 ed attualmente iscritta, a seguito di trasmigrazione, nel RUNTS
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Come noto, il Dlvo 117/17 prevede, all'art. 83, la deducibilità delle erogazioni liberali a favore degli enti del
Terzo settore, tra i quali rientrano le associazioni di volontariato. La deduzione è subordinata all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, ma per le associazioni già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS, le erogazioni liberali sono detraibili, senza soluzione di continuità.
Per quanto sopra detto, la Corte ogni contraria eccezione e istanza rigettate, ha provveduto decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 1000,00 per spese di giudizio oltre accessori di legge e rimborso CUD
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente
TE LA, EL
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8053/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029538709000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1689/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 00295387 09 000, relativa al modello 730/2021 per l'anno d'imposta 2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto oneri deducibili pari a euro 9.921,46 relativi a somme corrisposte a titolo di liberalità nei confronti dell'associazione
Associazione_1 dei Associazione_2, chiedendone l'annullamento, per infondatezza della pretesa tributaria.
In particolare, ha rappresentato il ricorrente di aver ricevuto, in data 28.6.24, una prima comunicazione di irregolarità, con la quale l'Agenzia aveva inizialmente disconosciuto, quali oneri deducibili, le somme corrisposte a titolo di liberalità, all'associazione Lega del filo d'oro (per l'importo di 2000,00 euro) e all'associazione Associazione_1 dei Associazione_2 (per l'importo di 15.000,00 euro), in quanto non iscritte nel registro delle ONLUS.
Che, in seguito a prima istanza di autotutela, l'Agenzia aveva riconosciuto la deducibilità degli oneri esclusivamente in relazione alle liberalità nei confronti della Lega del filo d'oro.
Che la seconda istanza in autotutela era stata rigettata e alla terza l'Agenzia non aveva risposto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha rappresentato di aver rigettato anche la terza istanza in autotutela sulla base della incerta natura di liberalità delle somme corrisposte all'associazione e della mancata iscrizione di quest'ultima nel registro delle ONLUS.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dalla lettura degli atti, e, in particolare dello stesso provvedimento di rigetto della terza istanza in autotutela, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Napoli I, e richiamato dall'Agenzia per la Riscossione nelle controdeduzioni, appare chiaro che il mancato riconoscimento della deducibilità si fondi esclusivamente sul dato formale della assenza di iscrizione nel registro delle ONLUS dell'associazione
Associazione_1 dei Associazione_2.
Superata è, infatti, certamente, la natura della corresponsione delle somme, inizialmente messa in dubbio dall'Agenzia, in quanto è stata prodotta dal ricorrente un'attestazione dalla quale risulta che si tratta di una liberalità.
E' chiaro, inoltre, che l'associazione Associazione_1 dei Associazione_2 sia un'associazione di volontariato, già iscritta nel registro della Regione Liguria dal 21.3.12 ed attualmente iscritta, a seguito di trasmigrazione, nel RUNTS
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Come noto, il Dlvo 117/17 prevede, all'art. 83, la deducibilità delle erogazioni liberali a favore degli enti del
Terzo settore, tra i quali rientrano le associazioni di volontariato. La deduzione è subordinata all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, ma per le associazioni già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS, le erogazioni liberali sono detraibili, senza soluzione di continuità.
Per quanto sopra detto, la Corte ogni contraria eccezione e istanza rigettate, ha provveduto decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 1000,00 per spese di giudizio oltre accessori di legge e rimborso CUD