TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/12/2025, n. 23984
TAR
Ordinanza presidenziale 11 marzo 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione dei titoli a causa del malfunzionamento del programma informatico

    La Corte ha ritenuto che la verifica a campione delle operazioni di calcolo effettuate dal programma informatico sia sufficiente, purché l'organo decidente possa verificare la logicità e la legittimità degli esiti. La scoperta di anomalie in alcune schede non invalida l'intero sistema di assegnazione dei punteggi.

  • Rigettato
    Irregolarità nella valutazione dei titoli di cultura

    La Corte ha ritenuto che la verifica a campione sia sufficiente e che il riscontro di anomalie in alcune schede non comprometta l'intero sistema di valutazione.

  • Accolto
    Valutazione di titoli non valutabili secondo il bando e le circolari

    La Corte ha accolto parzialmente le censure, riscontrando illegittimità nella valutazione di diversi titoli (corsi di informatica, lingue straniere, direttore di tiro, antincendio, ordine pubblico, pubblico ministero, responsabile PG, assistenza fiscale, seminari, ecc.) per diversi candidati, determinando una rideterminazione dei loro punteggi.

  • Accolto
    Mancata rideterminazione della posizione giuridica di alcuni commissari

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia implicitamente deciso di ampliare il numero dei posti disponibili e di mantenere le nomine originarie per alcuni candidati, creando una situazione di disparità. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto ad essere inserito in sovrannumero con decorrenza retroattiva.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del decreto di nomina a vice commissario

    La Corte ha accolto il ricorso, ordinando l'inserimento del ricorrente in sovrannumero nella graduatoria dei vincitori con retrodatazione della nomina a vice commissario e la conseguente ricostruzione della carriera.

  • Accolto
    Diritto all'inserimento nella graduatoria dei vincitori con decorrenza originaria

    A seguito dell'accoglimento delle censure relative alla valutazione dei titoli, il ricorrente è risultato avere un punteggio tale da sopravanzare diverse posizioni, determinando il suo diritto all'inserimento in sovrannumero nella graduatoria dei vincitori con retrodatazione della nomina.

  • Accolto
    Deteriore e pregiudizievole decorrenza della promozione a commissario

    La Corte ha ordinato la ricostruzione della carriera del ricorrente, includendo la retrodatazione della nomina a commissario, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/12/2025, n. 23984
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23984
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo