TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 92
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità del provvedimento per falsa applicazione e violazione di legge, difetto di motivazione, erronea interpretazione dei fatti, incongruità, arbitrarietà, insufficienza, inattendibilità e difetto di istruttoria

    Il campionamento istantaneo effettuato dai tecnici ARPA non era motivato adeguatamente nel verbale, violando la normativa che prevede un campione medio prelevato nell'arco di tre ore come metodo ordinario. La mancanza di motivazione sulla deroga al metodo ordinario rende illegittima la revoca.

  • Accolto
    Illegittimità dei provvedimenti di revoca per sproporzione della misura

    L'art. 130 D.lgs. n. 152/2006 prevede la revoca solo in caso di mancato adeguamento a diffida o reiterate violazioni con pericolo. L'amministrazione non ha considerato le iniziative della società per risolvere la contaminazione accidentale e ha ignorato il principio di gradualità delle misure. Le violazioni pregresse (2013, 2014, 2018) non sono sufficienti a giustificare la revoca senza dimostrazione di pericolo.

  • Accolto
    Atto consequenziale alla revoca illegittima disposta da IT ME

    Le censure relative alla revoca disposta da IT ME viziano anche il provvedimento consequenziale del Comune di Reggio Calabria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 92
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo