Ordinanza presidenziale 11 marzo 2024
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/12/2025, n. 23984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23984 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8138 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CI De LI, UC De TI, UC TO, NZ SO, CO TO, FA OR, CO TO DA, MA UG AR, SU EV e IO SI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del decreto del Ministero dell'Interno, del 28 febbraio 2023, con il quale, con riferimento al concorso interno per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del 12 aprile 2019, il Ministero dell'Interno ha provveduto alla “rideterminazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso”, tra i quali non risulta collocato il ricorrente, idoneo non vincitore posizionato al n. 455 della graduatoria;
2. del decreto del Ministero dell'Interno, del 6 marzo 2023, di “Nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2023”, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto lo scorrimento integrale della graduatoria del concorso;
3. della determinazione, di estremi sconosciuti, con la quale l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere ad alcuna rideterminazione della posizione di stato giuridico di alcuni commissari, che ha considerato definita con i decreti di nomina a vice commissario r.d. (del 10 febbraio 2020) e di conferma quale commissario r.d. (del 15 maggio 2020);
4. di tutte le operazioni, le determinazioni e gli atti valutativi della commissione esaminatrice;
5. per quanto occorrente e di ragione, del verbale n. 1 del 15 luglio 2019 della commissione esaminatrice;
6. della determinazione della commissione esaminatrice di avvalersi – al fine della valutazione dei titoli dei candidati di un non meglio determinato e specificato elenco recante indicazione, con riferimento ai corsi di formazione, per ciascuno, della “Tipologia corsuale”, della “Denominazione del Corso”, della presunta “Classificazione secondo la Circolare 2009”, della “Classificazione degli altri corsi” e del “Settore Attività corsuale”, mai pubblicato, non indicato tra i criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 della commissione esaminatrice;
7. della condotta reiteratamente omissiva tenuta dall'Amministrazione, la quale non ha mai proceduto alla effettiva valutazione dei titoli dei candidati, non ha proceduto alla verifica della correttezza delle valutazioni attribuite ai titoli dei candidati, neanche successivamente all'avere avuto prova certa del malfunzionamento e dell'inattendibilità dei punteggi attribuiti dal programma informatico usato per la valutazione per l'essere affetto da un “baco”;
8. per quanto occorrente e di ragione, del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, dell’8 luglio 2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato idoneo non vincitore, dopo essere stato espunto dalla posizione provvisoria n. 314 della dichiarazione dei vincitori, di cui all'art. 3 del decreto 31 ottobre 2019, di approvazione della “prima” graduatoria di merito del concorso;
9. di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli qui impugnati,
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso, con inserimento in posizione utile nella graduatoria dei vincitori, con identica decorrenza dell'acquisto della superiore qualifica rispetto a coloro che furono collocati come vincitori della precedente graduatoria;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 febbraio 2024:
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 24 ottobre 2023, avente ad oggetto la “Promozione alla qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato dei vice commissari r.d. nominati con il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 6 marzo 2023”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/45 del 14 novembre 2023, con il quale il ricorrente è stato promosso alla qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, con deteriore e pregiudizievole decorrenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. DA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. LI UR ha partecipato al concorso interno, per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori nonché a coloro che avessero conseguito la medesima qualifica con decorrenza non successiva al 1° gennaio 2019, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019. L’art. 6 del bando prevedeva l’attribuzione fino a 40 punti per i titoli di servizio (lett. a.) e fino a 6 punti per i titoli di cultura (lett. b.), purché indicati nella domanda di partecipazione e annotati, entro la data di scadenza per l’inoltro di questa, nello stato matricolare (c. 3).
1.1. Nell’originaria graduatoria approvata con decreto del 31 ottobre 2019 il sig. UR si è inizialmente collocato alla posizione n. 454 con 24,449 punti e, poi, con riserva, alla posizione n. 314, con 26,449 punti, per effetto della rivalutazione della sua posizione effettuata dalla p.a. in ottemperanza all’ordinanza cautelare del 14 luglio 2020, n. 4727, di questo T.a.r. Espunto, poi, dalla graduatoria in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 27 ottobre 2021, n. 7215, in riforma della sentenza di questo T.a.r. del 2 marzo 2021, n. 2543, il sig. UR è stato inserito tra gli idonei non vincitori, alla posizione n. 455 con 24,549 punti, nella successiva rideterminazione approvata con decreto del 28 febbraio 2023 e ha ottenuto la promozione alla qualifica superiore solo per effetto dello scorrimento disposto, in attuazione dell’art. 1-bis, c. 1, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, con decreto del 6 marzo 2023, che ne ha fissato la decorrenza al 1° gennaio 2023. Nella graduatoria rideterminata sono stati altresì espunti dalla lista dei vincitori alcuni candidati (inseriti nella precedente graduatoria), che, tuttavia, hanno mantenuto l’originaria decorrenza del 27 novembre 2019 (come emergerebbe dai chiarimenti dati ad uno di tali candidati, il sig. CA, con nota n. 15536 del 5 aprile 2023).
2. Avverso l’ultima rideterminazione della graduatoria, il decreto di nomina del 6 marzo 2023 e gli atti presupposti, il sig. UR ha proposto ricorso a questo T.a.r., chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento, sulla base di 4 motivi in diritto.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia i seguenti vizi: «illegittimità per incompetenza e violazione di legge – eccesso di potere - violazione degli artt. 4 e 6 del bando di concorso – violazione del decreto del capo della Polizia avente ad oggetto la disciplina delle modalità attuative per l’accesso al ruolo direttivo ad esaurimento in discussione, del 20.09.2017: art. 7, comma 6 - violazione delle regole della correttezza – carenza della istruttoria – vizio di errore e travisamento – violazione delle regole della trasparenza – violazione degli artt. 12 e 15 del d.P.R. 487/1994 - disparità di trattamento – violazione del principio del più meritevole».
La commissione, infatti, avrebbe affidato la valutazione dei titoli in toto ad un programma informatico, limitandosi ad effettuare delle verifiche “a campione” (come attestato nel verbale n. 59 del 30 gennaio 2020), in violazione dell’art. 6, c. 6, del bando, che ammetteva l’utilizzo di strumenti informatici esclusivamente quale “ausilio” all’attività dell’organo collegiale. L’illegittima abdicazione al proprio ruolo da parte della commissione risulterebbe ancora più evidente alla luce dell’accertato malfunzionamento del programma, che, ad alcuni candidati, aveva assegnato per i titoli di cultura più di 6 punti (cioè un punteggio superiore a quello massimo previsto dall’art. 6 del bando e dal verbale n. 1 del 15 luglio 2019), a causa della mancata applicazione della regola dell’assorbimento della valutazione del titolo inferiore in quello superiore, a fronte del quale l’organo collegiale «anziché operare una verifica di tutte le schede di tutti i candidati, onde appurare la correttezza dei punteggi attribuiti, ha ritenuto di sottoporre a verifica le sole schede [n. 17] che presentavano un punteggio superiore a 6 per i titoli di cultura, riconducendo a 6 il punteggio effettivamente attribuito al candidato ove superiore» , come riportato nel verbale n. 63 del 21 aprile 2020. Ciò sarebbe altresì comprovato dalla mancata sottoscrizione delle schede di valutazione da parte dei componenti della commissione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, invece, i seguenti vizi: «violazione dell’art. 6 del bando di concorso - violazione delle seguenti circolari: N. 333-A/9806.D.1 del 18.11.2008; n. 555/USTG/COORD del 11.07.2017 e n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19 dicembre 2017; n. 500/C/AA2/9553 del 16.07.2009 e n. 8357 del 02.05.2017 – violazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui al verbale n. 1 della commissione esaminatrice del 15.07.2019 – disomogeneità ed inattendibilità della valutazione - violazione delle regole della correttezza – carenza della istruttoria – vizio di errore e travisamento – violazione delle regole della trasparenza – violazione degli artt. 12 e 15 del d.P.R. 487/1994 - disparità di trattamento – violazione del principio del più meritevole» .
L’attribuzione dei punteggi nei confronti di 32 candidati avrebbe esorbitato dai limiti ai quali la commissione si era autovincolata con il verbale n. 1 del 15 luglio 2019, in seno al quale ha deciso che sarebbero stati valutati esclusivamente i «corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esame o valutazione finale… secondo la classifica operata dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione nell’allegato 1) alla circolare 500/C/AA2/9553, datata 16 luglio 2009 e successive integrazioni» , con esclusione di corsi di formazione obbligatori, seminari e corsi di aggiornamento professionale previsti dall’A.N.Q., attenendosi, invece, ad un elenco di corsi valutabili predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione mai pubblicato.
Il ricorrente ha individuato, in particolare, le seguenti anomalie:
a) al sig. UG LU CO, vincitore alla posizione n. 439 con 24,766 punti, sarebbe stato attribuito erroneamente 1 punto nella categoria “A5” per ciascuno dei 2 corsi «Corso formazione addetto primo soccorso» e «Corso di formazione per addetto alle Squadre antincendio Rischio Medio» e 0,1 punto per la «Frequenza corso formazione rischi sul posto lavoro» , rientranti tra i corsi di formazione obbligatoria ai sensi della circolare n. 8357 del 2 maggio 2017 e, pertanto, non valutabili;
b) al sig. NE ES, vincitore alla posizione n. 395 con 25,224 punti, sarebbero stati attribuiti erroneamente 0,5 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Componente [dell’organizzazione sindacale] per la verifica e la formazione di proposte in tema di protezione sociale e benessere per il biennio 2015/2016» , non trascrivibile sul foglio matricolare in applicazione del punto 8 della circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008, e 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di formazione per addetto alle Squadre di Pronto Soccorso» , per le ragioni già indicate per il sig. UG;
c) al sig. BR ZO, vincitore alla posizione n. 323 con 26,253 punti, sarebbero stati erroneamente valutati nella categoria “A5”, con attribuzione di 1 punto cadauno, il «Corso di addestramento in lingua inglese» e il «Corso di formazione sulla certificazione ECDL (patente Europea)» , nonostante fossero stati già (correttamente) valutati 0,1 e 0,05 punti nelle categorie “B7” e “B8”, con conseguente doppia valutazione dei medesimi titoli;
d) al sig. CC FA, vincitore alla posizione n. 392 con 25,275 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di Formazione per attività a rischio di incendio medio» , per le ragioni già indicate per il sig. UG;
e) al sig. LA NT, vincitore alla posizione n. 373 con 25,503 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 3 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Responsabile Posto di Polizia» , «non valutabile in quanto trattasi di incarico valutabile solo se il posto di polizia sia presso gli ospedali istituiti in ambiti territoriali particolarmente afflitti da problematiche di criminalità ed ordine pubblico (Cfr. verbale Commissione Esaminatrice, n. 69 del 22.07.2020, confermata a pg. 3 del verbale n. 77 del 30.09.2020)» , come confermato dalla nota del Dirigente dell’Ufficio personale della Questura di Pordenone del 12 gennaio 2021, nonché 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso Direttore di Tiro» , di 5 giorni e senza esame finale, non annotabile, ai sensi della circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 e della circolare n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19 dicembre 2017, e, quindi, non valutabile;
f) al sig. AG RO, vincitore alla posizione n. 404 con 25,141 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 2,85 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Responsabile della Sezione di P.G.– Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona» , svolto per soli 34 giorni e, quindi, per un tempo inferiore a quello minimo di 3 mesi previsto «per poter valutare gli incarichi ed i servizi di particolare rilevanza (Verbale n. 70 del 2 settembre 2020)» ;
g) al sig. IE AU, vincitore alla posizione n. 386 con 25,311 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” sia per il «Corso di lingua inglese Upper Intermediate» , invece meritevole di 0,3 punti nella categoria “B7”, sia per il titolo di «3° Ciclo del 1° corso per l’assistenza fiscale (Dichiarazione dei redditi – Mod. 730)» , non annotabile nello stato matricolare perché senza esame finale, «in violazione del punto 11 della circolare ministeriale n. 333-A/9806.D.1 del 18.11.2008 e della circolare n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19.12.2017» ;
h) alla sig.ra LL EP, vincitrice alla posizione n. 422 con 24,983 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 0,5 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Componente Commissione Paritetica Provinciale Tecnologia ed informatica» , non annotabile in quanto membro supplente mai intervenuto nei lavori della commissione, in violazione della circolare n. 555/USTG/COORD dell’11 luglio 2017, nonché 1 punto nella categoria “A5” per ciascuno dei 2 corsi – «Corso di addestramento in lingua Inglese» e «Corso di addestramento in lingua Spagnola» – invece meritevoli di 0,05 punti ciascuno nella categoria “B7”, e 1 punto, sempre nella categoria “A5”, per il «Corso di addestramento per operatore addetto all’interrogazione degli archivi e degli schedari (Mod. 1)» , relativo ad un’abilitazione necessaria, che «tutti gli appartenenti alla Polizia devono avere per poter interrogare la Banca dati Interforze» ;
i) al sig. IR TO, vincitore alla posizione n. 431 con 24,891 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 1,5 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Dirigente F.F. Squadra Mobile» , rientrante nelle normali mansioni d’ufficio in caso di assenza o impedimento del dirigente dell’ufficio, in violazione «del punto 6 della circolare Ministeriale n. 333-A/9806.D1 del 2008» e dei principi espressi dal giudice amministrativo a proposito delle supplenze di cui all’art. 7 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, e 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di perfezionamento nelle indagini sui reati in danno di minori» , durato 5 giorni e senza esame finale;
j) al sig. AT RT, vincitore alla posizione n. 405 con 25,120 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 1,5 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Pubblico Ministero» , funzioni svolte per un solo giorno (e, quindi, per meno di 3 mesi), e 3 punti, sempre nella categoria “A4”, per il titolo «Responsabile Posto Polizia di Frontiera» , non trascritto nel foglio matricolare;
k) al sig. De LI CI, vincitore alla posizione n. 437 con 24,791 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il titolo di «1° Corso di addestramento nelle tecniche dei servizi Ordine Pubblico» , in quanto non annotabile nello stato matricolare, «in contrasto con le cicolari n. 333-A/9806.D.1 del 18.11.2008 e n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19.12. 2017» , e meritevole di 0,1 punti, come già riconosciuto dal Consiglio di Stato nella sentenza del 27 ottobre 2021, n. 7215;
l) alla sig.ra De LÒ PA, vincitrice alla posizione n. 415 con 25,033 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 3 punti nella categoria “A4” per il titolo di «Responsabile istituzionale del C.R.I. CA di VE (CE) in assenza del Direttore e poi anche in assenza del Funzionario addetto» , per le ragioni già esposte per il sig. IR, 1 punto nella categoria “A5” per ciascuno dei 2 corsi – «Corso di addestramento in lingua inglese 23 aprile 1991» e «Corso di addestramento in lingua inglese 17 maggio 2004» , meritevoli di 0,2 punti nella categoria “B7”, e 1 punto, sempre nella categoria “A5”, per il «28° Corso di formazione per Direttore di Tiro c/o il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel tiro di Nettuno» , non annotabile nello stato matricolare perché senza esame finale, in violazione «del punto 11 della circolare ministeriale n. 333-A/9806.D.1 del 18.11. 2008 e della circolare n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19.12. 2017» ;
m) al sig. De TI UC, vincitore alla posizione n. 407 con 25,108 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” – anziché 0,1 punti – per il «4° Corso di aggiornamento nei servizi di Ordine Pubblico» , in quanto non annotabile nello stato matricolare, e 1 punto, sempre nella categoria “A5”, per il titolo «34° Corso Direttore di Tiro» , in quanto durato 5 giorni e senza esame finale;
n) alla sig.ra EV SU, vincitrice alla posizione n. 391 con 25,282 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di Formazione per la figura professionale di Direttore di Tiro» , non annotabile nello stato matricolare perché durato 5 giorni e senza esame finale, sempre in violazione «del punto 11 della circolare ministeriale n. 333 A/9806.D.1 del 18.11.2008 e della circolare n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19.12.2017» ;
o) al sig. RA AZ, vincitore alla posizione n. 419 con 24,991 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di Formazione per addetto alle squadre antincendio. Livello di rischio medio» , per le ragioni già indicate per il sig. UG;
p) alla sig.ra FU NA, vincitrice alla posizione n. 369 con 25,582 punti, sarebbe stato attribuito erroneamente 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di formazione sulla certificazione ECDL (patente Europea)» , già valutato 0,10 punti nella categoria “B8”, con conseguente doppia valutazione del medesimo titolo, e 1 punto, sempre nella categoria “A5”, per il «1° Corso Aggiornamento nei servizi di ordine Pubblico per il personale in servizio presso le Questure, riservato ai sostituti commissari» , senza esame o valutazione finale e, quindi, non trascrivibile e non valutabile;
q) alla sig.ra SO NZ, vincitrice alla posizione n. 436 con 24,799 punti, sarebbe stato attribuito erroneamente 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di Formazione Direttore di Tiro» , durato 5 giorni e senza esame finale;
r) al sig. RA SI, vincitore alla posizione n. 384 con 25,320 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «1° Corso addestramento Polizia Giochi e Scommesse» , privo di esame o valutazione finale;
s) al sig. NC ZI, vincitore alla posizione n. 396 con 25,203 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto per il «XIX Corso per agenti sottocopertura impiegati in attività di contrasto alla Prod. e Traff. di sostanze stupefacenti» , ugualmente senza esame o valutazione finale;
t) al sig. OR FA, vincitore alla posizione n. 345 con 25,986 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per ciascuno dei 3 corsi – «3° Corso per la formazione della figura professionale del Direttore di Tiro» , «3° Ciclo 1° Corso per il personale in servizio presso le Questure, riservato ai sostituti commissari o agli isp. sup. sups. ordinariamente impiegati nei servizi di ordine pubblico» e «2° Seminario per il personale addetto agli Uffici stampa delle Questure» – in quanto privi di esame o valutazione finale ovvero di natura seminariale e, quindi, non valutabili;
u) al sig. LL NI, vincitore alla posizione n. 361 con 25,966 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di Formazione per addetto alle squadre antincendio» ancorché nello stato matricolare sia stato annotato un «Seminario di Formazione per addetti alla gestione dell’emergenza» , entrambi, comunque, non valutabili in quanto corsi di formazione obbligatoria o di natura seminariale, e 1 punto, sempre nella categoria “A5”, per il «Corso di Formazione sulla certificazione ECDL» , «in violazione della richiamata circolare Ministeriale n. 555/USTG/COORD del 11.07.2017, che limita le variazioni matricolari “al titolo di studio conseguito e non ai singoli corsi frequentati”» , e sarebbe stato attribuito un punteggio superiore al massimo consentito (6) per i titoli di cultura;
v) al sig. LO GI AS, vincitore alla posizione n. 432 con 24,891 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «Corso di Formazione sulla Certificazione ECDL (Patente Europea)» , non valutabile come corso bensì come titolo, ai sensi della più volte richiamata circolare n. 555/USTG/COORD del 11 luglio 2017 e, comunque, già valutato 0,5 punti nella categoria “B8”, con conseguente doppia valutazione del medesimo titolo;
w) al sig. EL DO, vincitore alla posizione n. 388 con 25,303 punti, sarebbe stato valutato due volte nella categoria “A5”, con conseguente attribuzione di 1 punto in più, il «Corso interforze su terminali video aggiornamento archivi documentali modulo A 18/02/1989» , e erroneamente attribuito 1 punto, sempre nella categoria “A5”, per il «Corso perfezionamento nelle indagini su reati in danno di minori» , in quanto senza esame o valutazione finale;
x) al sig. OZ NT, vincitore alla posizione n. 420 con 24,991 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito, nella categoria “A5”, 1 punto per il «Corso di addestramento in lingua inglese» , valutabile al più come titolo e non come corso e meritevole, pertanto, di 0,5 punti nella categoria “B7”, 1 punto per il «1° Corso per addetti stampa ed uffici relazioni con il pubblico 3° Ciclo» , privo di esame o valutazione finale, 1 punto per il «Corso di formazione generale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2018 in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, Rischio Medio» , rientrante nella formazione obbligatoria, e 1 punto per il «31° Corso per la formazione della figura professionale del Direttore di Tiro» , durato 5 giorni e privo di esame finale;
y) al sig. RT ST, vincitore alla posizione n. 443 con 24,708 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti, nella categoria “A5”, 1 punto per il «Corso di Formazione per addetto alle Squadre Antincendio» e 0,1 punti per il «Seminario per formatori Linee guida per l’espletamento dei servizi della Polizia Stradale […]» , entrambi non valutabili perché rientranti nella formazione obbligatoria o di natura seminariale;
z) al sig. AD GI, vincitore alla posizione n. 320 con 26,303 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 3 punti nella categoria “A4” per il titolo «Responsabile Posto di Polizia» , assolto per soli 15 giorni e annotato nello stato matricolare il 18 giugno 2019, cioè dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 1 punto, sempre nella categoria “A4”, per il titolo «4° Ciclo del 2° Corso di aggiornamento nei servizi di Ordine Pubblico per il personale in forza presso le Questure […]» , privo di esame o valutazione finale, e 1 punto nella categoria “A5” per il «Seminario per formatori Linee guida per l’espletamento dei servizi della Polizia Stradale […]» , non valutabile perché di natura seminariale (e, comunque, valutato al sig. RT 0,1 punti);
aa) alla sig.ra IC IT, vincitrice alla posizione n. 442 con 24,711 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti nella categoria “A5” 1 punto per il «Corso di formazione addetti di primo soccorso» e 0,1 punti per il «Seminario sulla gestione delle risorse umane con particolare riferimento alle motivazioni e all’attività disciplinare riservata […]» , non valutabili in quanto formazione obbligatoria o di natura seminariale;
bb) al sig. TO UC, vincitore alla posizione 429 con 24,900 punti, sarebbe stato erroneamente attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «7° Corso Aggiornamento nei servizi di ordine Pubblico per il personale presso le Questure riservato ai Sostituti Commissari e Ispettori Sups» , privo di esame o valutazione finale;
cc) al sig. TO LU, vincitore alla posizione n. 406 con 25,111 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti nella categoria “A4” 1,5 punti per il titolo «Pubblico Ministero» , svolto per un solo giorno (e, quindi, per una durata inferiore a 3 mesi), e 0,5 punti per il titolo di «Componente Commissione provinciale formazione ed aggiornamento professionale della Questura di Palermo» , non valutabile «trattandosi di nomina quale componente dell’Organizzazione Sindacale (Cfr. nota n. 333-D/116.M.10 del 18 gennaio 2019; Valga anche il punto 8 della circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18.11.2008)» ;
dd) alla sig.ra SE RI IU, vincitrice alla posizione n. 421 con 24,986 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti 2 punti nelle categorie “B1/B6” per la «Laurea in lingue e Letterature Straniere (Vecchio Ordinamento)» , nonostante non sia stata indicata nella domanda di partecipazione (e, quindi, non valutabile, anche secondo Cons. Stato, 15 dicembre 2020, n. 8020) e alla candidata sia stata già valutata altra laurea, in violazione del criterio dell’assorbimento del titolo di studio inferiore in quello più elevato;
ee) al sig. SI IO, vincitore alla posizione n. 425 con 24,941 punti, sarebbero stati erroneamente attribuiti nella categoria “A5” 1 punto per il titolo di «4° Seminario di Ordine Pubblico riservato ai Sostituti Commissari e Ispettori Superiori c/o Istituto di Nettuno» e 0,1 punti per il «Seminario 1° ciclo legislazione trasporto merci e viaggiatori in ambito Nazionale c/o C.A.P.S. Cesena» , non valutabili perché di natura seminariale;
ff) al sig. TO CO, vincitore alla posizione n. 394 con 25,249 punti, sarebbe stato attribuito nella categoria “A5” 1 punto per il «7° Corso Operatore delle Questure addetto ai servizi di ordine Pubblico 5° Ciclo» diversamente da quanto fatto nei confronti del ricorrente, al quale il medesimo titolo è stato valutato 0,1.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta i seguenti vizi: «illegittimità per violazione delle regole della trasparenza e correttezza – violazione di quanto stabilito con decreto del 02.03.2023 di rideterminazione della graduatoria – disparità di trattamento – eccesso di potere per sviamento – violazione del bando di concorso e dei criteri di valutazione dei titoli – inattendibilità della valutazione» .
L’amministrazione non avrebbe adottato i provvedimenti consequenziali alla rideterminazione della graduatoria in questa sede impugnata, mantenendo illegittimamente fermi gli effetti giuridici della nomina di alcuni candidati – tra i quali il sig. CA ‒ in qualità di vincitori del concorso, nonostante il loro nominativo, presente nella graduatoria del 2019, sia stato espunto in quella (rideterminata) del 2023, come dimostrato dalla nota n. 0015536 del 5 aprile 2023.
2.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente contesta l’ «illegittimità derivata del decreto del 06.03.2023, pubblicato il 20.03.2023, di “nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo della polizia di stato, con decorrenza 1° gennaio 2023”» .
Lo scorrimento (che ha interessato anche il ricorrente) effettuato con il d.C.P. del 6 marzo 2023 e la decorrenza della nomina nel ruolo dei vice commissari (solo a partire) dal 1° gennaio 2023 degli idonei non vincitori mutuerebbero dalla presupposta graduatoria i medesimi vizi di legittimità.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 13 giugno 2023 e ha depositato memoria difensiva in data 15 giugno 2023, facendo presente che il ricorrente ha già proposto ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria approvata con d.C.P. del 31 ottobre 2019 – definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7215/2021 che ha sancito il diritto del ricorrente all’incremento del punteggio per soli 0,10 punti – ed eccependo, quindi, l’inammissibilità/irricevibilità e, in subordine, l’infondatezza sia dei primi due motivi di ricorso, in quanto volti a reiterare censure relative all’originaria graduatoria (dalle quali sarebbe evidentemente decaduto per effetto della definizione dell’originario contenzioso) piuttosto che a denunciare vizi propri della rideterminazione della graduatoria approvata con d.C.P. del 28 febbraio 2023 e, quindi, a sollecitare una nuova pronuncia del giudice amministrativo in violazione del principio del ne bis in idem , sia del terzo motivo avverso la posizione di candidati (come il sig. CA) che avrebbero mantenuto la retrodatazione della nomina al 2019 nonostante siano stati espunti, con il d.C.P. del 28 febbraio 2023, dalla graduatoria, per carenza di interesse, «dal momento che non si vede come possa riverberarsi sulla posizione della ricorrente la contestazione dello stato giuridico dei commissari che sono stati espunti dalla graduatoria dei vincitori e quale utilità concreta potrebbe derivargli dall’accoglimento di tale eccezione».
4. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
5. In data 7 febbraio 2024 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il d.C.P. del 24 ottobre 2023, avente ad oggetto la «Promozione alla qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato dei vice commissari r.d. nominati con il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 6 marzo 2023» , nella parte in cui, promuovendolo alla qualifica di commissario con decorrenza 6 luglio 2023, gli «attribuisce una qualifica alla quale il ricorrente ha titolo, non in virtù di successivi provvedimenti e previo scorrimento della originaria graduatoria degli idonei, bensì quale vincitore dell’originario concorso e poiché risulta pregiudizievole e tardiva la decorrenza, considerato che, per il caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente otterrebbe la nomina di vice commissario dal 27.11.2019» , denunciandone l’illegittimità derivata dagli atti già impugnati con il ricorso originario .
6. Il ricorrente è stato autorizzato con ordinanza presidenziale dell’11 marzo 2024, n. 1402, ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero dell’Interno e in data 20 aprile 2024 ha dato prova di aver adempiuto, depositando l’attestazione rilasciata da quest’ultimo della pubblicazione avvenuta in data 16 aprile 2024.
7. Con memoria ex art. 73 c.p.a. in data 14 novembre 2024 il sig. UR ha, in particolare, replicato alle tesi della difesa erariale, sostenendo che:
- il d.C.P. del 28 febbraio 2023 non conterrebbe una mera “rettifica” della graduatoria approvata con d.C.P. del 31 ottobre 2019 bensì sarebbe un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente il precedente, “riposizionando” tutti i candidati (lui stesso sarebbe passato dalla posizione n. 454 alla n. 455), e, quindi, autonomamente impugnabile, come già riconosciuto da questo T.a.r. nelle sentenze del 20 ottobre 2022, n. 13504, dell’1 dicembre 2022, n. 16046, e del 14 ottobre 2024, n. 17653;
- nel processo amministrativo di tipo impugnatorio non si applicherebbe il principio civilistico del “dedotto e deducibile” e, in ogni caso, nel presente giudizio sarebbero state sollevate contestazioni diverse da quelle mosse con il giudizio n. 15811/2019, che riguardavano «l’omessa valutazione di quattro incarichi, nonchè l’ingiusta valutazione di altri incarichi» ;
- il mantenimento dell’originaria posizione nel ruolo dei commissari di candidati (9) espunti dalla rideterminazione della graduatoria approvata con d.C.P. del 28 febbraio 2023 dimostrerebbe che l’amministrazione ha implicitamente adottato un provvedimento di aumento dei posti da assegnare con il concorso, con conseguente interesse del sig. UR a veder accertato il proprio diritto ad «...essere inserito tra i vincitori, essendo venuto meno il parametro di sbarramento costituito la numero di posti bandito, per n. 436».
8. Con ordinanza del 24 dicembre 2024, n. 23467, questo T.a.r. ha chiesto alla p.a. di «produrre una dettagliata relazione, ai sensi degli artt. 2, co. 2, e 46, co. 2, c.p.a., sulle anomalie denunciate dal ricorrente, chiarendo, in particolare (e depositando la pertinente documentazione), con l’espressa avvertenza che dal mancato o inesatto adempimento questo Collegio potrà trarre argomenti di prova ex art. 64, co. 4, c.p.a., se, a valle dell’approvazione della graduatoria originaria in data 31 ottobre 2019, siano stati adottati provvedimenti in autotutela nei confronti di taluni candidati per emendare errori compiuti dal programma informatico utilizzato e se, a valle di quella della graduatoria rettificata in data 28 febbraio 2023, siano stati adottati provvedimenti in autotutela, nei confronti di alcuno dei candidati con tale atto «espunti» dall’elenco degli originari vincitori, che abbiano, poi, consolidato gli effetti della nomina iniziale, e fornendo, più in generale, ogni altra informazione utile sull’andamento complessivo delle operazioni concorsuali e su eventuali attività istruttorie compiute dopo la conclusione dell’originaria procedura selettiva» .
9. In data 18 luglio 2025 l’amministrazione ha depositato la relazione n. 10725 del 17 luglio 2025 del Servizio contenzioso e affari legali, con la quale l’ufficio, da un lato, ha riferito che la commissione ha effettuato una verifica «di tutte le schede valutative dei candidati che presentavano un punteggio complessivo superiore a 6 nei titoli di cultura» , provvedendo «a decurtare il punteggio in esubero rispetto ai limiti massimi stabiliti e rideterminando il punteggio dei 17 candidati» e che nei confronti dei candidati già dichiarati vincitori del concorso con il d.C.P. del 31 ottobre 2019 ed espunti dalla graduatoria rideterminata con d.C.P. del 28 febbraio 2023 non è stato adottato alcun atto di autotutela «in ossequio ai principi di economicità dei mezzi giuridici e del legittimo affidamento maturato da n. 4 candidati» , promossi commissari capo con d.C.P. del 2 ottobre 2024 per aver maturato i requisiti di anzianità nella precedente qualifica; dall’altro, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le ragioni già indicate nella precedente memoria difensiva.
10. Il ricorrente ha depositato memoria di replica in data 15 ottobre 2025, ribadendo le argomentazioni già spese nei precedenti scritti difensivi ed evidenziando, in aggiunta, l’inadeguatezza del riscontro dato dal Ministero dell’Interno all’ordinanza istruttoria n. 23467/2024 di questo T.a.r. e la fallacia del ragionamento da questo espresso a proposito dei candidati già dichiarati vincitori con il d.C.P. 31 ottobre 2019 ed espunti dalla graduatoria rideterminata con d.C.P. del 28 febbraio 2023, ai quali sarebbe stata illegittimamente “stabilizzata” l’originaria nomina nonostante sia venuto meno il titolo presupposto.
11. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, secondo la quale il ricorrente avrebbe riproposto avverso la graduatoria rideterminata con d.C.P. del 28 febbraio 2023 le medesime censure già articolate contro l’originaria graduatoria approvata con d.C.P. del 31 ottobre 2019 con ricorso definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7215/2021, che gli ha riconosciuto un incremento di soli 0,10 punti per il “Corso di aggiornamento nei servizi di ordine pubblico per il personale in forza presso le Questure riservato ai Sostituti Commissari e agli Ispettori Superiori SUPS”.
Questo Collegio intende, infatti, dare continuità all’orientamento (cfr. T.a.r. Roma, I-quater, 20 ottobre 2022, n. 13504, 1 dicembre 2022, n. 16046, e 14 ottobre 2024, n. 17653) incline a riconoscere nella rideterminazione di una graduatoria, adottata all’esito della rivalutazione della posizione di diversi candidati, un provvedimento nuovo ed autonomamente impugnabile, che rivitalizza l’interesse del candidato non vincitore alla correzione di eventuali illegittimità già presenti nell’atto originario e non sanate – diversamente da altre sulle quali la p.a. è, invece, intervenuta in autotutela – dal successivo. La (anche se solo) parziale “riapertura” delle operazioni concorsuali ‒ e, quindi, dell’istruttoria ‒ e la modifica della collocazione di alcuni candidati implicano, infatti, una riedizione del potere, destinata a sfociare in una diversa manifestazione di volontà, non inquadrabile nella categoria degli atti «meramente confermativi» (sui quali cfr. Cons. Stato, II, 18 luglio 2025, n. 6350; IV, 14 aprile 2014, n. 1805).
Se il passaggio del sig. UR dalla posizione n. 454 nella graduatoria “2019” alla posizione n. 455 in quella “2023” vale a (ri)dare attualità alla lesione del suo interesse, non osta alla proposizione del ricorso avverso la nuova graduatoria il giudicato discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7215/2021.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, «il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia» (Cons. Stato, III, 7 luglio 2020, n. 4369; v. anche VII, 14 gennaio 2025, n. 258).
Nel caso di specie, le questioni coltivate dal ricorrente nel presente giudizio ‒ che ruotano tutte intorno alla presunta “supervalutazione” dei titoli degli altri candidati ‒ non coincidono né intersecano quelle prospettate nel giudizio n. 15811/2019, che riguardavano, invece, la mancata o erronea valutazione di alcuni titoli presenti nel proprio curriculum , sicché non si registra tra le stesse quel rapporto di presupposizione che fa ricadere anche le prime nel perimetro coperto dal giudicato formatosi sulle seconde.
Il ricorso è, quindi, ammissibile.
13. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
14. Il primo motivo è infondato.
Secondo il ricorrente, a fronte della scoperta del cattivo funzionamento del programma informatico utilizzato per la valutazione dei titoli di cultura nei confronti di 17 candidati, « [l] a Commissione – pur a volere ritenere che si potesse avvalere del detto sistema informatico – avrebbe dovuto procedere ad una verifica non a <<a campione>>, bensì di tutti gli scrutinati, volta ad appurare la correttezza dei punteggi attribuiti ai titoli dal sistema informatico, a maggiore ragione dopo avere appurato il cattivo funzionamento del sistema informatico e dopo avere acquisito contezza che di tale erroneo funzionamento non si era accorta autonomamente in sede di verifica a campione, a riprova della insufficienza di tale controllo e della necessità di una verifica integrale» . A tal fine il ricorrente ha richiamato diversi verbali della commissione di concorso ‒ nn. 31 del 17 ottobre 2019, 32 del 18 ottobre 2019, 33 del 21 ottobre 2019, 34 del 22 ottobre 2019, 35 del 23 ottobre 2019, 36 del 24 ottobre 2019, 38 del 28 ottobre 2019 e 39 del 29 ottobre 2019 ‒ nei quali la commissione ha dato atto di aver effettuato verifiche “a campione” delle schede di valutazione dei candidati (confermando tale modus operandi nel verbale n. 59 del 30 gennaio 2020).
La tesi, tuttavia, non persuade.
14.1. La circostanza che la commissione abbia sottoposto a verifica le operazioni di calcolo effettuate dal programma informatico solo per alcuni candidati non significa che per gli altri esista una cesura tra l’attività del software e quella dell’organo concorsuale. È stato, infatti, osservato che, nel caso di decisioni fondate su strumenti ( lato sensu ) algoritmici «assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo» (Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2019, n. 8472). Ciò significa che deve esserci senz’altro da parte dell’organo amministrativo una verifica “a valle” dei dati restituiti dal sistema automatizzato che ne accerti il corretto funzionamento ‒ cioè il fedele recepimento dei criteri di attribuzione dei punteggi preventivamente elaborati ‒ ma non anche che l’organo decidente debba ripercorrere manualmente tutte le operazioni effettuate dal programma informatico, venendo altrimenti meno la stessa utilità del ricorso allo stesso. In altre parole, il controllo deve tendere a stabilire se l’algoritmo abbia rispettato ciascuna delle istruzioni impartitegli dalla p.a., producendo una risposta coerente con quelle regole. Qualora la corretta applicazione di una specifica regola sia stata riscontrata in uno o più casi non sembra poi stigmatizzabile l’affidamento ragionevolmente riposto dalla commissione nel fatto che lo stesso sia avvenuto in tutti i casi identici a quello/i oggetto di osservazione diretta.
Il requisito dell’imputabilità della decisione alla p.a. è, invece, soddisfatto dall’appropriazione di quei risultati da parte dell’organo decidente mediante il richiamo agli stessi in un atto amministrativo, che li trasforma in una manifestazione di volontà procedimentalizzata, radicandone la responsabilità nei confronti dei destinatari e assicurando così a questi ultimi la possibilità di agire in giudizio per denunciare presunti errori di valutazione.
14.2. L’emersione di alcune anomalie ‒ come quelle riferite alle n. 17 schede nelle quali ai titoli di cultura il sistema aveva attribuito più dei 6 punti previsti dall’art. 6, c. 1, lett. b), del bando di concorso ovvero agli altri casi nei quali la commissione è successivamente intervenuta in autotutela per correggere gli esiti della valutazione automatizzata ‒ non autorizza a pensare che, al di fuori di quelle circostanziate ipotesi nelle quali una simile evenienza si è verificata, l’intero sistema di assegnazione dei punteggi sia stato irrimediabilmente compromesso da un “baco”, con conseguente illegittimità complessiva delle operazioni concorsuali.
Va, infatti, ricordato che «l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un tipico atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso» ( ex multis , Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021, n. 1681; T.a.r. Roma, II, 3 maggio 2023, n. 7565), sicché il riscontro dell’illegittimità nella valutazione di uno o più candidati per l’indebita assegnazione di un punteggio superiore a quello massimo previsto dalla lex specialis non travolge automaticamente ‒ in assenza dell’allegazione e della dimostrazione di un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari ‒ l’intero provvedimento finale.
D’altra parte, non è un caso che lo stesso ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, abbia prospettato e si sia concentrato sulle irregolarità nella valutazione di 32 candidati, proprio perché le presunte irregolarità che è riuscito ad intercettare non sono generalizzate, bensì relative ad un numero ben determinato di partecipanti.
15. Prima di esaminare il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, occorre fare una precisione circa l’onere probatorio che la p.a. è chiamata ad assolvere quando si dibatte della corretta applicazione di clausole di un bando che rimandano – come accade nel caso della valutazione dei titoli dei candidati – a circolari interne.
15.1. Va in proposito ricordato che le norme interne ricadono nell’onere di allegazione da parte dell’amministrazione. Nel delimitare l’ambito di estensione del principio jura novit curia , il giudice amministrativo ha chiarito che tale principio «la cui influenza nella logica del giudizio sta nell'elevare a dovere di ufficio la ricerca del "diritto", lasciando sempre a carico delle parti la prova del "fatto", va inteso nel suo giusto limite. Il limite è che deve trattarsi di vere e proprie fonti di diritto oggettivo (art. 1 disp. prel. c.c.), ossia di precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, con esclusione, quindi, sia di quelli aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo in senso tecnico (come gli atti di autonomia privata, o i provvedimenti amministrativi) o la cui portata normativa è puramente interna (come gli statuti degli enti o i regolamenti interni: cfr. (Cass. , sez. III, 5 luglio 1999 , n. 6933 ; Cass. S.U. 28.11.1994, n. 10124; Cass., 17.5.1976, n. 1742). Tutto ciò per dire, in conclusione, che anche sull’amministrazione incombe un obbligo-onere di cooperazione istruttoria, sul piano delle allegazioni, che trascende il mero onere probatorio le quante volte si tratti di materie affastellate di norme di vario livello gerarchico e perciò di incerta vigenza e di provvedimenti amministrativi a contenuto sostanzialmente normativo ( circolari, direttive, determinazioni applicative, ecc.)» (Cons. Stato, II, parere 24 ottobre 2007, n. 6887).
