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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Nr.1304/2023 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, AR ZA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.11.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fussone (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in San Cataldo (CL) nella via San Giovanni Bosco 41
- ricorrente contro in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, e difeso dagli Avv.ti DOLCE Stefano e RUSSO Carmelo ed elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in via Val D'Aosta 14/D Caltanissetta - presso l'Avvocatura distrettuale dell' - resistente CP_1
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. , Parte_1 premesso di avere presentato domande intese ad ottenere il riconoscimento della totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento nonché i benefici previsti dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 e che le domande non sono state accolte, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1 Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 17.11.2023, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il
CTU sono state viziate da errori e contraddizioni con riferimento all'individuazione del momento di decorrenza delle prestazioni richieste riconosciute con decorrenza dalle operazioni peritali.
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
Sulla scorta di tali motivi medico-legali è stato chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale e all'odierna udienza presente, mediante collegamento da remoto, solo il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle richieste e difese in atti.
*** Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Nello specifico, il consulente medico nominato nel corso del procedimento, Dott. Per_1
, ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali (si riporta stralcio della relazione
[...] peritale): “possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 81 istituzionalizzato non in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente;
affetto da un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di poliartrosi ed osteoporosi grave a prevalente localizzazione del rachide e delle ginocchia oltre che da esiti di pregressa frattura di femore , evenienza questa che è stata la causa principale ed iniziale della totale immobilità del soggetto nonostante abbia praticato la necessaria fisioterapia. A seguito dell'intervento chirurgico per la frattura del femore si è slatentizzata una insufficienza respiratoria cronica da verosimile fibrosi polmonare con necessità di ossigeno a bassi flussi. Si evidenzia inoltre che la perizianda è affetta da vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza, sebbene ancora in fase iniziale, ma complicata da un substrato psichiatrico noto sin dall'età di 19 anni (definita ai tempi come sindrome marginale – dissociativa iniziale); la perizianda inoltre è affetta da sclerosi del detrusore vescicale e pertanto necessita di essere cateterizzata 3 – 4 volte al giorno per potere svuotare la vescica dal suo fisiologico contenuto. In fine la sig.ra Parte_1 di anni 81 è totalmente impossibilitata a deambula autonomamente sin dall'epoca della frattura del femore sinistro. Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico- fisiche della perizianda di anni 81 all'epoca della visita da parte della Commissione Parte_1
Medica, ovvero in data 6/5/2022, esprimevano già un quadro polipatologico sovrapponibile a quanto oggi evidenziato, poiché tutte le patologie erano già presenti sin da allora tanto che a distanza di circa sei-otto mesi il CTU dott. incaricato dal Tribunale di Caltanissetta in data Per_2
12/1/2023, evidenzia nella sua relazione peritale lo stesso quadro clinico oggi rilevato, riconoscendo la perizianda come soggetto totalmente invalido 100% e concedendo l'indennità di accompagnamento e i benefici della legge 104/92 art. 3 comma 3 con decorrenza dalla data dalla visita peritale, provvedimento questo impugnato da parte attrice ed oggetto del presente contenzioso. Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda di anni 81 possiamo affermare con certezza che esso Parte_1 determina uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico-funzionali che ne conseguono non è più in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, nonché tale quadro patologico costituisce handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge
104/92 si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa ovvero dal 9/3/2022.
CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 81 in atto Parte_1 assume gravità tale da determinare uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100%
(centopercento) con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104/92. Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionistico-assistenziali richieste sarà a far data dal 9/3/2022 epoca di presentazione della domanda per via amministrativa poiché i requisiti sanitari necessari per concedere i benefici di cui sopra erano già presenti sin da allora”.
Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento all'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla legge 104/92 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero dal 09.03.2022 poiché i requisiti sanitari erano presenti già s da allora.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che dal
09.03.2022 , si trovava nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. art. 3 co. 3 L. 104/92.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., con distrazione in favore dell'erario attesa l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 09.03.2022 si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che a decorrere dal 09.03.2022 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.348,50 oltre rimborso CP_1 forfetario spese generali al 15%, in favore dell'erario dello Stato;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 5 novembre 2025
Il GOP
AR ZA
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, AR ZA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.11.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fussone (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in San Cataldo (CL) nella via San Giovanni Bosco 41
- ricorrente contro in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, e difeso dagli Avv.ti DOLCE Stefano e RUSSO Carmelo ed elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in via Val D'Aosta 14/D Caltanissetta - presso l'Avvocatura distrettuale dell' - resistente CP_1
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. , Parte_1 premesso di avere presentato domande intese ad ottenere il riconoscimento della totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento nonché i benefici previsti dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 e che le domande non sono state accolte, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1 Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 17.11.2023, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il
CTU sono state viziate da errori e contraddizioni con riferimento all'individuazione del momento di decorrenza delle prestazioni richieste riconosciute con decorrenza dalle operazioni peritali.
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
Sulla scorta di tali motivi medico-legali è stato chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale e all'odierna udienza presente, mediante collegamento da remoto, solo il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle richieste e difese in atti.
*** Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Nello specifico, il consulente medico nominato nel corso del procedimento, Dott. Per_1
, ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali (si riporta stralcio della relazione
[...] peritale): “possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 81 istituzionalizzato non in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente;
affetto da un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di poliartrosi ed osteoporosi grave a prevalente localizzazione del rachide e delle ginocchia oltre che da esiti di pregressa frattura di femore , evenienza questa che è stata la causa principale ed iniziale della totale immobilità del soggetto nonostante abbia praticato la necessaria fisioterapia. A seguito dell'intervento chirurgico per la frattura del femore si è slatentizzata una insufficienza respiratoria cronica da verosimile fibrosi polmonare con necessità di ossigeno a bassi flussi. Si evidenzia inoltre che la perizianda è affetta da vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza, sebbene ancora in fase iniziale, ma complicata da un substrato psichiatrico noto sin dall'età di 19 anni (definita ai tempi come sindrome marginale – dissociativa iniziale); la perizianda inoltre è affetta da sclerosi del detrusore vescicale e pertanto necessita di essere cateterizzata 3 – 4 volte al giorno per potere svuotare la vescica dal suo fisiologico contenuto. In fine la sig.ra Parte_1 di anni 81 è totalmente impossibilitata a deambula autonomamente sin dall'epoca della frattura del femore sinistro. Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico- fisiche della perizianda di anni 81 all'epoca della visita da parte della Commissione Parte_1
Medica, ovvero in data 6/5/2022, esprimevano già un quadro polipatologico sovrapponibile a quanto oggi evidenziato, poiché tutte le patologie erano già presenti sin da allora tanto che a distanza di circa sei-otto mesi il CTU dott. incaricato dal Tribunale di Caltanissetta in data Per_2
12/1/2023, evidenzia nella sua relazione peritale lo stesso quadro clinico oggi rilevato, riconoscendo la perizianda come soggetto totalmente invalido 100% e concedendo l'indennità di accompagnamento e i benefici della legge 104/92 art. 3 comma 3 con decorrenza dalla data dalla visita peritale, provvedimento questo impugnato da parte attrice ed oggetto del presente contenzioso. Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda di anni 81 possiamo affermare con certezza che esso Parte_1 determina uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico-funzionali che ne conseguono non è più in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, nonché tale quadro patologico costituisce handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge
104/92 si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa ovvero dal 9/3/2022.
CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 81 in atto Parte_1 assume gravità tale da determinare uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100%
(centopercento) con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104/92. Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionistico-assistenziali richieste sarà a far data dal 9/3/2022 epoca di presentazione della domanda per via amministrativa poiché i requisiti sanitari necessari per concedere i benefici di cui sopra erano già presenti sin da allora”.
Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento all'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla legge 104/92 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero dal 09.03.2022 poiché i requisiti sanitari erano presenti già s da allora.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che dal
09.03.2022 , si trovava nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. art. 3 co. 3 L. 104/92.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., con distrazione in favore dell'erario attesa l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 09.03.2022 si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che a decorrere dal 09.03.2022 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.348,50 oltre rimborso CP_1 forfetario spese generali al 15%, in favore dell'erario dello Stato;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
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