Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2025, proposto dalla società CI Juice S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe D'Ottavio e Raffaele D'Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IT ME di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’atto dirigenziale n. 33 del 28.02.2025, notificato il 03.03.2025, con cui IT ME di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al solo titolo abilitativo inerente lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di raffreddamento a servizio della sede operativa dell’azienda CI Juice S.r.l., ex art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 59/2013, rilasciata giusta Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017;
- dell’atto del 07.03.2025, notificato il 23.04.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico, di cui al provvedimento n. 1039 del 25.11.2017 prot. n. 183009 del 25.11.2017;
- di ogni atto annesso, connesso, antecedente, concomitante e successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e della IT ME di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TA UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, esercente l’attività di lavorazione agrumi presso la sede operativa, sita in località S. Filomena - Gallico Superiore del Comune di Reggio Calabria, ha impugnato:
- l’atto dirigenziale n. 33 del 28.02.2025, notificato il 03.03.2025, con cui IT ME di Reggio Calabria, previa attivazione del contraddittorio endo-procedimentale, ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in corpo idrico superficiale (Torrente denominato "San Biagio") delle acque di raffreddamento a servizio dell’azienda, rilasciata, ex art. 3 comma 1, lett. a) D.P.R. n. 59/2013, giusta Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017;
- il successivo provvedimento del 07.03.2025, notificato il 23.04.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, preso atto del summenzionato provvedimento di revoca, ha revocato, a sua volta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico, di cui al provvedimento n. 1039 del 25.11.2017 prot. n. 183009 del 25.11.2017.
2. I provvedimenti in questione originano dagli esiti di una ispezione eseguita, il 13.01.2025, da personale in servizio presso il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) dei Carabinieri della Calabria, Gruppo di Reggio Calabria, unitamente a personale dell'CA di Reggio Calabria, finalizzata al controllo degli scarichi industriali presso l'impianto produttivo della ricorrente.
Con nota prot. n. 335/17-3 del 12.02.2025, inoltrata a IT ME ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, il Comandante del predetto Nucleo Investigativo informava che le analisi sui campioni delle acque provenienti dall'unità di raffreddamento dello stabilimento produttivo, recapitanti in corpo idrico superficiale, siccome prelevati presso il pozzetto fiscale posto all'interno dell'azienda, rilevavano, giusto rapporto di prova nr. 25RC0121CA/01 del 22/01/2025, il superamento dei valori limite previsti nella Tabella 3 Allegato V Parte Terza D.lgs. n. 152/2006, avuto riguardo ai parametri COD; BOD5; Floruri; NO.
2.1 Preso atto della comunicazione in parola, IT ME, con nota prot. n. 13257 del 13.02.2025 comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017, evidenziando che:
- il predetto rapporto di prova aveva rilevato la non conformità dei reflui, avuto riguardo ai parametri sopra indicati (COD; BOD5; Floruri; NO);
- avuto specifico riguardo ai parametri COD e BOD5, i rapporti di prova evidenziavano un superamento, rispetto ai limiti massimi di emissione previsti dalla normativa vigente (Tabella 3 dell’allegato 5 “Limiti di emissione degli scarichi idrici” alla parte terza del D. Lgs 152/2006), rispettivamente del 221% e del 825%, palesando un reale pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica;
- avuto riguardo al parametro “NO”, incluso tra le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5 sopra specificato, il cui superamento è sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D. Lgs 152/2006, si palesava un superamento del 20% rispetto al valore massimo di emissione previsto dalla norma e, fatti salvi i valori di incertezza della misura, si rilevava un potenziale pericolo sia per l’ambiente che per la salute pubblica.
- tenuto conto dell’oggetto dell’Autorizzazione ambientale, consistente nello scarico, nel Torrente S. Biagio, esclusivamente delle acque reflue a servizio delle unità di raffreddamento delle apparecchiature impiegate durante le operazioni aziendali, il superamento dei limiti di emissione non avrebbe trovato alcuna giustificazione tecnica se non in una inappropriata gestione e/o utilizzo dello scarico di che trattasi.
3. A fronte della comunicazione di avvio sopra indicata, la società ricorrente inoltrava, anche a messo del proprio chimico, dr. Vincenzo Nicoli, le proprie controdeduzioni, osservando che:
- dai rapporti di prova inerenti campioni prelevati presso il pozzetto fiscale delle acque di raffreddamento non sarebbe emersa alcuna irregolarità avuto riguardo ai valori dei RI e NO;
- in considerazione dell’incertezza di misura relativa ai metodi utilizzati, i valori sarebbero rientrati nel limite al netto di essa, come correttamente indicato nella stessa nota di CA a firma del direttore del Servizio;
- il parametro dei fenoli sarebbe stato determinato con un metodo - MI PH05 rev.00 “metodo fotometrico” - non ufficiale (APAT IRSA 5070 B) che sovrastima il valore dei fenoli (contaminanti chimici) dai Polifenoli (matrice organica colorata non contaminante ambientale);
- il prelievo del campione delle acque industriali sarebbe stato effettuato in modo istantaneo e, quindi, in violazione del metodo APAT IRSA, previsto al punto 1.2. dell’allegato V alla Parte III D.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali le determinazioni analitiche sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore …”;
- in merito ai parametri di BOD5 e COD, trovati di poco oltre il limite di cui alla tab. 3 all. 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 per immissione in acque superficiali, il dato non sarebbe significativo. Ciò in quanto lo scarico dall’impianto di raffreddamento è del tipo discontinuo per cui, non avendo applicato il metodo di prelievo del cd. campione medio composito, ai sensi del par. 1.2.2 dell’all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, il campione prelevato non sarebbe rappresentativo proprio per le fluttuazioni della componente organica nutriente dei batteri quali BOD e COD;
- deficit di proporzionalità della misura, adottata in asserita violazione della disposizione normativa di cui all’art. 130 D.lgs. n. 152/2006 secondo cui “in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze:
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.
La revoca dell’autorizzazione sarebbe, dunque, possibile soltanto “ in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”. Nella specie, l’amministrazione non avrebbe preventivamente diffidato la società ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (misura di cui alla lettera a. dell’art. 130), né avrebbe disposto un periodo di sospensione strumentale a tale adeguamento (misura di cui alla lettera b. dell’art. 130), addivenendo ad una immediata e diretta revoca, in assenza di recidive determinanti un pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.
4. Nel corso del procedimento, il Servizio “Ambiente” di IT ME, con la nota prot. 16939 del 26/02/2025, ha ritenuto di non condividere le summenzionate obiezioni, rilevando che:
- sarebbe « quanto meno, anomalo che in acque che non vengono a contatto o, meglio, non dovrebbero venire a contatto, con acque di processo si riscontrino valori elevati di COD e BOD5, nonché di RI e NO che, indipendentemente dal valore di incertezza della prova, indica una concentrazione assolutamente non giustificata. Le acque di raffreddamento sono impiegate come mero mezzo “refrigerante” di apparecchiature che necessitano di abbattere le temperature di esercizio” »;
- la ricorrente non avrebbe chiarito o giustificato, come tali parametri, alle concentrazioni riscontrate da ARPACal, siano presenti nelle acque di raffreddamento di che trattasi e, inoltre, non avrebbe individuato soluzioni che, nel breve periodo, potessero risolvere la problematica riscontrata;
- non sarebbe di competenza della IT ME definire o meno la validità di un metodo analitico; in ogni caso l’azienda, per come specificato nel verbale di campionamento del 13/01/2025, agli atti del procedimento, avrebbe avuto facoltà di farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico che, nella sede opportuna, avrebbe potuto esternare le proprie perplessità sul metodo analitico impiegato;
- non rientrerebbe nei poteri della IT ME quello di prelevare un campione istantaneo e non un campione composito medio prelevato nell’arco di tre ore;
- il prelievo di tipo istantaneo e non composito sarebbe stato usato a seguito della richiesta delle forze di polizia;
- nel corso dei controlli periodici sarebbero stati riscontrati superamenti dei limiti di emissione dello scarico, relativamente agli stessi parametri analitici, per i quali sarebbero stati avviati tre procedimenti di diffida (prot. 58533 del 25/02/2013, prot. 154882 del 19/05/2014, prot.35021 del 15/03/2018) nonché varie segnalazioni di problematiche sul corpo idrico recettore presumibilmente riconducibili allo scarico di che trattasi ed in corso di approfondimenti;
- la CI, come sarebbe stato suo onere, non avrebbe adottato un sistema di controllo efficace onde consentire di scongiurare lo sversamento dei reflui oltre il limite di emissione;
- l’azienda sarebbe stata sensibilizzata in passato, relativamente a una presunta infiltrazione “accidentale” di acque di lavaggio industriale alla rete delle acque di raffreddamento, senza asseritamente adottare alcuna misura di diligente controllo, né potrebbe essere considerato accidentale l’evento del superamento dei limiti analitici, gravando sul titolare dello scarico la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa;
- infine, per quanto riguarda la proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza della misura adottata, questa sarebbe legittimata dal Regolamento degli Scarichi della IT ME di Reggio Calabria, approvato con deliberazione di Consiglio Metropolitano n.43 del 16/06/2022, legittimante la revoca dell’autorizzazione in caso di situazioni di pericolo per l’ambiente e la salute pubblica e il reiterarsi di superamenti tabellari (art. 42, comma 1, lett. b e d).
5. In riscontro alle summenzionate osservazioni, la società, in data 27.02.2025, ha replicato quanto appresso sintetizzato:
- la presenza delle sostanze segnalate non deriverebbe dalla diluizione di acque reflue, non ammessa per legge, in quanto se così fosse stato, considerando la tipologia del refluo tipico del processo produttivo, le acque si sarebbero presentate torbide, colorate e con solidi sospesi; caratteristiche queste non riscontrate all’atto del prelievo come risulta dal rapporto Arpacal;
- la presenza di NO e RI risulta essere al di sotto dei limiti di legge e, pertanto, non costituirebbe pericolo per l’ambiente e la salute pubblica;
- con nota inviata il 17.02.2025 la società avrebbe reso noto la causa delle anomalie nella infiltrazione subita dalle acque di raffreddamento, in corso di approfondimenti e riscontri. Si è così provveduto a verificare le sezioni di raffreddamento a piastre di alcuni scambiatori e ad effettuare la sostituzione di alcune piastre risultate forate che consentivano il passaggio di succo nel circuito di raffreddamento. È stata, altresì, eseguita la pulizia e l’isolamento dei pozzetti di collettazione e di raccolta acque di raffreddamento all’interno dello stabilimento. Si è, inoltre, provveduto a fare campionare ed analizzare le acque di raffreddamento prelevate direttamente dal pozzetto terminale (lo stesso campionato da ArpaCal) in data 16.01.2025 e le stesse sono risultate conformi ai limiti tabellari a conferma dell’accidentalità e non sistematicità della anomalia segnalata (rapporto di prova del campione n. 287 del 27/01/2025, all. 5 alle controdeduzioni);
- nel verbale di campionamento nr. 02 del 13.01.2025 non sarebbero state specificate le ragioni di urgenza determinanti il campionamento istantaneo, essendo stata indicata, piuttosto, soltanto l’intervenuta richiesta da parte “ delle forze di Polizia ”; ed in effetti non vi sarebbero state le condizioni per procedere al contestato campionamento istantaneo in quanto l’acqua si presentava trasparente ed in assenza di colore come riportato nel RDP ArpaCal nr. 25RC0121CA/01. Del resto, le attività di polizia si sarebbero protratte per diverse ore, sicuramente superiori alle 3 ore richieste per un campionamento medio composito;
- l’acqua all’interno del pozzetto, al momento della sua apertura, appariva trasparente ed incolore;
- il riferimento dell’Ufficio ad eventi simili registrati in passato (2013, 2014 e 2018, ovvero da 12 a 7 anni addietro) e la circostanza che dal 2018 ad oggi nessun evento negativo è stato accertato o contestato, confermerebbero l’accidentalità della infiltrazione, ormai rimossa;
- il provvedimento di revoca risulterebbe sproporzionato per le conseguenze dannose ricadenti sull’azienda CI, anche a livello occupazionale e per l’assenza assoluta di pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.
6. Malgrado le osservazioni rese da CI in data 27.02.2025, IT ME, con il provvedimento n. 33 del 28.02.2025, nel rinviare, per relationem , alle controdeduzioni redatte dal relativo Servizio “Ambiente”, disponeva la revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017, ritenendo che la società non avesse fornito gli opportuni chiarimenti e che non sussistono sufficienti garanzie ai fini della tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
7. Con atto del 07.03.2025, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria revocava l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico, di cui al provvedimento n. 1039 del 25.11.2017, prot. n. 183009 del 25.11.2017, quale conseguenza immediata e diretta della revoca in precedenza disposta da IT ME.
8. Avverso i provvedimenti di revoca da ultimo indicati la società ricorrente ha, dunque, articolato i motivi di diritto appresso indicati.
- “1. Nullità del provvedimento impugnato per falsa applicazione e violazione di legge (d.lgs n. 152/2006 ) e delle prescrizioni di cui alla Determinazione avente ad oggetto l’A.U.A n° 153 in data 29.05.2017, e della ulteriore normativa in materia, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, incongruità, arbitrarietà insufficienza ed apoditticità della motivazione, inattendibilità e difetto di istruttoria, ed infine violazione dei principi di trasparenza , imparzialità e coerenza”;
I risultati dei campionamenti effettuati in occasione dell’ispezione congiunta Carabinieri/CA del 13.01.2025 sarebbero inattendibili in quanto effettuati con prelievo di tipo istantaneo e, quindi, in violazione dei criteri e dei metodi di accertamento fissati dalla stessa IT ME in sede di rilascio dell’AUA di cui alla determina n R.G. n. 1341 del 05/06/2017 (sostanzialmente coincidenti con le previsioni di cui alla parte III, allegato 5 al D.lgs. n. 152/2006, riportate nei Manuali dei metodi di campionamento APAT IRSA CNR) secondo cui: “ Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore”.
In sede di ispezione non sarebbero state esplicitate le ragioni di pretesa urgenza che avrebbero legittimato il prelievo di tipo istantaneo giacché, a tale proposito, il verbale di campionamento conterrebbe un criptico riferimento alla necessità di effettuare “ accertamenti su richiesta delle forze di polizia ”. L’assenza di qualsivoglia effettiva ragione di urgenza troverebbe conferma nel fatto che, al momento del prelievo, l’acqua all’interno del pozzetto fiscale appariva trasparente ed incolore, per come rimasto incontestato nel corso del procedimento.
Inoltre, dal verbale di prelievo dei campioni non risulterebbe quale fosse la composizione della bottiglia usata per il prelievo, ovvero se fosse un contenitore sterile in polipropilene con tappo, con capacità 100, 500, 1000 ml. e/o di vetro borosilicato muniti di tappo filettato (capacità 250–500–1000 ml), come prescritto dalle Linee Guida per le operazioni di prelievo, e soprattutto, non risulterebbe che il prelievo dell’acqua sia stato eseguito con ogni garanzia ed accorgimento necessario a non contaminare il campione raccolto.
La circostanza che IT ME non abbia preso parte alle operazioni di campionamento non giustificherebbe l’utilizzo, da parte della stessa, dei relativi risultati, siccome ritenuti inattendibili.
Non sarebbero state utilizzate le metodiche di analisi previste nei Manuali dei metodi di campionamento APAT IRSA CNR, pubblicati dall'istituto di Ricerca sulle Acque (CNR).
In via di estrema sintesi, la procedura di prelievo dei campioni di acqua sarebbe stata complessivamente irregolare, stante la mancata osservanza delle prescrizioni dettate dalla stessa Autorizzazione Unica Ambientale, oggetto di revoca, oltre che dalla normativa di settore. Più in generale, non sarebbero stati impiegati gli accorgimenti e cautele necessari ad evitare le contaminazioni esterne dei campioni, con conseguente inaffidabilità dei risultati delle analisi che hanno determinato i provvedimenti di revoca oggetto di gravame.
- “ Illegittimità dei provvedimenti di revoca ”;
Ferme le censure relative alla metodica del prelievo, l’acqua di refrigerazione recapitata nel pozzetto fiscale posto all'interno dell'azienda non sarebbe soggetta a trattamento con elementi COD, BOD5 e NO, essendo destinata esclusivamente a raffreddare i macchinari industriali attraverso lo scambio termico. Ne consegue che la presenza nei campioni di acqua degli elementi sopra indicati - invero entro la norma se si considerano le cd. riserve di metodo - avrebbe dovuto essere considerata “accidentale”, essendo legate non già al processo produttivo industriale della società (avente ad oggetto succo di agrumi) bensì all’occasionale contatto del liquido ovvero alla dispersione in esso di elementi contaminanti, non previsti nell’opera di refrigerazione.
Ne conseguirebbe il carattere non proporzionato della misura in contestazione (revoca dell’AUA, in luogo della diffida ovvero della diffida con sospensione, previste dall’art. 130 D.lgs. n. 152/2006 quali prescrizioni graduali, in ragione della gravità dell’infrazione) rispetto al mero incidente occorso, facilmente rimediabile, per come effetti tempestivamente assicurato dalla società (stante la regolarità dei valori relativi ai prelievi effettuati, a cura dell’interessata, in data 16.01.2025, giusta il rapporto di prova del campione n. 287 del 27/01/2025), oltre che giammai esponente a pericolo la salute pubblica e l’ambiente, per come del resto ammesso dalla stessa amministrazione che ha, piuttosto, ipotizzato un potenziale pericolo.
Diversamente da quanto sostenuto dall’ente, quindi, nel corso del procedimento la società avrebbe giustificato la causa, accidentale, della contaminazione dell’acqua di refrigerazione, dovuta ad una perdita occasionale, oltre che comunicato e documentato di aver rimosso detta causa (è stata eseguita la pulizia e l’isolamento dei pozzetti di collettazione e di raccolta acque di raffreddamento all’interno dello stabilimento), producendo le analisi eseguite su un campione di acqua reflua prelevato nel pozzetto fiscale.
L’amministrazione non avrebbe potuto ignorare gli interventi di rimozione delle cause di perdita del circuito di espulsione delle acque di refrigerazione, posti in essere dalla ricorrente nel corso del procedimento, dovendo piuttosto, a fronte degli stessi, disporre l’archiviazione e/o il non luogo a provvedere, oppure, in alternativa, una verifica dei risultati delle analisi fatte eseguire dall’interessata all’esito degli interventi.
9. IT ME di Reggio Calabria, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità, per carenza di interesse, della censura tesa a contestare le modalità di accertamento e di prelievo dei campioni, stante la mancata tempestiva impugnazione del verbale dell’Arpacal e dei risultati delle analisi sul campione istantaneo prelevato.
A fronte dei risultati emersi, il provvedimento di revoca costituirebbe atto dovuto e vincolato, adottato in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Inoltre, IT ME non potrebbe sindacare e/o valutare il metodo di prelievo o i risultati delle analisi, in quanto di specifica competenza dell’Arpacal.
In ogni caso, siffatte censure sarebbero infondate giacché:
- tanto l’atto autorizzativo quanto la normativa in materia non precluderebbero la possibilità di adottare metodologie diverse dal campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore, quale quello istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione (come nella specie sarebbe avvenuto, stante l’indicazione di “ accertamenti su richiesta delle forze di polizia ”, contenuta nel verbale di prelievo dell’ARPACal del 13.01.2025, non impugnato);
- tenuto conto delle circostanze concrete e viepiù allorquando, come ritenuto nel caso in esame, i valori accertati sono notevolmente superiori ai limiti di ammissibilità - con conseguenziale esposizione a pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica - l’autorità giudiziaria potrebbe motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse dal campionamento medio nell’arco di tre ore;
- la società ricorrente, nell’immediatezza dell’ispezione, non avrebbe mosso alcuna obiezione in ordine alle modalità di prelievo.
Anche la censura inerente il preteso deficit di proporzionalità sarebbe infondata. Ciò nella misura in cui il provvedimento in contestazione sarebbe rispettoso del disposto di cui all’art. 42, comma 1 del Regolamento degli Scarichi della IT ME di Reggio Calabria, legittimante la revoca dell’autorizzazione in caso di situazioni di pericolo per l’ambiente e la salute pubblica, nonché del reiterarsi di superamenti tabellari, come peraltro previsto dall’art. 130 TUA.
A tale ultimo riguardo, l’amministrazione ha dedotto come, a seguito dei controlli periodicamente effettuati presso l’impianto dell’azienda, sarebbero stati riscontrati alcuni superamenti dei limiti di emissione dello scarico, per i quali sono stati avviati tre procedimenti di diffida aventi prot. n. 58533 del 25.02.2013, prot. n. 154882 del 19.05.2014, prot. n. 35021 del 15.03.2018, la cui esistenza è rimasta incontestata. L’impugnato provvedimento di revoca risulterebbe, quindi, legittimo in quanto rispettoso dei principi di prevenzione e precauzione in materia ambientale.
10. Il Comune di Reggio Calabria ha resistito al gravame, evidenziando la natura vincolata del provvedimento di revoca di prot. 57728.U del 07.03.2025, adottato quale immediata, diretta e dovuta conseguenza della revoca del titolo abilitativo, disposta da IT ME di Reggio Calabria.
11. Con ordinanza n. 86 del 12.06.2025, non appellata, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, previa valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora .
12. Con memoria del 27.10.2025, corredata da documentazione, la società ha rappresentato che, in data 28.07.2025, è stato eseguito un sopralluogo congiunto da parte della IT ME e della Polizia ME, durante il quale è stata presa visione delle opere effettuate per la risoluzione della contaminazione accidentale delle acque. L'ente ha richiesto l'invio di una planimetria della rete acque di raffreddamento con numerazione progressiva dei singoli pozzetti (inviata in data 24.10.2025), riservandosi di chiedere un monitoraggio della qualità dello scarico per un determinato arco temporale. Tale monitoraggio, richiesto in data 11.08.2025 ed effettuato a decorrere dall’1.09.2025, stante l'inattività dell’impresa durante la pausa estiva, ha dato esiti favorevoli, con conseguenziale conferma del carattere accidentale dell’inconveniente rilevato nel gennaio del 2025.
13. Con memoria conclusiva depositata in data 14.11.2025, IT ME di Reggio Calabria ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione delle controdeduzioni di cui nota prot. 16939 del 26.02.2025 del Settore Tutela del Territorio e dell’Ambiente, richiamate per relationem nel provvedimento di revoca n. 33 del 28.02.2025. Nel merito, la difesa dell’amministrazione ha ulteriormente ribadito ed argomentato le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.
14. Con memoria di replica del 25.11.2025, parte ricorrente ha contestato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso da ultimo formulata dalla difesa di IT ME, insistendo per la natura accidentale della contaminazione, non determinante pericolo per la pubblica salute e l’ambiente, occorsa in data 13.01.2025, per come confermato dagli esiti dei successivi monitoraggi.
15. In data 16.12.2025 parte ricorrente ha prodotto i rapporti di prova, accompagnati dai verbali di prelievo, delle analisi effettuate sino al termine del monitoraggio prescritto da IT ME, attestanti la conformità dello scarico alla Tabella 3 dell’allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici), parte terza, del D. Lgs 152/2006.
16. In occasione della pubblica udienza del 17.12.2025, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
17. Priva di pregio si appalesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota prot. n. 16939 del 26/02/2025 redatta dal Responsabile del Servizio “Ambiente” di IT ME, le cui risultanze hanno determinato l’adozione, da parte del medesimo Responsabile, della revoca in contestazione.
Ed invero, la nota prot. n. 16939 del 26/02/2025 in questione (redatta in replica alla memoria difensiva depositata agli atti del procedimento dalla ricorrente) costituisce null’altro che un atto istruttorio, integrante per relationem la motivazione del provvedimento finale, ivi espressamente, a tali fini, richiamato.
Così, infatti, è dato leggere nel corpo della revoca in contestazione: « Viste le controdeduzioni alle osservazioni presentate dall’azienda CI Juice S.r.l., (P.IVA. 02378860809), redatte dal Servizio “Ambiente” di questa IT ME, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e trasmesse per conoscenza all’azienda e ai vari Enti intervenuti nel procedimento, nota prot. 16939 del 26/02/2025, rilevano che l’azienda non ha fornito gli opportuni chiarimenti e che non sussistono sufficienti garanzie ai fini della tutela dell’ambiente e della salute pubblica ».
Trattasi, quindi, di un atto endo-procedimentale, privo di autonoma rilevanza lesiva e, sostanzialmente, gravato in uno al provvedimento finale – ossia l’atto di revoca n. 33 del 28.02.2025 – del quale integra la motivazione.
18. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, del primo gruppo di censure, tendente a contestare le modalità di campionamento delle acque di scarico prelevate presso il pozzetto fiscale dell’impresa ricorrente.
Tanto il verbale di prelievo redatto dell’Arpacal in data 13.01.2025 quanto i risultati delle analisi sul campione istantaneo prelevato (al pari della nota del Servizio Ambiente prot. n. 16939 del 26/02/2025), costituiscono, infatti, meri atti istruttori le cui risultanze hanno determinato IT ME a revocare l’AUA rilasciata nel 2017.
Deve, quindi, ritenersi che, in quanto atti istruttori, i relativi esiti siano stati tempestivamente contestati in uno al provvedimento finale.
19. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
20. Lo scrutinio dell’eccezione da ultimo esaminata consente, innanzitutto, di rilevare l’erroneità delle difese di IT ME, secondo cui la stessa non avrebbe potuto discostarsi dagli esiti del campionamento effettuato dall’Arpacal in data 13.01.2025.
L’obiezione in parola si scontra contro l’evidente competenza, in capo a IT ME, circa la verifica dei presupposti per il rilascio ed il successivo mantenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, pena la revoca della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 130 D.lgs. n. 152/2006, le cui previsioni risultano sostanzialmente trasfuse nell’art. 42 del Regolamento adottato dall’ente in tema di scarichi.
Viepiù in presenza delle analitiche contestazione operate dall’interessata nel corso del procedimento, IT ME, quale autorità competente, ai sensi degli artt. 128 e 129 D.lgs. n. 152/2006, ad effettuare, anche avvalendosi della collaborazione dell’ARPA, ispezioni, controlli e prelievi sugli scarichi, finalizzati all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione (e, più in generale, al rispetto della normativa vigente in materia), aveva il potere/dovere di valutare la correttezza del metodo di campionamento delle acque di refrigerazione recapitate nel pozzetto fiscale della società istante, così da assicurarsi dell’attendibilità delle relative analisi.
21. Ciò nella misura in cui la correttezza di siffatto campionamento e, quindi, l’affidabilità degli esiti di laboratorio condizionano la legittimità dell’esercizio del potere di cui all’art. 130 citato D.lgs., secondo cui: « 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze:
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente».
22. Fatta questa premessa, coglie nel segno il motivo di gravame tendente a contestare il metodo di campionamento – e, quindi, l’affidabilità dei risultati delle analisi - utilizzato dai tecnici CA intervenuti, in data 13.01.2025 presso la sede operativa della società ricorrente.
Ed invero, per come dedotto in ricorso, « Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore », secondo quanto previsto dal sub 1.2.2, Determinazioni analitiche, dell’allegato 5 alla parte III D.lgs. n. 152/2006, rubricato Limiti di emissione degli scarichi idrici .
Tale disposizione normativa risulta puntualmente riportata nelle prescrizioni di cui all’AUA rilasciata in favore della società istante nel 2017 (cfr. doc. all. 1 alla memoria di costituzione di IT ME del 6.06.2025).
22.1 Vero è che, per come ulteriormente previsto nelle suddette Determinazioni analitiche , l'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.). Tuttavia, siffatta deroga rispetto al criterio di campionamento ordinario – campione medio prelevato nell'arco di tre ore – deve essere giustificato mediante l’esternazione di una motivazione espressa nel verbale di campionamento (così si legge nell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006, sub 1.2.2).
Nella motivazione in parola, i soggetti deputati al controllo, materialmente intervenuti presso la sede dell’impresa, devono dare conto delle effettive e concrete ragioni, eventualmente di natura emergenziale, che giustificano la deroga al metodo di campionamento ordinario in favore, come è avvenuto nella specie, di un metodo di campionamento istantaneo.
Soltanto nel caso in cui tali ragioni, eventualmente di urgenza, siano puntualmente esternate nel relativo verbale di intervento, l’autorità competente a disporre le graduali misure di cui all’art. 130 D.lgs. n. 152/2006 sarà nelle condizioni di valutarne l’effettiva sussistenza, così da salvaguardare l’attendibilità dei risultati delle successive analisi.
23. Orbene, nel caso in esame, i tecnici CA intervenuti hanno ritenuto di raccogliere un campione istantaneo in uscita diviso in tre aliquote, perché si ravvisano i presupposti di carattere di urgenza, descritti nei seguenti termini: per accertamenti su richiesta delle forze di polizia .
Ci si trova dinanzi ad una motivazione intrinsecamente tautologica, non essendo state indicate le ragioni sostanziali e concrete ritenute legittimanti la deroga al metodo di campionamento ordinario.
Tale deficit motivazionale non ha, quindi, consentito a IT ME di effettuare una doverosa valutazione in ordine all’affidabilità dei risultati delle analisi, con conseguente illegittimità della conseguente revoca. Né, per come sembrerebbe ritenere la difesa dell’ente, che ha all’uopo richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, siffatta valutazione, omessa in sede procedimentale, può essere traslata nell’odierna sede giurisdizionale, trattandosi di uno specifico profilo di illegittimità dell’ agere pubblico devoluto dalla ricorrente all’odierno sindacato giurisdizionale.
Quanto sopra trova conferma in quel condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui: « l'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali siano di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. La disposizione prosegue prevedendo che l'autorità preposta al controllo possa, con motivazione espressa nel verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi, ma ciò è consentito qualora lo giustifichino particolari esigenze - quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso) e dal tipo di accertamento - e solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. Dunque, la raccolta del campione medio prelevato nell'arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del reperto da analizzare. Possono essere seguite modalità e tempi diversi (e dunque può ammettersi il campionamento istantaneo) solo in presenza di particolari esigenze, che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento, e comunque solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico" (così T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 21/08/2023, n. 499; cfr. anche T.A.R. Umbria, 12 agosto 2020, n. 373; nello stesso senso, T.A.R. Umbria n. 269/2020).
23.1 A fronte di tale inequivoca previsione, alcuna motivazione, come sopra evidenziato, si ritrae dal verbale dell'ARPA Calabria del 13.01.2025, contenente un generico riferimento alla richiesta delle forze di polizia.
Tale deficit motivazionale, condizionante l’attendibilità del metodo di campionamento e, quindi, del risultato finale delle analisi, appare ancor più grave se solo si considera che, per come dedotto da parte ricorrente e non contestato né in sede procedimentale né nell’odierna sede giurisdizionale, l’acqua recapitata nel pozzetto fiscale della società, al momento del sopralluogo, si presentava trasparente ed incolore.
24. Stante l’irregolarità del metodo di campionamento utilizzato, senza giustificazione alcuna, dall’CA (contestazione che la ricorrente non era onerata ad effettuare nel corso delle operazioni, avendola, comunque, più volte formulata in sede procedimentale, oltre che nell’odierna sede giurisdizionale), per come parimenti dedotto con i motivi di gravame, non è possibile in radice considerare affidabili i risultati delle analisi che hanno determinato IT ME a disporre la revoca dell’AUA in contestazione.
