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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2352 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Fede, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ubaldi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 5.04.2023, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in AR (RM) il 6.07.2002, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (26.09.2002) e (24.01.2011), disabile sin dalla Per_1 Persona_2 nascita.
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “- PRONUNCIARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi con addebito della stessa al sig. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti dedotte;
Controparte_1
- DISPORRE Affidamento esclusivo del minore con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre, come già di fatto esistente;
- DISPORRE incontri protetti del sig. con il figlio minore Controparte_1 Per_2
e/o in via subordinata percorsi, ex art. 473 bis. 26 c.p.c volti al recupero del rapporto
[...] padre – figlio ed all'esito positivo degli stessi, previa acquisizione di relazione da parte del
Tribunale disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé per due pomeriggi a CP_1 Pt_2 settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20.00 nonché a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 21 della domenica. Durante le festività natalizie disporre che il padre possa tenere con sé il bambino ad anni alterni il 24 o il 25
Dicembre e con identico criterio dell'alternanza il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio, con il criterio dell'alternanza avendo cura di ricomprendere nei cinque giorni, sia il periodo natalizio che il capodanno. Per le vacanze pasquali disporre, con il criterio dell'alternatività, che il padre possa trascorrere con il minore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il bambino, nel periodo estivo, per 20 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto sempre con alternatività.
- ASSEGNAZIONE casa coniugale sita in Segni (Rm) località NT CI n. 10/A distinta in catasto al Fg 17 p.lla 119 sub 2 e 3 e 501 alla signora Parte_1
- DISPORRE Contributo per il mantenimento della coniuge a carico del sig.
[...]
in favore della signora nella misura di €200,00 con decorrenza dalla CP_1 Parte_1 data di deposito del ricorso;
- DISPORRE Contributo per il mantenimento dei figli a carico di nella Controparte_1 misura di €250,00 cadauno per complessivi €500,00 oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50% con decorrenza dalla data di deposito del ricorso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedeva di:
“Procedere alla nomina di un Curatore Speciale del minore Persona_3
- Adottare il miglior regime di affidamento e collocamento del minore, secondo le indicazioni che il Tribunale vorra adottare in relazione alla espletanda CTU;
- Assegnare di conseguenza al genitore collocatario la casa coniugale in Segni, localita
NT CI;
- Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- Disporre che nulla e dovuto dal padre per il mantenimento della figlia Persona_4 maggiorenne ed autonoma;
- Disporre che nulla e dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore
[...]
in quanto economicamente autonomo. Persona_3
Vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 15.07.2023 venivano emessi provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
“- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- affida il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_2 della responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente;
- colloca il figlio minore in via prevalente presso la madre;
- dispone che il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a Per_2 settimana, presso i Servizi Sociali, secondo modalità che i Servizi Sociali medesimi avranno cura di determinare;
- incarica i Servizi Sociali di depositare una Relazione, entro il 30.11.2023, contenente un aggiornamento sulle visite padre-figlio nonché sulle modalità da adottare per la regolamentazione della frequentazione;
- dispone che versi a per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di euro 200 mensili (euro 100 per ciascun figlio), soggetta a Per_2 rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- pone le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Velletri, al 50% a carico di ciascun genitore;
. assegna la casa coniugale sita in Segni, Località NT alla . Parte_1
Nel corso della fase istruttoria le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
“- Dichiarare la separazione personale consensuale di e Parte_1 Controparte_2 in relazione al matrimoni concordatario contratto in AR il 6 luglio 2002, trascritto nel regsitro degli Atti di Matrimonio al n. 16, Anno 2002, Parte II, Serie A, del Comune di AR, mandando alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito;
- disporre che versi a un assegno mensile di euro 200,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da versare entro il 10 di Persona_2 ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, con riconoscimento in favore di
[...] di poter beneficiare in misura intera ed esclusiva dell'assegno unico riguardante il Parte_1 figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollovigente presso il
Tribunale di Velletri;
- disporre che versi a un assegno mensile di euro 100,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , da versare entro il Per_1
10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, coma da Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri;
- affidare il figlio in modo condiviso ai genitori con suo collocamento e Persona_2 residenza presso l'abitazione della madre, e con diritto di visista protetta per il padre un pomeriggio a settimana con la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
- assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Segni, località NT CI, alla signora con tutto quanto in essa contenuto;
Parte_1
- stabilire che le spese di causa vengano compensate tra le parti.”.
All'udienza del 18.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di volersi separare alle condizioni concordate.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulla domanda di addebito della separazione personale avanzata dalla moglie nei confronti del marito, il Collegio osserva che – in virtù del raggiungimento dell'accordo – la stessa deve ritenersi rinunciata.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Tribunale che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia. In particolare, ritiene il Collegio conforme all'interesse del minore che Persona_2 quest'ultimo continui ad incontrare il padre nell'ambito di uno spazio neutro con la supervisione di operatori specializzati dei Servizi Sociali, stante le acclarate difficoltà del minore, affetto da disabilità, a relazionarsi con la figura paterna.
In ragione di ciò il Tribunale ritiene, pertanto, opportuno che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare, relazionando al Giudice Tutelare presso questo Ufficio, con cadenza semestrale, in ordine all'andamento degli incontri padre-figlio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2352/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(RM) il 27.02.1984 (C.F.: ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(RM) il 7.01.1982 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in AR C.F._2
(RM) il 6.07.2002;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
AR (anno 2002, n. 16, parte II, serie A);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare, relazionando al Giudice Tutelare presso questo Ufficio, con cadenza semestrale, in ordine all'andamento degli incontri padre-figlio;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2352 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Fede, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ubaldi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 5.04.2023, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in AR (RM) il 6.07.2002, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (26.09.2002) e (24.01.2011), disabile sin dalla Per_1 Persona_2 nascita.
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “- PRONUNCIARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi con addebito della stessa al sig. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti dedotte;
Controparte_1
- DISPORRE Affidamento esclusivo del minore con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre, come già di fatto esistente;
- DISPORRE incontri protetti del sig. con il figlio minore Controparte_1 Per_2
e/o in via subordinata percorsi, ex art. 473 bis. 26 c.p.c volti al recupero del rapporto
[...] padre – figlio ed all'esito positivo degli stessi, previa acquisizione di relazione da parte del
Tribunale disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé per due pomeriggi a CP_1 Pt_2 settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20.00 nonché a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 21 della domenica. Durante le festività natalizie disporre che il padre possa tenere con sé il bambino ad anni alterni il 24 o il 25
Dicembre e con identico criterio dell'alternanza il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio, con il criterio dell'alternanza avendo cura di ricomprendere nei cinque giorni, sia il periodo natalizio che il capodanno. Per le vacanze pasquali disporre, con il criterio dell'alternatività, che il padre possa trascorrere con il minore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il bambino, nel periodo estivo, per 20 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto sempre con alternatività.
- ASSEGNAZIONE casa coniugale sita in Segni (Rm) località NT CI n. 10/A distinta in catasto al Fg 17 p.lla 119 sub 2 e 3 e 501 alla signora Parte_1
- DISPORRE Contributo per il mantenimento della coniuge a carico del sig.
[...]
in favore della signora nella misura di €200,00 con decorrenza dalla CP_1 Parte_1 data di deposito del ricorso;
- DISPORRE Contributo per il mantenimento dei figli a carico di nella Controparte_1 misura di €250,00 cadauno per complessivi €500,00 oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50% con decorrenza dalla data di deposito del ricorso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedeva di:
“Procedere alla nomina di un Curatore Speciale del minore Persona_3
- Adottare il miglior regime di affidamento e collocamento del minore, secondo le indicazioni che il Tribunale vorra adottare in relazione alla espletanda CTU;
- Assegnare di conseguenza al genitore collocatario la casa coniugale in Segni, localita
NT CI;
- Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- Disporre che nulla e dovuto dal padre per il mantenimento della figlia Persona_4 maggiorenne ed autonoma;
- Disporre che nulla e dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore
[...]
in quanto economicamente autonomo. Persona_3
Vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 15.07.2023 venivano emessi provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
“- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- affida il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_2 della responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente;
- colloca il figlio minore in via prevalente presso la madre;
- dispone che il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a Per_2 settimana, presso i Servizi Sociali, secondo modalità che i Servizi Sociali medesimi avranno cura di determinare;
- incarica i Servizi Sociali di depositare una Relazione, entro il 30.11.2023, contenente un aggiornamento sulle visite padre-figlio nonché sulle modalità da adottare per la regolamentazione della frequentazione;
- dispone che versi a per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di euro 200 mensili (euro 100 per ciascun figlio), soggetta a Per_2 rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- pone le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Velletri, al 50% a carico di ciascun genitore;
. assegna la casa coniugale sita in Segni, Località NT alla . Parte_1
Nel corso della fase istruttoria le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
“- Dichiarare la separazione personale consensuale di e Parte_1 Controparte_2 in relazione al matrimoni concordatario contratto in AR il 6 luglio 2002, trascritto nel regsitro degli Atti di Matrimonio al n. 16, Anno 2002, Parte II, Serie A, del Comune di AR, mandando alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito;
- disporre che versi a un assegno mensile di euro 200,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da versare entro il 10 di Persona_2 ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, con riconoscimento in favore di
[...] di poter beneficiare in misura intera ed esclusiva dell'assegno unico riguardante il Parte_1 figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollovigente presso il
Tribunale di Velletri;
- disporre che versi a un assegno mensile di euro 100,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , da versare entro il Per_1
10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, coma da Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri;
- affidare il figlio in modo condiviso ai genitori con suo collocamento e Persona_2 residenza presso l'abitazione della madre, e con diritto di visista protetta per il padre un pomeriggio a settimana con la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
- assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Segni, località NT CI, alla signora con tutto quanto in essa contenuto;
Parte_1
- stabilire che le spese di causa vengano compensate tra le parti.”.
All'udienza del 18.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di volersi separare alle condizioni concordate.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulla domanda di addebito della separazione personale avanzata dalla moglie nei confronti del marito, il Collegio osserva che – in virtù del raggiungimento dell'accordo – la stessa deve ritenersi rinunciata.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Tribunale che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia. In particolare, ritiene il Collegio conforme all'interesse del minore che Persona_2 quest'ultimo continui ad incontrare il padre nell'ambito di uno spazio neutro con la supervisione di operatori specializzati dei Servizi Sociali, stante le acclarate difficoltà del minore, affetto da disabilità, a relazionarsi con la figura paterna.
In ragione di ciò il Tribunale ritiene, pertanto, opportuno che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare, relazionando al Giudice Tutelare presso questo Ufficio, con cadenza semestrale, in ordine all'andamento degli incontri padre-figlio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2352/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(RM) il 27.02.1984 (C.F.: ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(RM) il 7.01.1982 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in AR C.F._2
(RM) il 6.07.2002;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
AR (anno 2002, n. 16, parte II, serie A);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare, relazionando al Giudice Tutelare presso questo Ufficio, con cadenza semestrale, in ordine all'andamento degli incontri padre-figlio;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera