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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1636/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2532/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TYXCRM200070 REC.CREDITO.IMP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/3/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero credito n. TYXCRM200070 notificato in data 8/11/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 18.418,00 a titolo di recupero credito di imposta anno 2014. Il ricorso veniva accolto con sentenza 2532/2022 del 8/11/2022 mediante la quale si reputava omessa la prova della delega in capo al firmatario dell'atto.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, assumendo e documentando l'esistenza della delega e la correttezza e legittimità del recupero.
Non si costituiva Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega, peraltro già respinta con la sentenza appellata.
L'avviso risulta sottoscritto dal capo team E2 “su delega del direttore provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292).
Quanto al resto deve confermarsi la legittimità del recupero del credito, non esposto in dichiarazione al quadro RU e correttamente motivato l'atto, che specifica le ragioni del recupero.
L'appello, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'atto impugnato.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2532/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TYXCRM200070 REC.CREDITO.IMP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/3/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero credito n. TYXCRM200070 notificato in data 8/11/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 18.418,00 a titolo di recupero credito di imposta anno 2014. Il ricorso veniva accolto con sentenza 2532/2022 del 8/11/2022 mediante la quale si reputava omessa la prova della delega in capo al firmatario dell'atto.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, assumendo e documentando l'esistenza della delega e la correttezza e legittimità del recupero.
Non si costituiva Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega, peraltro già respinta con la sentenza appellata.
L'avviso risulta sottoscritto dal capo team E2 “su delega del direttore provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292).
Quanto al resto deve confermarsi la legittimità del recupero del credito, non esposto in dichiarazione al quadro RU e correttamente motivato l'atto, che specifica le ragioni del recupero.
L'appello, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'atto impugnato.