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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034828869000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7590/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034828869000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2010-2011-2012, notificata il 5.11.2024.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, la maturata prescrizione delle pretese creditorie e il vizio di motivazione per l'omessa allegazione degli atti indicati.
L' AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva confermando la correttezza del proprio operato.
L'ATO ME 1, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici.
Successivamente, con memoria di replica depositata in atti, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92 nei confronti dell'AdER evidenziando che quest'ultima aveva depositato documenti sanza la dichiarazione dell'attestazione di conformità all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente l'eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell'AdER è fondata in quanto nel caso di specie ricorre la violazione del disposto normativo di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, decreto legislativo n.
546/92 in relazione alla produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione prodotta inutilizzabile ai fini della presente decisione in quanto la norma citata prevede che “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Ciò precisato, dall'esame della documentazione prodotta dall'ATO non si evince l'interruzione della prescrizione eccepita dal ricorrente.
Invero sebbene l'ATO ha notificato le fatture e successivamente l'intimazione di pagamento del 2016 (cfr. doc. in atti) tuttavia, manca la prova della avvenuta e regolare notifica dell'intimazione del 2019; conseguentemente dal 2016 al 2024 il credito deve ritenersi prescritta.
Le spese di lite sono compensate con l 'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di spese di lite la somma di € 950,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034828869000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7590/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034828869000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2010-2011-2012, notificata il 5.11.2024.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, la maturata prescrizione delle pretese creditorie e il vizio di motivazione per l'omessa allegazione degli atti indicati.
L' AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva confermando la correttezza del proprio operato.
L'ATO ME 1, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici.
Successivamente, con memoria di replica depositata in atti, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92 nei confronti dell'AdER evidenziando che quest'ultima aveva depositato documenti sanza la dichiarazione dell'attestazione di conformità all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente l'eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell'AdER è fondata in quanto nel caso di specie ricorre la violazione del disposto normativo di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, decreto legislativo n.
546/92 in relazione alla produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione prodotta inutilizzabile ai fini della presente decisione in quanto la norma citata prevede che “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Ciò precisato, dall'esame della documentazione prodotta dall'ATO non si evince l'interruzione della prescrizione eccepita dal ricorrente.
Invero sebbene l'ATO ha notificato le fatture e successivamente l'intimazione di pagamento del 2016 (cfr. doc. in atti) tuttavia, manca la prova della avvenuta e regolare notifica dell'intimazione del 2019; conseguentemente dal 2016 al 2024 il credito deve ritenersi prescritta.
Le spese di lite sono compensate con l 'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di spese di lite la somma di € 950,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca