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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1565/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica NO SE - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005534990000 CONS BONIFICA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006712454000 CONS BONIFICA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006712454000 CONS BONIFICA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.11.2025 all'Agenzia Entrate Riscossione e al Consorzio di Bonifica NO SE (e depositato il 16.12.2025) la contribuente Ricorrente_1 difesa dall'Avv. Difensore_2
impugna le seguenti cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 13920250005534990000 notificata il 19.09.2025 anno d'imposta 2021 per un importo di € 381,88 per Consorzio di Bonifica NO SE;
-cartella di pagamento n. 13920250006712454000 notificata il 05.11.2025 anni d'imposta 2019 e 2020 per un importo di € 527,88 per il Consorzio di Bonifica NO SE ed espone quanto segue.
Mancanza del presupposto contributivo e contestazione del piano di classifica.
Per quanto riguarda le spese alle quali i proprietari di beni immobili situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica sono obbligati a contribuire in ragione del beneficio che traggono dall'attività di bonifica e prescindendo dall'onere imposto per esecuzione delle opere, occorre in primo luogo riferirsi, oltre, agli articoli 860 del codice civile e 10 del R.D. n. 215/33, agli articoli 17 del R.d. n. 215/33 – lett.d.
Qui interessa il Piano di Classifica che prevedeva generali interventi di sistemazioni idrauliche- agrarie- forestali e, relativamente ai Comuni di Francica e Mileto mai alcuna è stata eseguita e/o programmata, gli unici interventi preventivati prendevano la realizzazione di una strada interpoderale in Francica e, a seguito della sistemazione idrogeologica del Messina, un intervento manutentivo del Fosso Fracasso in
Mileto.
Le uniche opere previste nel Piano di Classifica riguardavano i torrenti “ la Grazia “ “ Burmaria” “Lumia” in
Tropea e, in effetti il Mipaaf ha ammesso il finanziamento per tre importanti progetti di ammodernamento / efficientemente degli impianti Vaticano, Spilinga- Ricadi e, Murria” che serve tutta la fascia costiera di
Briatico a tutela del sistema di irrigazione per la cipolla di Tropea. Ebbene, queste appena elencate (non riferite ai Comuni qui d'interesse) sono le opere preventivate e, ancora non eseguite, se non per interventi manutentivi d'urgenza che non possono in alcun modo legittimare la richiesta di un contributo consortile all'odierna ricorrente per il solo fatto di essere consorziata, che ha come presupposto preponderante il
“beneficio” che traggono i terreni del comprensorio ove l'opera è stata eseguita o, se ancora eseguita, il beneficio futuro ottenibile.
La ricorrente nell'assoluta manchevolezza del Consorzio, ha provveduto di sua sponte all'allacciamento alla rete idrica comunale, poiché non è stato mai realizzato un sistema irriguo nei comuni che qui interessano;
tant'è che la ricorrente ha dovuto provvedere a proprie spese alla pulizia e manutenzione del perimetro delle sue proprietà perché mai alcun intervento è stato eseguito negli anni dal Consorzio.
A tal proposito a conferma che dell'inerzia dell'NT conseguente illegittimità di una richiesta di pagamento a titolo di contributo, si evidenzia che nonostante fosse tra gli obbiettivi del Consorzio la tutela da incendi, nell'agosto del 2021, la ricorrente ha subito un gravissimo danno al proprio uliveto da un incendio di vaste proporzioni alimentato dalle sterpaglie e dall'incuria del terreno circostante la proprietà in Mileto r che, a distanza di 4 anni, nulla è stato fatto.
Parte ricorrente contesta fermamente il Piano di classifica e il riparto di contribuzione: sia perché il piano de quo ha individuato il perimetro di contribuenza solo in via generale e complessiva, all'interno del quale ogni immobile è soggetto alla contribuenza derivante dal beneficio evidenziato dall'attività di ordinaria manutenzione ed esercizio del reticolo idrografico e delle opere stesse, senza ancorare tale presupposto alle opere realmente eseguite e, conseguentemente, all'incremento di valore e/o beneficio che il singolo immobile incluso nel comprensorio riceve.
