Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1636
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa prova della delega in capo al firmatario dell'atto

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di delega, affermando che l'allegazione della delega non è prevista da alcuna norma come condizione di validità dell'atto. Inoltre, l'attestazione dell'esistenza della delega nell'avviso di accertamento fa fede fino a querela di falso. L'amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma. Il funzionario competente può delegare la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1636
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo