Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
L'adesione della Romania alla Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007 non determina la liceità del reato di reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso commesso, prima di tale data, da cittadino rumeno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2012, n. 27628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27628 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/06/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 614
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 33960/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI IA N. IL 04/05/1972;
avverso la sentenza n. 210/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Uditi in pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero nella persona del dott. VIOLA Alfredo Pompeo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- l'avv.to Massimo Garofalo, difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 novembre 2006 il Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava CI IA colpevole del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, commesso in Comiso il 4 novembre 2006 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena, ridotta per il rito e condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Il 10 novembre 2010 la Corte d'appello di Catania confermava la decisione di primo grado, appellata dall'imputato.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l'imputato, dopo essere stato espulso in data 16 agosto 2006 in esecuzione del provvedimento del Prefetto di Ragusa, era stato sorpreso nel territorio dello Stato in data 4 novembre 2006.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione con riferimento all'omessa considerazione dell'avvenuta entrata della Romania, proprio paese d'origine, nell'Unione Europea a far data dall'1 gennaio 2007 con la conseguente cessazione della condizione di soggetto extracomunitario;
pertanto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte d'Appello avrebbe dovuto proscioglierlo o comunque motivare le ragioni del dissenso rispetto alla prospettazione della medesima argomentazione, sviluppata nel corso dell'udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La questione della sottoposizione a punizione ai sensi del D.Lgs. n.286del 1998, art. 13, comma 13, dei soggetti immigrati nel territorio nazionale da paesi che soltanto in seguito hanno fatto parte dell'Unione Europea è stata già risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 27 settembre 2007, nr. 2451, rv. 238197, P.G. in proc. Magera;
tale pronuncia, ancorché riguardante la diversa fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, comma 5 ter, ha espresso considerazioni di valenza più generale,
applicabili anche al delitto ascritto al ricorrente, con le quali ha confermato la punibilità dei comportamenti posti in essere in violazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione, tenuti dai cittadini rumeni prima dell'ingresso della Romania nella U.E.. A tale orientamento questo collegio ritiene di adeguarsi in ragione del fatto che, pur essendo ormai consentita la libera circolazione dei cittadini rumeni nei paesi della Comunità Europea e pur essendo cessata la loro condizione personale di "extracomunitari" a far data dall'1 gennaio 2007, non è automaticamente venuta meno l'antigiuridicità della pregressa condotta di violazione dell'ordine di allontanamento o del divieto di reingresso dopo l'espulsione, rimasta immutata per il periodo in cui erano in vigore tali divieti a seguito di espulsione. Non è, infatti, intervenuta alcuna legge che abbia modificato la fattispecie criminosa, privando di rilievo penale la precedente condotta poiché la norma incriminatrice è rimasta invariata, mentre la ratifica del Trattato di adesione all'Unione Europea non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all'art. 2 c.p., comma 2 e la qualifica di cittadino extracomunitario opera quale mero presupposto della condotta, che può riflettersi sulla rilevanza penale del fatto concreto, ma senza concorrere a delineare il precetto penale delle diverse disposizioni del T.U. sull'immigrazione, rimasto inalterato (Cass. Sez. 1, 11.1.2007, Ferlazzo, rv. 236028; sez. 1, 30.10.2007, n. 6392, rv. 239074, Giampaolo, sez. 1, 5.06.2008, n. 23557, rv. 240196. PG in proc. Buzdugan).
Inoltre, a conclusioni difformi non può pervenirsi nemmeno in considerazione della nota pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea 28.04.2011 nella causa El Dridi, la quale ha affermato l'incompatibilità della disciplina italiana in materia di immigrazione, contenuta nel D.Lgs. n. 286del 1998, art. 13, con le previsioni della Direttiva Europea n. 115/2008, divenuta direttamente efficace nell'ordinamento nazionale a partire dalla data del 25 ottobre 2008 a seguito della scadenza del termine per l'adeguamento. In particolare, sebbene l'art. 11, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisca "la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera i cinque anni" e la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, nel prevedere il più ampio lasso temporale di anni dieci, si ponga in contrasto con tale previsione, imponendo la sua disapplicazione e la riconduzione del limite di operatività del divieto ad un periodo in ogni caso non superiore a cinque anni (Cass., sez. 1^, 13.02.2012, n. 12220, rv. 252214, Sanchez Sanchez), qualora la condotta di reingresso sia intervenuta entro il quinquennio dall'espulsione e prima dell'adesione all'Unione Europea del paese d'origine del soggetto agente, il fatto conserva immutato il proprio disvalore penale e resta incriminato penalmente, non potendo trovare applicazione l'art. 2 cod. pen., ne' farsi applicazione retroattiva delle norme che hanno modificato lo status personale dei cittadini rumeni.
Il ricorso va quindi dichiarato infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012