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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1450/2025 proposta in via congiunta da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in NG BA (RM); E
(c.f. ), nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente. Entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Leonardo Brasca e dall'Avv. Elvira Squillace.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 atteso che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NG BA in data 28.11.2022, ha raccolto l'accordo di separazione personale ex art. 12 L. 162/2014, iscritto negli atti del richiamato Comune al n. 87, Parte 2, Serie C, anno 2022 e l'accordo di separazione è stato di poi confermato in data 30.12.2022 e l'atto di conferma accordo di separazione è stato iscritto al n. 92, Parte 2, Serie C, anno 2022; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in NG BA in data 5 maggio 1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune nell'anno 1990, Numero 6, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: 1. Assegnazione della casa familiare: La casa familiare sita in NG BA, Via Santo Stefano n. 135, rimarrà assegnata alla SI.ra , che proseguirà a convivere in Controparte_1 essa con il figlio maggiorenne . Persona_1
2. Rapporti economici: I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile.
Quale elemento funzionale e indispensabile per la definizione della crisi familiare, le parti confermano l'accordo traslativo immobiliare e pattuiscono che il SI. Parte_1
, entro due mesi dalla pronuncia del provvedimento di scioglimento del
[...] matrimonio, cederà la nuda proprietà dell'immobile sito in NG BA (RM) alla Via Santo Stefano n. 135 (censito al N.C.E.U. del richiamato comune al foglio n. 17, part. 412, sub 1 e 2) al figlio , e contestualmente cederà il diritto di abitazione sul Persona_1 medesimo immobile alla SI.ra . Controparte_1
3. Figlio maggiorenne: Essendo il figlio maggiorenne e non Persona_1 economicamente dipendente, non si prevede alcuna regolamentazione del diritto di visita, essendo egli libero di determinarsi nei rapporti con entrambi i genitori.
4. Rapporti patrimoniali pregressi: Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica e, ad eccezione di quanto pattuito, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, rilasciandosi reciprocamente il più ampio consenso per il rilascio del passaporto. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Civitavecchia, 8.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1450/2025 proposta in via congiunta da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in NG BA (RM); E
(c.f. ), nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente. Entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Leonardo Brasca e dall'Avv. Elvira Squillace.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 atteso che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NG BA in data 28.11.2022, ha raccolto l'accordo di separazione personale ex art. 12 L. 162/2014, iscritto negli atti del richiamato Comune al n. 87, Parte 2, Serie C, anno 2022 e l'accordo di separazione è stato di poi confermato in data 30.12.2022 e l'atto di conferma accordo di separazione è stato iscritto al n. 92, Parte 2, Serie C, anno 2022; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in NG BA in data 5 maggio 1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune nell'anno 1990, Numero 6, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: 1. Assegnazione della casa familiare: La casa familiare sita in NG BA, Via Santo Stefano n. 135, rimarrà assegnata alla SI.ra , che proseguirà a convivere in Controparte_1 essa con il figlio maggiorenne . Persona_1
2. Rapporti economici: I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile.
Quale elemento funzionale e indispensabile per la definizione della crisi familiare, le parti confermano l'accordo traslativo immobiliare e pattuiscono che il SI. Parte_1
, entro due mesi dalla pronuncia del provvedimento di scioglimento del
[...] matrimonio, cederà la nuda proprietà dell'immobile sito in NG BA (RM) alla Via Santo Stefano n. 135 (censito al N.C.E.U. del richiamato comune al foglio n. 17, part. 412, sub 1 e 2) al figlio , e contestualmente cederà il diritto di abitazione sul Persona_1 medesimo immobile alla SI.ra . Controparte_1
3. Figlio maggiorenne: Essendo il figlio maggiorenne e non Persona_1 economicamente dipendente, non si prevede alcuna regolamentazione del diritto di visita, essendo egli libero di determinarsi nei rapporti con entrambi i genitori.
4. Rapporti patrimoniali pregressi: Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica e, ad eccezione di quanto pattuito, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, rilasciandosi reciprocamente il più ampio consenso per il rilascio del passaporto. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Civitavecchia, 8.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone