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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI CR, Presidente
MONACIS CI, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1516/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 ADDIZIONALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Indirizzo_1, Torino, con ricorso del 19/7/2024 ha impugnato l'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate – DPI di Torino il 22/5/2024, relativo ad Irpef,
Inps, RA ed IV per l'anno di imposta 2018.
Il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze.
L'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del sig. Ricorrente_1 alle spese di lite.
All'udienza del 13/1/2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente svolge attività di agente e rappresentante di vari prodotti senza prevalenza di alcuni.
L'Agenzia, confrontando i dati rilasciati dal contribuente con quanto previsto dall'art. 21 D.L. n. 78/2010
(Legge n. 122 del 30 luglio 2010 – Spesometro), ha riscontrato delle incongruenze a seguito delle quali ha inviato al sig. Ricorrente_1 un invito a comparire.
Entrambi questi atti non sono stati ritirati dal destinatario perché “irreperibile” presso il proprio domicilio fiscale.
Veniva, pertanto, emesso l'avviso di accertamento qui impugnato.
Ai fini IVA, IRPEF ed IRAP si riscontravano costi non giustificati e non inerenti con l'attività svolta.
Il ricorrente contesta le eccezioni dell'Agenzia, producendo documentazione, per così dire di parte, non supportate da prove documentali certe dal momento che il personal computer dello stesso ha cessato di esistere ed il rapporto con la Banca tramite la quale, all'epoca, erano stati effettuati pagamenti e transazioni,
è anch'esso cessato.
L'Ufficio, costituendosi, propone eccezioni formali e sostanziali.
Circa le prime, chiede alla Corte di non utilizzare i documenti prodotti solo in fase processuale e, a tale proposito, cita – ex multis – la decisione n. 18392/2020 che così ha deciso: “Quanto alla reciproca collaborazione ed ai conseguenti obblighi, tra fisco e contribuente, che caratterizza la fase istruttoria, è stato affermato che «l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza”.
Nel merito, è bene ricordare che è compito del contribuente dimostrare la legittimità e la correttezza della deduzione dei componenti negativi (v. ex multis, Cass. N. 20183/2024). La prova della inerenza dei costi deve basarsi su documenti comprovanti l'imponibile maturato, l'esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione (v. Cass. n. 1290/2020;
Cass. n. 30366/2019).
Nella fattispecie, non c'è prova certa che le somme dedotte dal ricorrente in dichiarazione siano da ricondursi all'attività lavorativa.
Anzi, effettivamente l'elenco delle ricevute – fatture dei pagamenti denunciati dal sig. Ricorrente_1 (riportato alle pagine 15 e 16 delle controdeduzioni è molto poco “inerente” l'attività svolta dallo stesso.
Per quanto innanzi dedotto, quindi, la Corte ritiene di respingere il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro
3000.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI CR, Presidente
MONACIS CI, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1516/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 ADDIZIONALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0108003782024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Indirizzo_1, Torino, con ricorso del 19/7/2024 ha impugnato l'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate – DPI di Torino il 22/5/2024, relativo ad Irpef,
Inps, RA ed IV per l'anno di imposta 2018.
Il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze.
L'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del sig. Ricorrente_1 alle spese di lite.
All'udienza del 13/1/2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente svolge attività di agente e rappresentante di vari prodotti senza prevalenza di alcuni.
L'Agenzia, confrontando i dati rilasciati dal contribuente con quanto previsto dall'art. 21 D.L. n. 78/2010
(Legge n. 122 del 30 luglio 2010 – Spesometro), ha riscontrato delle incongruenze a seguito delle quali ha inviato al sig. Ricorrente_1 un invito a comparire.
Entrambi questi atti non sono stati ritirati dal destinatario perché “irreperibile” presso il proprio domicilio fiscale.
Veniva, pertanto, emesso l'avviso di accertamento qui impugnato.
Ai fini IVA, IRPEF ed IRAP si riscontravano costi non giustificati e non inerenti con l'attività svolta.
Il ricorrente contesta le eccezioni dell'Agenzia, producendo documentazione, per così dire di parte, non supportate da prove documentali certe dal momento che il personal computer dello stesso ha cessato di esistere ed il rapporto con la Banca tramite la quale, all'epoca, erano stati effettuati pagamenti e transazioni,
è anch'esso cessato.
L'Ufficio, costituendosi, propone eccezioni formali e sostanziali.
Circa le prime, chiede alla Corte di non utilizzare i documenti prodotti solo in fase processuale e, a tale proposito, cita – ex multis – la decisione n. 18392/2020 che così ha deciso: “Quanto alla reciproca collaborazione ed ai conseguenti obblighi, tra fisco e contribuente, che caratterizza la fase istruttoria, è stato affermato che «l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza”.
Nel merito, è bene ricordare che è compito del contribuente dimostrare la legittimità e la correttezza della deduzione dei componenti negativi (v. ex multis, Cass. N. 20183/2024). La prova della inerenza dei costi deve basarsi su documenti comprovanti l'imponibile maturato, l'esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione (v. Cass. n. 1290/2020;
Cass. n. 30366/2019).
Nella fattispecie, non c'è prova certa che le somme dedotte dal ricorrente in dichiarazione siano da ricondursi all'attività lavorativa.
Anzi, effettivamente l'elenco delle ricevute – fatture dei pagamenti denunciati dal sig. Ricorrente_1 (riportato alle pagine 15 e 16 delle controdeduzioni è molto poco “inerente” l'attività svolta dallo stesso.
Per quanto innanzi dedotto, quindi, la Corte ritiene di respingere il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro
3000.