CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto dal Pubblico ministero, ha revocato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva concesso a RE ND, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, permesso premio di un giorno Osserva che, pur appartenendo i reati in esecuzione alla categoria di quelli "ostativi" ai sensi dell'art.
4-bis, Ord. pen., il Magistrato di sorveglianza non aveva esaminato il profilo della sussistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata né il pericolo di un loro ripristino L'istante, da parte sua, Penale Sent. Sez. 1 Num. 5954 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 non aveva fornito elementi utili a confortare la tesi della rescissione dei collegamenti con "Cosa nostra" né aveva presentato istanza volta al riconoscimento della collaborazione impossibile ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione ND, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base di un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata, in violazione degli artt. 30- ter Ord. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen. e seguendo un percorso argomentativo contradditorio e manifestamente illogico, aveva adottato la decisone sfavorevole al condannato senza effettuare le verifiche, omesse dal Magistrato di sorveglianza, sui presupposti per la concessione del permesso premio ossia l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di riallacciarli. Così operando, il Tribunale ha erroneamente interpretato la pronuncia della Corte costituzionale n. 243 del 2019. Tale sentenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente analiticamente richiamata, nell'eliminare la preclusione all'ammissibilità del permesso premio previsto dal combinato disposto degli artt.
4-bis, comma 1, e 58 ter Ord. pen. ha previsto in capo al detenuto un onere di allegazione limitato alle circostanze di fatto rientranti nella sua esperienza percettiva. ND, in quest' ottica, ha documentato di essere detenuto da oltre venti cinque anni nel corso dei qui aveva sempre tenuto una condotta rispettosa delle norme e partecipativa rispetto alle attività trattamentali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il beneficio previsto dall'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ha un carattere plurifunzionale. Oltre ad avere una specifica funzione pedagogico - propulsiva, quale parte integrante del trattamento di cui, come correttamente ricordato dal ricorrente, costituisce uno strumento cruciale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 1995), ha una funzione premiale, per la stretta subordinazione alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, ai fini della concessione dei permessi-premio, deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da 2 considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto;
in secondo luogo l'assenza di pericolosità sociale dello stesso;
in terzo luogo, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. 2. In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'autorità procedente. L'art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione sull'ordinamento penitenziario) prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale. Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi prima il parere del direttore dell'istituto e poi la decisione del magistrato di sorveglianza che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute. L'eventuale carenza della documentazione che l'istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e ancora prima l'omissione da parte dell'amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio. In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare o riformare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo. Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 3. L'individuata esigenza di completezza delle informazioni ai fini della decisione della domanda di permesso premio è divenuta ancora più pressante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 laddove l'istante sia un detenuto per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (così detti delitti ostativi di prima fascia) che non abbia o non possa collaborare con la giustizia. In questa ipotesi, in luogo di quella assoluta, che stava alla base dell'inibizione dell'accesso al beneficio nell'assetto normativo ritenuto contrastante con le norme della Carta, permane comunque la presunzione relativa, quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato sicché l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è subordinata alla avvenuta «acquisizione» di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La collaborazione utile e possibile non costituisce unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. In tali casi, pertanto, le verifiche devono estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei non solo ad escludere, in termini definitivi, l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma anche l'inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze concrete (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764, secondo la quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante per contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge può limitarsi ad allegare elementi fattuali potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio). Conformemente alle esigenze di raccordo istituzionale indicate nella stessa sentenza Corte cost. n. 253 del 2019, si impone sempre l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fermo restando che la valutazione in concreto degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (sent. Corte cost. n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono decisivamente basarsi sul suo atteggiamento soggettivo, l'accoglimento o meno dell'istanza dipende «dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza. È infatti a tale situazione che l'ordinamento non irragionevolmente è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superare quest'ultima» (sent. Corte cost. n. 20 del 2022). 4. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli non si è attenuto a quanto sopra rappresentato. Dopo avere dato atto che ND era stato condannato, tra gli altri, per associazione di stampo mafioso e ed omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, ha revocato il permesso premio senza minimamente soffermarsi sui rapporti del ND con la criminalità organizzata e sul pericolo attuale di riallacciarli, pur correttamente considerando l'esame di tale profilo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, decisivo per l'accesso al beneficio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Ha, infatti, ritenuto ostativa l'omessa allegazione da parte del detenuto di elementi sintomatici, in via diretta ed immediata, della cessazione di siffatto pericolo Si tratta di assunto erroneo perché come efficacemente precisato dalla sentenza di questa Prima Sezione penale n. 33743 del 14 luglio 2021, attraverso ampio richiamo agli arresti giurisprudenziali formatisi sul tema affine della valutazione della collaborazione impossibile, il richiedente il permesso premio "è tenuto ad illustrare gli elementi fattuali che abbiano concreta portata «antagonista» sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosità (ad es. l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) ma, a ben vedere, non può essere chiamato a "riferire" (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire la prova negativa "diretta" di una condizione relazionale, quale è il "pericolo di ripristino dei contatti". Il pericolo è, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico - spettante al giudice - su cui la parte può incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo. Ne segue che quando il detenuto alleghi circostanze di fatto che, tenuto conto della sua peculiare situazione personale ed in particolare del lungo ed ininterrotto periodo di detenzione sofferto, depongono nel senso contrario alla presunzione di pericolosità ostativa al beneficio, come la regolare condotta carceraria e la partecipazione positiva alle attività trattannentali, l'eventuale carenza di informazioni sui presupposti del beneficio non può ridondare automaticamente in suo danno, ma deve essere, in puntuale applicazione dei 5 principi enunciati in premessa, il giudice procedente a disporre le verifiche idonee a colmare le individuate mancanze istruttorie, decisive ai fini della pronunzia, in tema di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di pericolo del loro ripristino. 5. In conclusione deve disporsi l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, da compiere osservando i principi sopra enunciati e tenendo conto dei rilievi posti in evidenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto dal Pubblico ministero, ha revocato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva concesso a RE ND, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, permesso premio di un giorno Osserva che, pur appartenendo i reati in esecuzione alla categoria di quelli "ostativi" ai sensi dell'art.
4-bis, Ord. pen., il Magistrato di sorveglianza non aveva esaminato il profilo della sussistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata né il pericolo di un loro ripristino L'istante, da parte sua, Penale Sent. Sez. 1 Num. 5954 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 non aveva fornito elementi utili a confortare la tesi della rescissione dei collegamenti con "Cosa nostra" né aveva presentato istanza volta al riconoscimento della collaborazione impossibile ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione ND, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base di un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata, in violazione degli artt. 30- ter Ord. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen. e seguendo un percorso argomentativo contradditorio e manifestamente illogico, aveva adottato la decisone sfavorevole al condannato senza effettuare le verifiche, omesse dal Magistrato di sorveglianza, sui presupposti per la concessione del permesso premio ossia l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di riallacciarli. Così operando, il Tribunale ha erroneamente interpretato la pronuncia della Corte costituzionale n. 243 del 2019. Tale sentenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente analiticamente richiamata, nell'eliminare la preclusione all'ammissibilità del permesso premio previsto dal combinato disposto degli artt.
4-bis, comma 1, e 58 ter Ord. pen. ha previsto in capo al detenuto un onere di allegazione limitato alle circostanze di fatto rientranti nella sua esperienza percettiva. ND, in quest' ottica, ha documentato di essere detenuto da oltre venti cinque anni nel corso dei qui aveva sempre tenuto una condotta rispettosa delle norme e partecipativa rispetto alle attività trattamentali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il beneficio previsto dall'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ha un carattere plurifunzionale. Oltre ad avere una specifica funzione pedagogico - propulsiva, quale parte integrante del trattamento di cui, come correttamente ricordato dal ricorrente, costituisce uno strumento cruciale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 1995), ha una funzione premiale, per la stretta subordinazione alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, ai fini della concessione dei permessi-premio, deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da 2 considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto;
in secondo luogo l'assenza di pericolosità sociale dello stesso;
in terzo luogo, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. 2. In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'autorità procedente. L'art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione sull'ordinamento penitenziario) prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale. Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi prima il parere del direttore dell'istituto e poi la decisione del magistrato di sorveglianza che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute. L'eventuale carenza della documentazione che l'istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e ancora prima l'omissione da parte dell'amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio. In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare o riformare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo. Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 3. L'individuata esigenza di completezza delle informazioni ai fini della decisione della domanda di permesso premio è divenuta ancora più pressante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 laddove l'istante sia un detenuto per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (così detti delitti ostativi di prima fascia) che non abbia o non possa collaborare con la giustizia. In questa ipotesi, in luogo di quella assoluta, che stava alla base dell'inibizione dell'accesso al beneficio nell'assetto normativo ritenuto contrastante con le norme della Carta, permane comunque la presunzione relativa, quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato sicché l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è subordinata alla avvenuta «acquisizione» di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La collaborazione utile e possibile non costituisce unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. In tali casi, pertanto, le verifiche devono estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei non solo ad escludere, in termini definitivi, l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma anche l'inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze concrete (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764, secondo la quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante per contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge può limitarsi ad allegare elementi fattuali potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio). Conformemente alle esigenze di raccordo istituzionale indicate nella stessa sentenza Corte cost. n. 253 del 2019, si impone sempre l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fermo restando che la valutazione in concreto degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (sent. Corte cost. n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono decisivamente basarsi sul suo atteggiamento soggettivo, l'accoglimento o meno dell'istanza dipende «dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza. È infatti a tale situazione che l'ordinamento non irragionevolmente è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superare quest'ultima» (sent. Corte cost. n. 20 del 2022). 4. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli non si è attenuto a quanto sopra rappresentato. Dopo avere dato atto che ND era stato condannato, tra gli altri, per associazione di stampo mafioso e ed omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, ha revocato il permesso premio senza minimamente soffermarsi sui rapporti del ND con la criminalità organizzata e sul pericolo attuale di riallacciarli, pur correttamente considerando l'esame di tale profilo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, decisivo per l'accesso al beneficio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Ha, infatti, ritenuto ostativa l'omessa allegazione da parte del detenuto di elementi sintomatici, in via diretta ed immediata, della cessazione di siffatto pericolo Si tratta di assunto erroneo perché come efficacemente precisato dalla sentenza di questa Prima Sezione penale n. 33743 del 14 luglio 2021, attraverso ampio richiamo agli arresti giurisprudenziali formatisi sul tema affine della valutazione della collaborazione impossibile, il richiedente il permesso premio "è tenuto ad illustrare gli elementi fattuali che abbiano concreta portata «antagonista» sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosità (ad es. l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) ma, a ben vedere, non può essere chiamato a "riferire" (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire la prova negativa "diretta" di una condizione relazionale, quale è il "pericolo di ripristino dei contatti". Il pericolo è, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico - spettante al giudice - su cui la parte può incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo. Ne segue che quando il detenuto alleghi circostanze di fatto che, tenuto conto della sua peculiare situazione personale ed in particolare del lungo ed ininterrotto periodo di detenzione sofferto, depongono nel senso contrario alla presunzione di pericolosità ostativa al beneficio, come la regolare condotta carceraria e la partecipazione positiva alle attività trattannentali, l'eventuale carenza di informazioni sui presupposti del beneficio non può ridondare automaticamente in suo danno, ma deve essere, in puntuale applicazione dei 5 principi enunciati in premessa, il giudice procedente a disporre le verifiche idonee a colmare le individuate mancanze istruttorie, decisive ai fini della pronunzia, in tema di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di pericolo del loro ripristino. 5. In conclusione deve disporsi l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, da compiere osservando i principi sopra enunciati e tenendo conto dei rilievi posti in evidenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente