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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1191 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti MORELLI MASSIMO e CARETTA FRANCESCO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.07.2022 ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. OI-000314626 emessa da di e notificata in data 6 giugno 2022, con la quale, nella CP_1 CP_1
sua qualità di legale rappresentante della società Spazio Arnaldo s.r.l. in liquidazione, le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 21.500,00, oltre spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2011 ammontanti ad € 3.320,00.
Come primo motivo la ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 8, co. 4, della L. 890/1982 per inesistenza della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000314626 in quanto derivante dall'avviso di accertamento n. .1500.04/04/2017.0102129 la cui notificazione non si era mai CP_1 perfezionata non essendole stato comunicato l'avvenuto deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 18, co. 2, della L. 689/1981 e dell'art. 3, co.
2, della L. 241/1990 risultando l'atto impugnato privo di motivazione e quindi illegittimo, in quanto emesso in violazione dell'art. 3 della L. 241/90.
Con un terzo motivo ha eccepito la sproporzione fra sanzione irrogata e la condotta contestata volta che, prima della depenalizzazione, avrebbe potuto beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. trattandosi di omissioni contributive di particolare tenuità, di cui ha invocato, in ogni caso, l'applicazione in virtù del principio del favor rei.
Ha quindi concluso chiedendo in via principale “accertata l'inesistenza giuridica e/o la nullità e/o
l'inefficacia del procedimento notificatorio relativo all'avviso di accertamento
1500.04/04/2017, annullare e/o dichiarare nullo, e/o inefficace e/o inesistente tale atto e per CP_1
l'effetto annullare e/o dichiarare nullo, e/o inefficace e/o inesistente l'atto impugnato”; in via principale e nel merito “accertata la particolare tenuità del fatto, dichiarare la ricorrente non punibile e per l'effetto annullare la sanzione amministrativa irrogata”; in via subordinata “ridurre la sanzione irrogata in modo da renderla proporzionale alla violazione commessa”; in via di estremo subordine “alla luce del difetto di motivazione dell'irrogazione della sanzione, annullare
l'ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto infondata e/o illegittima;
conseguentemente rideterminare la sanzione nella misura del minimo di legge”.
2. L' si è costituito eccependo l'infondatezza di tutti i motivi del ricorso posto che: a) le CP_1
notifiche erano state tutte effettuate presso la residenza della ricorrente, sita in Sarnico - via Vittorio
Veneto (doc. 15); b) l'atto di accertamento con numero di protocollo
.1500.04/04/2017.0102129 era stato notificato in data 24.04.2017 per compiuta giacenza CP_1
(docc. 3 e 4) e che dalla cartolina prodotta si evinceva che in data 11.04.2017 l'ufficiale postale, non avendo in data 10.04.2017 trovato presso il domicilio alcun soggetto legittimato alla ricezione, spediva comunicazione di avvenuto deposito 783308551727; c) la stessa procedura era stata eseguita in occasione della spedizione delle tre diffide notificate rispettivamente il 17/10/2011, il
2 22/03/2012 e l'08/06/2012 (docc. 5 e 6); d) che l'ordinanza di ingiunzione impugnata era chiara e completa in tutti i suoi elementi;
e) che nella quantificazione degli importi contestati si era dovuto considerare che la ricorrente aveva più volte commesso lo stesso reato nella forma della recidiva specifica e che, in ogni caso, trattandosi di illecito commesso in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016, l' avrebbe provveduto a rideterminare l'importo della CP_1
sanzione amministrativa in applicazione di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 3516/2022.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di disporre rinvio per le motivazioni di cui alla memoria e, in via principale, di rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto.
3. Successivamente, in data 1.12.2023, l' provvedeva a depositare la rideterminazione della CP_2
sanzione irrogata nella misura pari ad euro 4.980,00, con possibilità ex art. 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, di estinzione del procedimento entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 2.490,00 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Alla prima udienza utile del 10.04.2024, parte ricorrente dichiarava di non aderire alla rideterminazione della sanzione irrogata insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle restanti censure.