Non vi, infatti, certezza né in ordine alla contestata inosservanza, da parte dell’odierna istante, delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata nel 2017 - e più in generale delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in tema di scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali – né, soprattutto, in ordine alla gravità dell’eventuale infrazione.
In altri termini, tenuto conto dell’irregolarità del metodo di campionamento, non è possibile affermare, per come sostenuto da IT ME, che gli elementi rinvenuti nell’unico campione istantaneo di acqua di refrigerazione raccolto in data 13.01.2025 abbiano superato i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006, al punto da determinare una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente .
Del resto, il principio di precauzione in materia ambientale non legittima l’amministrazione all’adozione di radicali provvedimenti di ritiro, quali quelli in esame, in assenza della certezza della situazione di pericolo potenziale ipotizzata (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 21.10.2024, n. 18269; sez. III, 4.12.2023, n. 18141; Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2023 n. 9098; C.d.S., n. 6250/2013).
25. Malgrado la natura assorbente delle censure sopra esaminate, il Collegio ritiene opportuno scrutinare anche quelle ulteriori, tendenti a contestare la proporzionalità della disposta revoca.
Siffatte censure, per come già apprezzato in sede cautelare, sono condivisibili.
Ed invero, l’art. 130 D.lgs. n. 152/2006 ha attribuito all’autorità competente il potere di disporre la revoca dell’autorizzazione ambientale quale extrema ratio , in applicazione di un principio di gradualità delle misure.
Tale revoca è, infatti, possibile soltanto « in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente».
Ebbene, avuto specifico riguardo alla pretesa – ma non dimostrata – violazione, da parte della ricorrente, delle prescrizioni in tema di superamento dei limiti delle immissioni nel corpo idrico, IT ME ha, erroneamente, ritenuto di poter ignorare le iniziative comunicate dall’interessata in data 27.02.2025 e, quindi, nelle more del procedimento, siccome tendenti a superare l’occasionale contaminazione delle acque di refrigerazione recapitate nel pozzetto fiscale.
Proprio nel rispetto del principio di gradualità di cui alla norma attributiva del potere, l’Amministrazione avrebbe potuto certamente diffidare la società ricorrente a provvedere alla rimozione, entro un termine stabilito, delle cause di contaminazione delle acque reflue del processo di raffreddamento, disponendo al contempo, onde scongiurare il preteso pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, la sospensione temporanea dell’autorizzazione, limitatamente all’attività di cui trattasi.
Inoltre, a fronte dell’affermazione dell’autorità competente secondo cui, negli anni 2013, 2014 e 2018, presso la sede della ricorrente, sarebbero stati riscontrati superamenti dei limiti di emissione dello scarico - invero risalenti nel tempo - non è possibile ritenere, in assenza di ulteriori indicazioni, che tali pretesi superamenti abbiano avuto una portata tale da esporre a pericolo la salute pubblica e l'ambiente, così da legittimare, quale misura estrema, la revoca dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 130 D.lgs. n. 152/2006 ( reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente ). Ciò comprova oltremodo il denunciato deficit di proporzionalità.
26. Le censure sopra scrutinate, sostanzialmente rivolte alla revoca dell’AUA disposta da IT ME, viziano anche il provvedimento con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, quale atto consequenziale, ha ritenuto di dover revocare anche l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico n. 1039 del 25.11.2017 prot. n. 183009 del 25.11.2017.
27. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento:
- dell’atto dirigenziale n. 33 del 28.02.2025, notificato il 03.03.2025, con cui IT ME di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al solo titolo abilitativo inerente lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di raffreddamento a servizio della sede operativa dell’azienda CI Juice S.r.l., ex art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 59/2013, dalla stessa rilasciata giusta Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017;
- dell’atto del 07.03.2025, notificato il 23.04.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico, di cui al provvedimento n. 1039 del 25.11.2017 prot. n. 183009 del 25.11.2017.
28. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, annulla l’atto dirigenziale n. 33 del 28.02.2025, notificato il 03.03.2025, con cui IT ME di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al solo titolo abilitativo inerente lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di raffreddamento a servizio della sede operativa dell’azienda CI Juice S.r.l., ex art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 59/2013, rilasciata giusta Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017; l’atto del 07.03.2025, notificato il 23.04.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico, di cui al provvedimento n. 1039 del 25.11.2017 prot. n. 183009 del 25.11.2017.
Condanna, in solido, il Comune di Reggio Calabria e IT ME di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI EN, Presidente
TA UL, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UL | RI EN |
IL SEGRETARIO