Nei Comuni di Francica e Mileto, per le annualità riferibili alle cartelle di pagamento impugnate, non erano previste opere e/o interventi che potessero in alcun modo apportare beneficio alle proprietà della ricorrente quindi, si contesta il piano di riparto approvato e non comunicato, che ha una quota di contribuenza minima annua di € 11,00 e, non giustifica le richieste oggi intimate.
Come sopra riferito, le opere eseguite dal Consorzio hanno riguardato Comuni diversi, nello specifico le zone costiere da Briatico a Santa Domenica di Ricadi a tutela della cipolla di Tropea e, altre opere che neanche indirettamente hanno inciso sul possibile aumento di valore dei fondi di proprietà della ricorrente, al contrario, il Consorzio ha omesso di eseguire tutte le opere di manutenzione del territorio a salvaguardia dei pericoli derivanti da incendi o alluvioni.
Sulla contestazione del Piano di classifica e, dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. Calabria
n. 11/2003 e ss. Mm., sulla conseguente mancanza di motivazione dell'atto impugnato in merito ai benefici conseguiti dai fondi.
La Consulta ha affermato che” nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve essere necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso può solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
In ordine di giudizio è onere del Consorzio dare prova delle opere eseguite e dei benefici connessi.
Invero, nonostante parte ricorrente contesti il piano di classifica e di riparto, con l'intervenuta novella, prescindendo dalle contestazioni mosse, l'NT impositore, in questo caso il Consorzio, ha l'obbligo di dare prova degli interventi e/o opere eseguite e del beneficio diretto che hanno ottenuto i terreni di parte ricorrente essendo venuta meno la presunzione di legittimità iuris tantum del suo operato e della correlata imposizione contributiva ancorata al solo inserimento degli immobili all'interno del comprensorio di bonifica.
Intervenuta prescrizione contributo consortile 2019.
I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'NT impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4 codice civile.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 08.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Circa la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Corre l'obbligo di evidenziare la differenza di posizione dell'agente della riscossione rispetto a quella dell'ente creditore nell'ambito della controversia portata all'esame del Giudicante.
In base al D.M. 3 settembre 1999 n.321 il ruolo viene redatto esclusivamente dall'NT impositore – unico ed esclusivo creditore – il quale una volta formato lo invia telematicamente all'agente della riscossione affinché proceda alla riscossione coattiva.
Compito istituzionale dell'agente è, quindi, solo quello della riscossione sulla base del ruolo trasmessogli dall'NT impositore che costituisce ex lege titolo esecutivo.
L'agente della riscossione pertanto: a) è del tutto estraneo alla fase che precede la trasmissione del ruolo da parte dell'NT; b) non è titolare del rapporto sostanziale tra NT (esclusivo creditore) e il contribuente;
c) è esclusivamente legittimato ad agire in executivis.
Il medesimo Agente quindi agisce non per conto proprio ma per mandato degli Enti impositori i quali sono gli unici legittimati passivi essendo i titolari dei ruoli.
Ne consegue che solo su quest'ultimo grava l'onere – anche probatorio – di dimostrare la fondatezza e/o legittimità dell'iscrizione a ruolo, atteso che, come già riferito, l'agente non partecipa a tale fase e neppure dispone della documentazione ad essa relativa.
Orbene nel caso che ci occupa le censure mosse all'atto impugnato riguardano esclusivamente la legittimità delle richieste dell'ente impositore.
Si consideri invece che ricevuti i ruoli l'Agente della Riscossione non può esimersi dal redigere la cartella di pagamento, il che ha fatto nel caso di specie notificandole all'opponente.
Legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.