Dalle produzioni documentali in atti (doc. 3 ricorso e docc. 3 e 4 memoria) risulta che l'avviso di addebito, con cui veniva contestata alla ricorrente la condotta omissiva di cui all'art. 2 comma 1-bis
d.l. n. 463 del 1983 e in ragione della quale le è stata comminata la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza-ingiunzione qui opposta, non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario, sicché in data 11.04.2017 le era stata inviata la raccomandata C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) n. 783308551727. Non essendo poi l'atto stato ritirato nei 10 giorni successivi, veniva restituito al mittente.
Secondo la prospettazione attorea, la procedura non si sarebbe perfezionata in quanto la ricorrente non avrebbe mai avuto notizia dell'avvenuto deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale. Infatti, dagli atti prodotti, non risultava l'avvenuta recezione da parte della stessa della a solo il suo invio. Pt_2
Secondo parte resistente, invece, la notifica si sarebbe perfezionata all'invio della C.A.D. non avendo la ricorrente provveduto al ritiro del plico nei 10 giorni successivi presso l'ufficio postale.
3 Ebbene sulla questione, a ricomporre il contrasto giurisprudenziale che si era creato, l'uno favorevole alla tesi di parte ricorrente e l'altro alla tesi del resistente, sono intervenute le SS.UU. della S. Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01) che, in accoglimento della tesi della ricorrente ha pronunciato il seguente principio di diritto a cui questo
Tribunale non intende discostarsi, anche per la funzione nomofilattica esercitata dalla giurisprudenza di legittimità: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa>.
Occorre quindi perché la notifica dell'atto possa dirsi perfezionata che vi sia in atti la prova del ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D. non essendo sufficiente la prova della sua spedizione.
Nel caso in esame, al doc. 4 ha fornito la prova della tentata notifica dell'atto di accertamento CP_1
e dell'invio della C.A.D. ma non ha fornito la prova della recezione della sicché la notifica Pt_2 dell'avviso di accertamento 1500.04/04/2017.0102129 non può ritenersi perfezionata. Ne CP_1
consegue la nullità della notifica che si ripercuote su tutti i successivi atti derivati ivi compresa l'ordinanza-ingiunzione qui opposta che su tale contestazione si fonda e che deve pertanto essere annullata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 1.200,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
4 Riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Brescia il 20/02/2025. il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti MORELLI MASSIMO e CARETTA FRANCESCO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.07.2022 ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. OI-000314626 emessa da di e notificata in data 6 giugno 2022, con la quale, nella CP_1 CP_1
sua qualità di legale rappresentante della società Spazio Arnaldo s.r.l. in liquidazione, le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 21.500,00, oltre spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2011 ammontanti ad € 3.320,00.
Come primo motivo la ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 8, co. 4, della L. 890/1982 per inesistenza della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000314626 in quanto derivante dall'avviso di accertamento n. .1500.04/04/2017.0102129 la cui notificazione non si era mai CP_1 perfezionata non essendole stato comunicato l'avvenuto deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 18, co. 2, della L. 689/1981 e dell'art. 3, co.
2, della L. 241/1990 risultando l'atto impugnato privo di motivazione e quindi illegittimo, in quanto emesso in violazione dell'art. 3 della L. 241/90.
Con un terzo motivo ha eccepito la sproporzione fra sanzione irrogata e la condotta contestata volta che, prima della depenalizzazione, avrebbe potuto beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. trattandosi di omissioni contributive di particolare tenuità, di cui ha invocato, in ogni caso, l'applicazione in virtù del principio del favor rei.
Ha quindi concluso chiedendo in via principale “accertata l'inesistenza giuridica e/o la nullità e/o
l'inefficacia del procedimento notificatorio relativo all'avviso di accertamento
1500.04/04/2017, annullare e/o dichiarare nullo, e/o inefficace e/o inesistente tale atto e per CP_1
l'effetto annullare e/o dichiarare nullo, e/o inefficace e/o inesistente l'atto impugnato”; in via principale e nel merito “accertata la particolare tenuità del fatto, dichiarare la ricorrente non punibile e per l'effetto annullare la sanzione amministrativa irrogata”; in via subordinata “ridurre la sanzione irrogata in modo da renderla proporzionale alla violazione commessa”; in via di estremo subordine “alla luce del difetto di motivazione dell'irrogazione della sanzione, annullare
l'ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto infondata e/o illegittima;
conseguentemente rideterminare la sanzione nella misura del minimo di legge”.
2. L' si è costituito eccependo l'infondatezza di tutti i motivi del ricorso posto che: a) le CP_1
notifiche erano state tutte effettuate presso la residenza della ricorrente, sita in Sarnico - via Vittorio
Veneto (doc. 15); b) l'atto di accertamento con numero di protocollo
.1500.04/04/2017.0102129 era stato notificato in data 24.04.2017 per compiuta giacenza CP_1
(docc. 3 e 4) e che dalla cartolina prodotta si evinceva che in data 11.04.2017 l'ufficiale postale, non avendo in data 10.04.2017 trovato presso il domicilio alcun soggetto legittimato alla ricezione, spediva comunicazione di avvenuto deposito 783308551727; c) la stessa procedura era stata eseguita in occasione della spedizione delle tre diffide notificate rispettivamente il 17/10/2011, il
2 22/03/2012 e l'08/06/2012 (docc. 5 e 6); d) che l'ordinanza di ingiunzione impugnata era chiara e completa in tutti i suoi elementi;
e) che nella quantificazione degli importi contestati si era dovuto considerare che la ricorrente aveva più volte commesso lo stesso reato nella forma della recidiva specifica e che, in ogni caso, trattandosi di illecito commesso in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016, l' avrebbe provveduto a rideterminare l'importo della CP_1
sanzione amministrativa in applicazione di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 3516/2022.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di disporre rinvio per le motivazioni di cui alla memoria e, in via principale, di rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto.
3. Successivamente, in data 1.12.2023, l' provvedeva a depositare la rideterminazione della CP_2
sanzione irrogata nella misura pari ad euro 4.980,00, con possibilità ex art. 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, di estinzione del procedimento entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 2.490,00 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Alla prima udienza utile del 10.04.2024, parte ricorrente dichiarava di non aderire alla rideterminazione della sanzione irrogata insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle restanti censure.
Dalle produzioni documentali in atti (doc. 3 ricorso e docc. 3 e 4 memoria) risulta che l'avviso di addebito, con cui veniva contestata alla ricorrente la condotta omissiva di cui all'art. 2 comma 1-bis
d.l. n. 463 del 1983 e in ragione della quale le è stata comminata la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza-ingiunzione qui opposta, non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario, sicché in data 11.04.2017 le era stata inviata la raccomandata C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) n. 783308551727. Non essendo poi l'atto stato ritirato nei 10 giorni successivi, veniva restituito al mittente.
Secondo la prospettazione attorea, la procedura non si sarebbe perfezionata in quanto la ricorrente non avrebbe mai avuto notizia dell'avvenuto deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale. Infatti, dagli atti prodotti, non risultava l'avvenuta recezione da parte della stessa della a solo il suo invio. Pt_2
Secondo parte resistente, invece, la notifica si sarebbe perfezionata all'invio della C.A.D. non avendo la ricorrente provveduto al ritiro del plico nei 10 giorni successivi presso l'ufficio postale.
3 Ebbene sulla questione, a ricomporre il contrasto giurisprudenziale che si era creato, l'uno favorevole alla tesi di parte ricorrente e l'altro alla tesi del resistente, sono intervenute le SS.UU. della S. Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01) che, in accoglimento della tesi della ricorrente ha pronunciato il seguente principio di diritto a cui questo
Tribunale non intende discostarsi, anche per la funzione nomofilattica esercitata dalla giurisprudenza di legittimità: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa>.
Occorre quindi perché la notifica dell'atto possa dirsi perfezionata che vi sia in atti la prova del ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D. non essendo sufficiente la prova della sua spedizione.
Nel caso in esame, al doc. 4 ha fornito la prova della tentata notifica dell'atto di accertamento CP_1
e dell'invio della C.A.D. ma non ha fornito la prova della recezione della sicché la notifica Pt_2 dell'avviso di accertamento 1500.04/04/2017.0102129 non può ritenersi perfezionata. Ne CP_1
consegue la nullità della notifica che si ripercuote su tutti i successivi atti derivati ivi compresa l'ordinanza-ingiunzione qui opposta che su tale contestazione si fonda e che deve pertanto essere annullata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 1.200,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
4 Riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Brescia il 20/02/2025. il Giudice del lavoro
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