15.2. L’amministrazione resistente si è limitata, con la memoria del 15 giugno 2023, a sollevare le già superate eccezioni in rito, depositando esclusivamente documentazione utile a tal fine e senza confutare nel merito le censure articolate nel ricorso né richiamare o allegare le circolari alle quali la commissione ha fatto riferimento per stabilire l’ an e il quantum dei punti spettanti per i titoli posseduti dai candidati; nemmeno nella relazione depositata in data 18 luglio 2025, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 23467/2024, con la quale pure questo T.a.r. aveva chiesto alla p.a. di fornire, «più in generale, ogni altra informazione utile sull’andamento complessivo delle operazioni concorsuali », il Ministero dell’Interno ha offerto puntuali controdeduzioni alle critiche alle modalità e ai criteri di valutazione dei titoli sviluppate dal ricorrente o depositato le circolari applicate dalla commissione di concorso.
15.3. Il ricorrente ha, invece, riversato nel presente giudizio un consistente numero di circolari e note interne con le quali l’amministrazione ha nel tempo disciplinato o preso posizione sulla possibilità o meno di annotare nello stato matricolare e, quindi, di spendere in eventuali concorsi interni titoli e corsi svolti dagli appartenenti alla Polizia di Stato. In assenza di specifiche contestazioni sulla validità, sull’efficacia e sull’applicabilità delle circolari allegate dal sig. UR è a queste ultime che il Collegio avrà riguardo, in attuazione del principio sancito dagli artt. 115 c.p.c. e 64, c. 2, c.p.a., «con salvezza delle risultanze del procedimento amministrativo e dei relativi atti, quanto meno sino a prova contraria» (Cons. Stato, III, 26 febbraio 2016, n. 799).
16. Ciò posto, occorre a questo punto verificare se l’accoglimento anche solo di una parte delle censure, articolate nel secondo motivo, sia idoneo a determinare, nei confronti di un numero di candidati almeno pari a 19, l’abbassamento del punteggio a questi legittimamente spettante al di sotto di quello conseguito dal sig. UR, pari a 24,549, in quanto ciò gli consentirebbe di sopravanzare la posizione di questi candidati, scalando la graduatoria dalla posizione assegnatagli (la n. 455°) fino all’ultima posizione utile (la 436°).
Nella selezione delle valutazioni della commissione da sottoporre a verifica si procederà ad attribuire priorità a quelle che soddisfano contemporaneamente due requisiti: 1) siano di più agevole soluzione e 2) siano comuni al maggior numero di candidati. Ciò per evidenti ragioni di economia processuale e di preferenza per la “ragione più liquida”, che consentono, una volta che è stata accolta la censura capace di attribuire al ricorrente la massima utilità possibile, di prescindere dall’esame delle altre, non suscettibili di arrecargli alcun ulteriore vantaggio.
16.1. In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, a questo Collegio sembra che possa essere innanzitutto privilegiata la disamina della contestazione relativa alla possibile attribuzione di 1 punto nella categoria “A5” a taluni candidati per corsi in materia di informatica e lingue straniere, che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere valutati non come “corsi” bensì come “titoli di studio”, in applicazione della circolare n. 555/USTG/COORD datata 11 luglio 2017 avente per oggetto “Annotazioni matricolari disposizioni”, in forza della quale per corsi e seminari in lingue straniere ed informatica «le variazioni matricolari saranno relative al titolo di studio conseguito e non ai singoli corsi frequentati necessari per il conseguimento dello stesso e saranno annotate al 3° rigo del frontespizio del Foglio Matricolare (Modello 2) alla voce “conoscenza lingue straniere”» .
La censura riguarda, infatti, 8 candidati dei 32 nei confronti dei quali il ricorrente ritiene che sia avvenuta una non corretta attribuzione dei punteggi ‒ i sigg.ri BR ZO, IE AU, LL EP, De LÒ PA, FU NA, LL NI, LO GI AS e OZ NT ‒ di cui lo stesso ricorrente ha depositato le “schede di valutazione” predisposte dalla commissione.
Al sig. BR, in posizione n. 323 con 26,253 punti, è stato attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il corso di addestramento in lingua inglese per passare al livello “C2” e 1 punto per il corso di formazione sulla certificazione ECDL. Lo stesso ha, altresì, ricevuto 0,05 punti per la conoscenza di lingue straniere nella categoria “B7” e 0,1 punti per la conoscenza degli strumenti informatici nella categoria “B8”. Al sig. IE, in posizione n. 386 con 25,311 punti, è stato attribuito 1 punto per il corso di lingua inglese upper intermediate . Alla sig.ra LL, in posizione n. 422 con 24,983 punti, è stato attribuito 1 punto per il corso di formazione in lingua inglese per passare al livello “C2” e 1 punto per il corso di formazione in lingua spagnola (per passare al medesimo livello). Alla sig.ra FU, in posizione 369 con 25,582 punti, è stato attribuito 1 punto per il corso di formazione sulla certificazione ECDL, nonostante il possesso di tale certificazione le sia già valsa l’assegnazione di 0,10 punti nella categoria “B8”. Il sig. LL, in posizione n. 361 con 25,666 punti, il sig. LO, in posizione n. 432 con 24,891 punti, e la sig.ra De LÒ, in posizione n. 415 con 25,033 punti, non verranno presi in considerazione in quanto i punteggi indicati nel ricorso ‒ 25,966 (LL) ‒ ovvero riportati nella “scheda di valutazione” ‒ 24,741 (LO) e 25,133 (De LÒ) ‒ non corrispondono a quelli con i quali sono attualmente collocati in graduatoria. Al sig. OZ, in posizione n. 420 con 24,991 punti, è stato attribuito 1 punto per il corso di formazione in lingua inglese per passare al livello “C2”.
Facendo applicazione dei criteri contenuti nel verbale n. 1 del 15 luglio 2019 ‒ che prevedeva 0,50 punti per il “certificato conoscenza lingua straniera corrispondenza dei livelli individuati dal C.E.F.R. livello C2”, 0,30 punti per il “certificato conoscenza lingua straniera corrispondenza dei livelli individuati dal C.E.F.R. livello B2” e 0,10 punti per il “certificato conoscenza procedure e sistemi informatici, riconosciuto a livello europeo o internazionale corrispondenza considerata E.C.D.L. livello base/standard” ‒ nonché della circolare n. 555/USTG/COORD datata 11 luglio 2017 avente per oggetto “Annotazioni matricolari disposizioni”, deriva che: al sig. BR sono stati effettivamente attribuiti 2 punti per la conoscenza di lingue straniere e strumenti informatici, già valutati (correttamente) nelle categorie “B7” e “B8”, decurtando i quali ottiene un punteggio di 24,253; al sig. IE è stato attribuito 1 punto per il possesso della certificazione di lingua inglese upper intermediate che valeva, invece, 0,30 punti, ciò determinando la revisione del suo punteggio in 24,611; alla sig.ra LL sono stati attribuiti 2 punti per le certificazioni in lingua inglese e spagnola di livello “C2”, che dovevano, invece, essere valutati 0,50 cadauno, sicché ha diritto al punteggio non di 24,983 bensì di 23,983; alla sig.ra FU è stato attribuito 1 punto per il corso di formazione per la certificazione E.C.D.L. che, invece, valeva 0,10 punti (già assegnatile nella categoria “B8”), ciò determinando la riduzione del suo punteggio da 25,582 a 24,582; al sig. OZ è stato attribuito 1 punto per l’attestato di lingua inglese di livello “C2”, per cui ha titolo al punteggio non di 24,991 bensì di 24,491.
16.2. Sempre in applicazione del criterio di economia processuale può essere esaminata, in secondo luogo, la contestazione relativa alla non valutabilità del corso di formazione per “Direttore di tiro”, che riguarda 7 candidati, i sigg.ri LA NT, De LÒ PA, De TI UC, EV SU, SO NZ, OR FA e OZ NT.
Per corroborare la tesi della non valutabilità del citato corso il ricorrente ha prodotto la nota della Direzione centrale risorse umane del 24 maggio 2019 e del 13 dicembre 2019, che, in risposta ad altrettanti quesiti degli uffici periferici, ha chiarito che tale figura «non è compresa nell’Albo delle qualifiche operativo professionali di cui al D.M. 29 agosto 1994» , e la nota del Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro del 19 gennaio 2023 che attesta l’assenza, al termine del corso, di esami o valutazione finale. Ciò perché il verbale n. 1 del 15 luglio 2019, coerentemente con l’art. 6, c. 1, lett. a), del bando, ha inteso attribuire rilievo solo ai corsi che prevedono un esame o una valutazione finale, escludendo corsi di formazione obbligatori e seminari.
Il predetto titolo è stato valutato 1 punto al sig. De TI, in posizione n. 407 con 25,108 punti, alla sig.ra EV, in posizione n. 391 con 25,282 punti, e alla sig.ra SO, alla posizione n. 436 con 24,799 punti. Non si prenderanno in considerazione le posizioni dei sigg.ri LA, De LÒ e OR, per i quali i punteggi riportati nelle “schede di valutazione” allegate ‒ pari, rispettivamente, a 26,703, 25,133 e 25,086. ‒ non corrispondono a quelli riportati nella graduatoria (25,503, 25,033 e 25,986).
Poiché il ricorrente ha documentato ‒ e l’amministrazione non ha contestato ‒ che il corso per “Direttore di tiro” non prevede un esame o una valutazione finale, l’attribuzione di 1 punto per tale titolo costituisce una violazione della lex specialis , sicché i punteggi dei candidati sopra menzionati vanno rideterminati in 24,108 per De TI, 24,282 per EV e 23,799 per SO.
16.3. Altra censura comune a un gran numero di candidati è poi quella relativa all’erronea valutazione del corso di aggiornamento nelle tecniche dei servizi di ordine pubblico, che riguarda i sigg.ri De TI UC, FU NA, OR FA, AD GI, TO UC e TO CO.
Il ricorrente ha, in proposito, allegato la nota della Direzione centrale per gli istituti di istruzione del 7 febbraio 2020 e le note del Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico del 5 e del 20 gennaio 2021, che, a proposito dell’analogo corso da lui svolto, chiariscono la mancanza di un esame o valutazione finale (tant’è che a lui sono stati attribuiti per il medesimo corso 0,10 punti).
Tralasciando la posizione del sig. De TI, che, già per effetto delle precedenti decurtazioni, ha diritto ad un punteggio inferiore a quello del ricorrente (pari a 24,549), e quella dei sig.ri OR (per le incongruenze già rilevate) e AD, che occupa la posizione n. 320 con un punteggio ‒ 26,303 ‒ non coincidente con quello riportato sulla “scheda di valutazione” (pari a 29,403), il predetto corso di aggiornamento è stato valutato 1 punto ‒ anziché 0,10 punti ‒ alla sig.ra FU, nei cui confronti occorre procedere a rideterminare ulteriormente il punteggio (già rivisto) di 24,582 (-1 + 0,10), per un punteggio complessivo di 23,682; al sig. TO, in posizione n. 429 con 24,900 punti, nei cui confronti occorre procedere a rideterminare il punteggio (‒ 1 + 0,10), per un punteggio complessivo di 24; al sig. TO, in posizione n. 394 con 25,249 punti, cui spetta, in applicazione del medesimo criterio, un punteggio di 24,349.
16.4. A diversi candidati la commissione ha poi valutato il “Corso di formazione per addetto alle squadre antincendio rischio medio”: il sig. UG LU CO, in posizione n. 439 con il punteggio di 24,766; il sig. CC FA, in posizione n. 392 con 25,275 punti; il sig. RA AZ, in posizione n. 419 con 24,991 punti; il sig. OZ (al quale già per effetto delle precedenti decurtazioni compete un punteggio inferiore a quello del ricorrente).
Tralasciando la posizione del sig. UG, di cui è stata depositata una “scheda di valutazione” che riporta un punteggio differente (25,266), i sigg.ri RA e CC hanno effettivamente ricevuto 1 punto per il predetto corso ‒ che, sulla base delle schede validate dall’ente matricolare, è di “livello medio” ‒ che non poteva essere valutato.
La circolare della Direzione centrale per le risorse umane n. 333.A/9806.D.1/9624-2017 del 19 dicembre 2017 reca, infatti, un allegato contenente l’elenco dei vari corsi previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato e, in corrispondenza dei “Corsi di formazione per addetto alle squadre antincendio (rischio basso, medio e alto)”, specifica che l’esame finale è previsto solo per il livello “rischio alto”, da cui si deduce che il corso di formazione per il livello “rischio medio” è privo di esame finale.
Conseguentemente il punteggio dei sigg.ri CC e RA deve essere rideterminato, rispettivamente, in 24,275 e 23,991.
16.5. In applicazione della medesima circolare risulta illegittima l’attribuzione di 1 punto anche al sig. RA SI, in posizione n. 384 con 25,320 punti, per il “Corso di addestramento per operatore della polizia dei giochi e delle scommesse”, di cui viene precisata l’assenza di esame finale. Il punteggio del candidato deve conseguentemente essere rideterminato in 24,320 punti.
16.6. Stesso discorso per il sig. IR TO, in posizione n. 431 con 24,891 punti, al quale è stato assegnato 1 punto nella categoria “A5” per il “Corso di addestramento per operatore nel contrasto ai reati in danno dei minori”, che, sulla base di quanto si legge nella più volte citata circolare, è privo di esame finale, sicché gli va decurtato 1 punto e il punteggio complessivo rideterminato in 23,891.
16.7. Ai sigg.ri AT RT, in posizione n. 405 con 25,120 punti, e TO LU, in posizione n. 406 con 25,111 punti, sono stati, poi, attribuiti 1,5 punti per l’incarico di “Pubblico ministero”, svolto per 1 giorno (il 30 settembre 1996 per AT e il 23 ottobre 2001 per TO, come rilevabile dalle schede validate dall’ente matricolare), che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere valutato perché di durata inferiore a 3 mesi, limite al quale la commissione avrebbe dichiarato di attenersi nel verbale n. 70 del 2 settembre 2020.
Ancorché il predetto verbale non sia stato rinvenuto tra gli atti depositati nel fascicolo, la circostanza è nota a questa Sezione per averla già trattata in altro contenzioso riguardante il medesimo concorso (sentenza del 14 giugno 2021, n. 7039).
Ai sig.ri AT e TO vanno conseguentemente decurtati 1,5 punti per un punteggio complessivo, rispettivamente, di 23,62 e 23,611.
16.8. Stessa violazione si riscontra rispetto al sig. AG RO, in posizione n. 404 con 25,141 punti, al quale sono stati assegnati 2,85 punti per l’incarico di “Responsabile della Sezione di p.g. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona”, svolto (come da attestazione versata in atti) dall’8 aprile 2019 per un periodo che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (15 maggio 2019), era inferiore a 3 mesi. Al sig. AG devono, pertanto, essere decurtati 2,85 punti, con conseguente attribuzione del punteggio di 22,291.
16.9. Al sig. IE, al quale è stato già rideterminato il punteggio in 24,611 per le motivazioni sub 16.1, è stato altresì attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il “3° ciclo del 1° corso per l'assistenza fiscale (dichiarazione dei redditi - Mod. 730)”, che, tuttavia, non risulta censito né nella circolare n. 333.A/9806.D.1/9624-2017 del 19 dicembre 2017 né nella circolare n. 500/C/AA2/9553 del 16 luglio 2009 (richiamata dal verbale n. 1 del 15 luglio 2019) depositata dal ricorrente. L’attribuzione del punteggio per questo corso risulta, pertanto, illegittima e va decurtato 1 punto, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di 23,611.
16.10. Agevole appare altresì la soluzione dei rilievi formulati nei confronti del sig. SI IO, al quale l’amministrazione avrebbe erroneamente valutato la frequentazione di un seminario.
Il bando di gara, al già citato art. 6, c. 1, lett. a), e il verbale n. 1 del 15 luglio 2019 sono, infatti, categorici nell’escludere che possano concorrere all’attribuzione del punteggio i meri “seminari”.
Ebbene al sig. SI, in posizione n. 425 con 24,941, è stato valutato 1 punto il “4° Seminario di Ordine Pubblico riservato ai Sostituti Commissari e Ispettori Superiori c/o Istituto di Nettuno” .
Tale punteggio va inevitabilmente decurtato, portando il punteggio del sig. SI a 23,941.
16.11. Appare di pronta soluzione anche il rilievo formulato nei confronti del sig. NC ZI, in posizione n. 396 con 25,203 punti, al quale è stato attribuito 1 punto nella categoria “A5” per il «XIX corso per agenti sottocopertura impiegati in 1 attività di contrasto alla prod. e traff. di sostanze stupefacenti 09/11/2009» .
L’estratto della circolare n. 333.A/9806.D.1/9624 del 19 dicembre 2017 depositato dal ricorrente indica espressamente tale corso come privo di esame finale, sicché tale punto va decurtato e il punteggio del sig. NC rideterminato in 24,203.
17. La rideterminazione delle posizioni effettuata in stretta applicazione dei criteri indicati nella lex specialis e nel verbale n. 1 del 15 luglio 2025 implica che il ricorrente, alla posizione n. 455 con 24,549 punti, sopravanza le posizioni dei seguenti candidati:
i) BR, in posizione n. 323 con 26,253 punti ma avente titolo a 24,253 punti;
ii) LL, in posizione n. 422 con 24,983 punti ma avente titolo a 23,983 punti;
iii) FU, in posizione n. 369 con 25,582 punti ma avente titolo a 23,682;
iv) OZ, in posizione n. 420 con 24,991 ma avente titolo a 24,491 punti;
v) De TI, in posizione n. 407 con 25,108 punti ma avente titolo a 24,108 punti;
vi) EV, in posizione n. 391 con 25,282 punti ma avente titolo a 24,282 punti;
vii) SO, in posizione n. 436 con 24,799 ma avente titolo a 23,799 punti;
viii) TO, in posizione n. 429 con 24,900 punti ma avente titolo a 24 punti;
ix) TO, in posizione n. 394 con 25,249 punti ma avente titolo 24,349 punti;
x) CC, in posizione n. 392 con 25,275 punti ma avente titolo a 24,275 punti;
xi) RA, in posizione n. 419 con 24,991 punti ma avente titolo a 23,991 punti;
xii) RA, in posizione n. 384 con 25,320 punti ma avente titolo a 24,320 punti;
xiii) IR, in posizione n. 431 con 24,891 punti ma avente titolo a 23,891 punti;
xiv) AT, in posizione n. 405 con 25,120 punti ma avente titolo a 23,62 punti;
xv) TO LU, in posizione n. 406 con 25,111 ma avente titolo a 23,611 punti;
xvi) AG, in posizione n. 404 con 25,141 punti ma avente titolo a 22,291 punti;
xvii) IE, in posizione n. 386 con 25,311 punti ma avente titolo a 23,611 punti;
xviii ) SI, in posizione n. 425 con 24,941 punti ma avente titolo a 23,941 punti;
xix) NC, in posizione n. 396 con 25,203 punti ma avente titolo a 24,203 punti.
Anche retrocedendo, infatti, solo queste 19 posizioni dietro quella del sig. UR quest’ultimo si collocherebbe virtualmente all’ultima posizione utile in graduatoria (la n. 436).
18. Occorre, a questo punto, prima di indicare quali siano gli effetti delle rilevate illegittimità, svolgere ulteriori considerazioni.
18.1. Il ricorrente ha dedotto e documentato – e l’amministrazione, con la relazione del Servizio contenzioso e affari legali n. 10730 del 17 luglio 2025, ha confermato – che alcuni candidati e, segnatamente, i sigg.ri IC IT, UG LU CO, De LI CI, CA FA, RE ES, IR NT, RT ST, AR MA UG e DA CO TO, già inseriti nell’originaria graduatoria del 31 ottobre 2019 come idonei vincitori, rispettivamente, alle posizioni 381, 387, 429, 430, 431, 433, 434, 435 e 436, sono stati espunti dalla lista degli idonei vincitori della graduatoria del 28 febbraio 2023, in quanto ricollocati, rispettivamente, alle posizioni 442, 439, 437, 438, 440, 441, 443, 444 e 445, senza, tuttavia, alcun effetto sulla nomina a commissari, cristallizzata nel d.C.P. del 15 maggio 2020, con decorrenza 28 marzo 2020. Ciò «in ossequio ai principi di economicità dei mezzi giuridici e del legittimo affidamento maturato…» e sul presupposto che i citati candidati siano stati «…nominati legittimamente Vice commissari r.d. e Commissari r.d. con decreti in data 10 febbraio 2020 e 15 maggio 2020» (pag. 2 della richiamata relazione).
Il Ministero dell’Interno ha, quindi, inequivocabilmente riconosciuto che per i predetti funzionari il fatto di non essere più collocati tra le prime 436 posizioni non produce alcuna conseguenza sulla loro nomina originaria, indipendentemente dalla revisione del punteggio intervenuta per effetto della correzione degli errori precedentemente compiuti dalla commissione nelle operazioni di attribuzione dei punteggi.
Dalla linea assunta e palesata dall’amministrazione si arguisce che è sua volontà mantenere ferme le nomine a vice commissari (e i successivi avanzamenti) consequenziali alla prima graduatoria (quella del 2019), senza intervenire sulle decorrenze, che pure, per coloro che sono fuoriusciti dall’elenco delle prime 436 posizioni per effetto della modifica della graduatoria, sarebbe stato l’effetto naturale ed inevitabile della perdita del titolo di vincitore.
18.2. D’altra parte, la tutela del legittimo affidamento di candidati collocati, all’esito della rideterminazione impugnata, in una posizione deteriore rispetto alla 436° presuppone necessariamente quella di superare il limite dei posti (436, appunto) originariamente messi a concorso.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la figura del “provvedimento implicito” «ricorre allorquando la P.A., pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato» (Cons. Stato, III, 25 luglio 2025, n. 6620; IV, 14 gennaio 2025, n. 237).
Nel caso di specie, l’atteggiamento della p.a. sull’intangibilità di alcune posizioni può ritenersi, alla luce delle superiori considerazioni, più che univoco nella direzione di voler sia “allargare” la platea dei vice commissari da assumere oltre il limite numerico al principio fissato sia di assicurare, comunque, continuità all’esercizio delle funzioni di alcuni soggetti, il che impone, però, in ossequio ai principi di imparzialità e par condicio , di non discriminare coloro che si trovino nell’ambito della procedura selettiva in una situazione pari, se non migliore, rispetto a questi ultimi.
18.3. Quando al ricorrente, egli ha esplicitato il proprio interesse individuandolo nell’accertamento del diritto «ad essere dichiarato vincitore del concorso, con inserimento in posizione utile nella graduatoria dei vincitori, con identica decorrenza - alla pari dei vincitori del concorso - con conseguente diritto all’acquisto della qualifica di Vice Commissario dal 27.11.2019, di quella di Commissario dal 28.03.2020, con rideterminazione retrodatata e riattribuzione, ora per allora, delle qualifiche al medesimo spettanti e, in ogni caso, del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, con restitutio in integrum, alla pari dei vincitori del concorso, tra i quali ha diritto ad essere collocato» (ricorso per motivi aggiunti, pag. 4).
18.4. Traendo da simili premesse conclusioni con queste coerenti è possibile, ad avviso di questo Collegio, contemperare gli interessi delle parti (e dei controinteressati) facendo discendere dalla dichiarazione di parziale illegittimità della graduatoria non l’automatico travolgimento delle posizioni, consolidatesi da tempo, nella stessa cristallizzate bensì l’obbligo dell’amministrazione di inserire il sig. UR “in sovrannumero” nella graduatoria impugnata, accordandogli la retrodatazione della nomina ‒ attualmente “agganciata” allo scorrimento autorizzato con l’art. 1-bis, c. 1, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, ed attuato con decreto del 6 marzo 2023, che ne ha fissato la decorrenza al 1° gennaio 2023, denunciata con il quarto motivo ‒ e, quindi, la ricostruzione della carriera, con tutti gli effetti giuridici ed economici, quale originario vincitore del concorso, con conseguente nomina a vice commissario con decorrenza 27 novembre 2019 e a commissario, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. t), n. 2), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con decorrenza 28 marzo 2020.
19. Possono dichiararsi assorbite tutte le ulteriori censure, coincidendo l’effetto conformativo scaturente dalla presente decisione con la piena soddisfazione dell’interesse coltivato dal sig. UR con il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti (anche per quanto si è detto sub 18.3.).
20. In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare l’illegittimità parziale della graduatoria e degli atti conseguenti impugnati e ordinare alla p.a. di inserire il ricorrente in sovrannumero nella graduatoria dei vincitori del concorso designati tali con decreto del 31 ottobre 2019 e la conseguente ricostruzione di carriera, con retrodatazione della nomina a vice commissario al 27 novembre 2019 e quella a commissario al 28 marzo 2020.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, degli atti impugnati, ai fini del suo inserimento in sovrannumero nella graduatoria dei vincitori del concorso designati tali con decreto del 31 ottobre 2019 e della conseguente ricostruzione di carriera, con retrodatazione della nomina a vice commissario al 27 novembre 2019 e quella a commissario al 28 marzo 2020.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
DA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA RA | OR ER |
IL SEGRETARIO