Ed in vero l'AdR ricevuto i citati ruoli esattoriali dal Consorzio di Bonifica Basso Jonio Reggino ha dato corso all'attività istituzionale di sua competenza in particolare:
1. ricevuto il ruolo esattoriale 2025/27 ha redatto la cartella di pagamento 13920250005534990000 notificata il 19.09.25 a mezzo posta elettronica certificata alla contribuente che ricevutala ha dato corso al giudizio che ci occupa.
2. ricevuto il ruolo esattoriale 2023/1129 ha redatto la cartella di pagamento 13920250006712454000 notificata il 05.11.25 a mezzo posta elettronica certificata alla contribuente che ricevutala ha dato corso al giudizio che ci occupa.
Ci si consenta di ricordare che tali risultanze fanno fede fino a querela di falso, non potendo essere superate con argomentazioni di tipo diverso.
Circa la prescrizione.
Considerate le date acclarate dalla documentazione versata in atti (redazione del ruolo esattoriale e sua trasmissione alla deducente – notizie tutte riportate in cartella) deve escludersi il decorso del termine prescrizionale previsto ex lege addebitabile all'AdER, di talché il diritto alla riscossione è tuttora vigente stante anche il perdurare dell'inadempienza della contribuente.
Circa l'assistenza tecnica
Riguardo al merito della vicenda processuale va evidenziata in rito la legittimità dell'intervento di un difensore in rappresentanza dell'Agenzia resistente munito di apposita procura. Tale procura, ovviamente, non opera una sostituzione della qualità di parte, cioè un trasferimento della capacità di agire, ma attribuisce al legale una serie di poteri di ordine processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La contribuente non ha adempiuto l'onere probatorio, sulla medesima gravante, del superamento della presunzione iuris tantum del beneficio fondiario, conseguente alla approvazione del piano di classifica pertinenti ai terreni gravati dai contributi litigiosi.
Per vero la contribuente ha omesso di produrre i documenti, indicati nel libello introduttivo, allo scopo di dimostrare che nessun beneficio sarebbe stato arrecato ai terreni gravati, indipendenza della attività del
Consorzio.
Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente
IA ZZ
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1565/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica NO SE - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005534990000 CONS BONIFICA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006712454000 CONS BONIFICA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006712454000 CONS BONIFICA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.11.2025 all'Agenzia Entrate Riscossione e al Consorzio di Bonifica NO SE (e depositato il 16.12.2025) la contribuente Ricorrente_1 difesa dall'Avv. Difensore_2
impugna le seguenti cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 13920250005534990000 notificata il 19.09.2025 anno d'imposta 2021 per un importo di € 381,88 per Consorzio di Bonifica NO SE;
-cartella di pagamento n. 13920250006712454000 notificata il 05.11.2025 anni d'imposta 2019 e 2020 per un importo di € 527,88 per il Consorzio di Bonifica NO SE ed espone quanto segue.
Mancanza del presupposto contributivo e contestazione del piano di classifica.
Per quanto riguarda le spese alle quali i proprietari di beni immobili situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica sono obbligati a contribuire in ragione del beneficio che traggono dall'attività di bonifica e prescindendo dall'onere imposto per esecuzione delle opere, occorre in primo luogo riferirsi, oltre, agli articoli 860 del codice civile e 10 del R.D. n. 215/33, agli articoli 17 del R.d. n. 215/33 – lett.d.
Qui interessa il Piano di Classifica che prevedeva generali interventi di sistemazioni idrauliche- agrarie- forestali e, relativamente ai Comuni di Francica e Mileto mai alcuna è stata eseguita e/o programmata, gli unici interventi preventivati prendevano la realizzazione di una strada interpoderale in Francica e, a seguito della sistemazione idrogeologica del Messina, un intervento manutentivo del Fosso Fracasso in
Mileto.
Le uniche opere previste nel Piano di Classifica riguardavano i torrenti “ la Grazia “ “ Burmaria” “Lumia” in
Tropea e, in effetti il Mipaaf ha ammesso il finanziamento per tre importanti progetti di ammodernamento / efficientemente degli impianti Vaticano, Spilinga- Ricadi e, Murria” che serve tutta la fascia costiera di
Briatico a tutela del sistema di irrigazione per la cipolla di Tropea. Ebbene, queste appena elencate (non riferite ai Comuni qui d'interesse) sono le opere preventivate e, ancora non eseguite, se non per interventi manutentivi d'urgenza che non possono in alcun modo legittimare la richiesta di un contributo consortile all'odierna ricorrente per il solo fatto di essere consorziata, che ha come presupposto preponderante il
“beneficio” che traggono i terreni del comprensorio ove l'opera è stata eseguita o, se ancora eseguita, il beneficio futuro ottenibile.
La ricorrente nell'assoluta manchevolezza del Consorzio, ha provveduto di sua sponte all'allacciamento alla rete idrica comunale, poiché non è stato mai realizzato un sistema irriguo nei comuni che qui interessano;
tant'è che la ricorrente ha dovuto provvedere a proprie spese alla pulizia e manutenzione del perimetro delle sue proprietà perché mai alcun intervento è stato eseguito negli anni dal Consorzio.
A tal proposito a conferma che dell'inerzia dell'NT conseguente illegittimità di una richiesta di pagamento a titolo di contributo, si evidenzia che nonostante fosse tra gli obbiettivi del Consorzio la tutela da incendi, nell'agosto del 2021, la ricorrente ha subito un gravissimo danno al proprio uliveto da un incendio di vaste proporzioni alimentato dalle sterpaglie e dall'incuria del terreno circostante la proprietà in Mileto r che, a distanza di 4 anni, nulla è stato fatto.
Parte ricorrente contesta fermamente il Piano di classifica e il riparto di contribuzione: sia perché il piano de quo ha individuato il perimetro di contribuenza solo in via generale e complessiva, all'interno del quale ogni immobile è soggetto alla contribuenza derivante dal beneficio evidenziato dall'attività di ordinaria manutenzione ed esercizio del reticolo idrografico e delle opere stesse, senza ancorare tale presupposto alle opere realmente eseguite e, conseguentemente, all'incremento di valore e/o beneficio che il singolo immobile incluso nel comprensorio riceve.
Nei Comuni di Francica e Mileto, per le annualità riferibili alle cartelle di pagamento impugnate, non erano previste opere e/o interventi che potessero in alcun modo apportare beneficio alle proprietà della ricorrente quindi, si contesta il piano di riparto approvato e non comunicato, che ha una quota di contribuenza minima annua di € 11,00 e, non giustifica le richieste oggi intimate.
Come sopra riferito, le opere eseguite dal Consorzio hanno riguardato Comuni diversi, nello specifico le zone costiere da Briatico a Santa Domenica di Ricadi a tutela della cipolla di Tropea e, altre opere che neanche indirettamente hanno inciso sul possibile aumento di valore dei fondi di proprietà della ricorrente, al contrario, il Consorzio ha omesso di eseguire tutte le opere di manutenzione del territorio a salvaguardia dei pericoli derivanti da incendi o alluvioni.
Sulla contestazione del Piano di classifica e, dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. Calabria
n. 11/2003 e ss. Mm., sulla conseguente mancanza di motivazione dell'atto impugnato in merito ai benefici conseguiti dai fondi.
La Consulta ha affermato che” nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve essere necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso può solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
In ordine di giudizio è onere del Consorzio dare prova delle opere eseguite e dei benefici connessi.
Invero, nonostante parte ricorrente contesti il piano di classifica e di riparto, con l'intervenuta novella, prescindendo dalle contestazioni mosse, l'NT impositore, in questo caso il Consorzio, ha l'obbligo di dare prova degli interventi e/o opere eseguite e del beneficio diretto che hanno ottenuto i terreni di parte ricorrente essendo venuta meno la presunzione di legittimità iuris tantum del suo operato e della correlata imposizione contributiva ancorata al solo inserimento degli immobili all'interno del comprensorio di bonifica.
Intervenuta prescrizione contributo consortile 2019.
I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'NT impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4 codice civile.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 08.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Circa la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Corre l'obbligo di evidenziare la differenza di posizione dell'agente della riscossione rispetto a quella dell'ente creditore nell'ambito della controversia portata all'esame del Giudicante.
In base al D.M. 3 settembre 1999 n.321 il ruolo viene redatto esclusivamente dall'NT impositore – unico ed esclusivo creditore – il quale una volta formato lo invia telematicamente all'agente della riscossione affinché proceda alla riscossione coattiva.
Compito istituzionale dell'agente è, quindi, solo quello della riscossione sulla base del ruolo trasmessogli dall'NT impositore che costituisce ex lege titolo esecutivo.
L'agente della riscossione pertanto: a) è del tutto estraneo alla fase che precede la trasmissione del ruolo da parte dell'NT; b) non è titolare del rapporto sostanziale tra NT (esclusivo creditore) e il contribuente;
c) è esclusivamente legittimato ad agire in executivis.
Il medesimo Agente quindi agisce non per conto proprio ma per mandato degli Enti impositori i quali sono gli unici legittimati passivi essendo i titolari dei ruoli.
Ne consegue che solo su quest'ultimo grava l'onere – anche probatorio – di dimostrare la fondatezza e/o legittimità dell'iscrizione a ruolo, atteso che, come già riferito, l'agente non partecipa a tale fase e neppure dispone della documentazione ad essa relativa.
Orbene nel caso che ci occupa le censure mosse all'atto impugnato riguardano esclusivamente la legittimità delle richieste dell'ente impositore.
Si consideri invece che ricevuti i ruoli l'Agente della Riscossione non può esimersi dal redigere la cartella di pagamento, il che ha fatto nel caso di specie notificandole all'opponente.
Legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.
Ed in vero l'AdR ricevuto i citati ruoli esattoriali dal Consorzio di Bonifica Basso Jonio Reggino ha dato corso all'attività istituzionale di sua competenza in particolare:
1. ricevuto il ruolo esattoriale 2025/27 ha redatto la cartella di pagamento 13920250005534990000 notificata il 19.09.25 a mezzo posta elettronica certificata alla contribuente che ricevutala ha dato corso al giudizio che ci occupa.
2. ricevuto il ruolo esattoriale 2023/1129 ha redatto la cartella di pagamento 13920250006712454000 notificata il 05.11.25 a mezzo posta elettronica certificata alla contribuente che ricevutala ha dato corso al giudizio che ci occupa.
Ci si consenta di ricordare che tali risultanze fanno fede fino a querela di falso, non potendo essere superate con argomentazioni di tipo diverso.
Circa la prescrizione.
Considerate le date acclarate dalla documentazione versata in atti (redazione del ruolo esattoriale e sua trasmissione alla deducente – notizie tutte riportate in cartella) deve escludersi il decorso del termine prescrizionale previsto ex lege addebitabile all'AdER, di talché il diritto alla riscossione è tuttora vigente stante anche il perdurare dell'inadempienza della contribuente.
Circa l'assistenza tecnica
Riguardo al merito della vicenda processuale va evidenziata in rito la legittimità dell'intervento di un difensore in rappresentanza dell'Agenzia resistente munito di apposita procura. Tale procura, ovviamente, non opera una sostituzione della qualità di parte, cioè un trasferimento della capacità di agire, ma attribuisce al legale una serie di poteri di ordine processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La contribuente non ha adempiuto l'onere probatorio, sulla medesima gravante, del superamento della presunzione iuris tantum del beneficio fondiario, conseguente alla approvazione del piano di classifica pertinenti ai terreni gravati dai contributi litigiosi.
Per vero la contribuente ha omesso di produrre i documenti, indicati nel libello introduttivo, allo scopo di dimostrare che nessun beneficio sarebbe stato arrecato ai terreni gravati, indipendenza della attività del
Consorzio.
Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente
IA ZZ