Art. 2.
Alla spesa di cui all'articolo precedente si fara' fronte con la corrispondente somma gia' stanziata nel capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1950-51.
Alla spesa di cui all'articolo precedente si fara' fronte con la corrispondente somma gia' stanziata nel capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1950-51.