Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 maggio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
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d.P.C.M. 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Titolo completo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: …
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- 4. Ulteriori disposizioni attuative del decretoMatteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Titolo completo " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" Pubblicato inG.U. 8 agosto 2020 n. 198 Con il presente atto vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Per gli allegati consultare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, …
Leggi di più… - 5. Quattordicesima 2025: arriva a luglio per i pensionatiRedazione · https://ildiritto.it/ · 27 giugno 2025
Indice dei contenuti Toggle Cosa sono i contributi volontari? I contributi volontari rappresentano un'opportunità per i lavoratori che hanno interrotto o cessato l'attività lavorativa. La finalità di questi contributi è di permettere di integrare i requisiti contributivi necessari per accedere alla pensione o, per chi è già in possesso dei requisiti, aumentare l'importo della futura rendita pensionistica. Questi contributi possono essere versati per tutte le più importanti tipologie di pensione: dirette (vecchiaia, anzianità, assegno di invalidità e inabilità); indirette (reversibilità o superstiti). Contributi volontari: chi e in quali casi vi può accedere I contributi volontari …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Principi e finalita'
1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita';
c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;
d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell' articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica;
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
g) promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Si riportano gli articoli, 3, 30, 31, 33, 34, 78, 117 e 118 della Costituzione approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.
«Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
(Omissis).».
«Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
(Omissis).».
«Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
(Omissis).»
«Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
(Omissis).».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1971, n. 316.
- Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59.
- Si riporta l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado) e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta l' art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall' art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all' art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall' art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 . Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 .».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
- Si riporta l' art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. L' art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , e' abrogato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n. 244.
- Il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell' art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 , che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Si riportano i commi 180, 181 lettera e) 182 e 184 della citata legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(omissis);
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 ;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
(Omissis).
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
(Omissis).
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.».
- Il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» e' stato approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009.
- Si riporta l' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.p.
- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
«Art. 1 (Finalita' della scuola dell'infanzia). - 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all' art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'art. 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.».
- Art. 2. Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione 1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all' articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
4-bis. ((I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento)) .
5. La scuola dell'infanzia, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 , assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei anni. - Articolo 3Art. 3. Poli per l'infanzia 1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e sostenere la continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare ((gli)) interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97 .
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.