Sentenza 13 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2022, proposto dalle signore -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Giorgio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione della nullità o l’annullamento
del decreto n. 0-OMISSIS--cs del -OMISSIS-, notificato alle ricorrenti in data 27.06.2022, e di ogni altro presupposto, connesso e successivo, con il quale è stata respinta l’istanza presentata il 29.09.2008 dal defunto -OMISSIS- -OMISSIS-, per elusione o quantomeno per violazione dei giudicati;
e per l’emissione di una pronuncia che assicuri piena e concreta soddisfazione dell’interesse sostanziale riconosciuto dai giudicati e, quindi, per la determinazione in concreto dei diritti spettanti alle ricorrenti, sia iure proprio che iure hereditatis , con pronuncia di condanna idonea a soddisfare le pretese della parte vittoriosa che applichi le norme civilistiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. DA De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- si sono rivolte a questo Tribunale amministrativo regionale nella loro riferita qualità di eredi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, già appartenente al Corpo forestale dello Stato e alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, successivamente alla soppressione del Corpo, all’Arma dei Carabinieri – Ministero della difesa.
2. – Gli antefatti della vicenda oggetto del presente giudizio, così come evincibili dalla documentazione versata in atti, possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
2.1. – In data 21.02.2025 la Questura di -OMISSIS- trasmetteva al Comando del Corpo forestale dello Stato una comunicazione di notizia di reato nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per i delitti di tentata violazione di domicilio (artt. 614 e 56 c.p.) e di minaccia grave (art. 339, co. 1, c.p.).
Con decreto del 4.03.2005, notificato all’interessato il 5.03.2005, il Capo del Corpo forestale dello Stato disponeva nei confronti dell’interessato la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91, co. 1, del d.P.R. n. 3/1957 per la particolare gravità del reato ipotizzato.
In data 22.03.2025, essendo stato archiviato il procedimento penale in relazione al reato di tentata violazione di domicilio, il provvedimento di sospensione cautelare veniva revocato e, ciononostante, gli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione venivano corrisposti dall’Amministrazione al sig. -OMISSIS- soltanto il 9.07.2007.
2.2. – A causa della situazione conflittuale creatasi nell’ambiente lavorativo per le vicende sopra indicate, il sig. -OMISSIS- cominciava a soffrire di ipertensione e disturbi dell’umore e del sonno, finendo per sviluppare una grave malattia psichiatrica.
2.3. – In data 29.09.2008, il sig. -OMISSIS- faceva istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ disturbo dell’adattamento in situazione lavorativa caratterizzata anamnesticamente dalla presenza di rilievi avversativi ” e di corresponsione dell’equo indennizzo.
2.4. – Con verbale del 8.06.2009, la Commissione medica ospedaliera di La Spezia diagnosticava all’interessato l’infermità “ pregresso disturbo dell’adattamento ”, ma dichiarava la patologia non ascrivibile ad alcuna categoria ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo.
2.5. – Con parere del 8.10.2012, il Comitato per la verifica delle cause di servizio riteneva la patologia sofferta dall’interessato non dipendente da causa di servizio in ragione della insussistenza di documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorire la sua insorgenza e a porsi rispetto ad essa quali cause efficienti e determinanti.
2.6. – Quindi, con decreto del 20.12.2012, l’Amministrazione negava la dipendenza da causa di servizio della patologia “ pregresso disturbo dell’adattamento ” e respingeva l’istanza di equo indennizzo.
2.7. – Nelle more del procedimento, in data 22.05.2010, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- si toglieva la vita con l’arma di ordinanza.
2.8. – Le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, madre e sorella del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, impugnavano il provvedimento di rigetto dell’istanza di equo indennizzo dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, il quale, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, annullava il decreto per difetto di istruttoria, in ragione della mancata considerazione dell’astratta suscettibilità del forte stress al quale era stato sottoposto il sig. -OMISSIS- in ambiente lavorativo ad avere risvolti patologici potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio sulla dipendenza della patologia da causa di servizio.
2.9. – Con parere del 9.02.2021, il Comitato per la verifica delle cause di servizio confermava il giudizio di non dipendenza della patologia da causa di servizio.
Quindi, con decreto del 15.04.2021, l’istanza di concessione dell’equo indennizzo veniva nuovamente respinta.
2.10. – Le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- proponevano allora ricorso in ottemperanza dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale al fine di ottenere la dichiarazione della nullità del decreto del 15.04.2021 e l’adozione, anche in sostituzione dell’Amministrazione, di tutti i provvedimenti necessari per assicurare il godimento dei diritti e dei benefici previsti dalla legge « sotto forma di equo indennizzo, rendita o pensione, o in altro modo ».
2.11. – Con sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale accoglieva il ricorso e, in applicazione del principio del c.d. “ one shot temperato”, dichiarava « nel caso di specie come riconosciuta la causa di servizio sostituendosi al Comitato centrale di verifica », demandando all’Amministrazione tutte le statuizioni consequenziali.
2.12. – La sentenza appena citata veniva impugnata dall’Amministrazione dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva l’appello.
3. – Con decreto del -OMISSIS-, notificato il 27.06.2022, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, pur riconoscendo, in conformità alla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 2021, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, respingeva nuovamente l’istanza di equo indennizzo, « CONSIDERATO che per le infermità ascrivibili a nessuna categoria non può darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo ».
4. – Con ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. notificato il 23.09.2022 e depositato il 7.10.2022, le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- si sono nuovamente rivolte a questo Tribunale amministrativo regionale e hanno chiesto che sia dichiarata la nullità del decreto del -OMISSIS- per elusione o violazione del giudicato, per omessa motivazione e per eccesso di potere.
Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al « risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, e quindi “iure proprio” a titolo di danno parentale e morale, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in una somma non inferiore, con riferimento all’epoca degli eventi, ad € 130.000,00 in favore della madre -OMISSIS- -OMISSIS- ed € 80.000,00 in favore della sorella -OMISSIS- -OMISSIS- ed, inoltre, con liquidazione equitativa a titolo di danno tanatologico, danno biologico e morale da perdita della vita, e quindi iure hereditatis, in base all’età ed al reddito del defunto, applicando, se nel caso, le tabelle di Milano; ed ancora, in riferimento ai danni subiti dal -OMISSIS- durante il servizio e prima della morte, Piaccia alla Ecc.ma Corte liquidarsi, in via equitativa, € 100.000,00 per danno biologico pluridimensionale, comprendente anche la componente del danno psichico e psicologico con la massima personalizzazione del danno ed, inoltre, € 25.000,00 per riduzione delle chances di avanzamento di carriera, considerate le gravissime condotte vessatorie e denigratorie anche dell’onore e del decoro, poste in essere dal Patrone ai danni del -OMISSIS- stesso ».
5. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ha evidenziato che con il provvedimento del -OMISSIS- è stata riconosciuta, in conformità alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, la dipendenza da causa di servizio della patologia “ pregresso disturbo dell’adattamento ” e che, ciononostante, l’istanza di equo indennizzo è stata rigettata in ragione del fatto che la Commissione medica ospedaliera, nel verbale del 8.06.2009, ha ritenuto l’infermità non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al d.P.R. n. 834/1981.
6. – Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, questo Tribunale amministrativo regionale, rilevato che le domande sulle quali il giudice amministrativo si è pronunciato (con le sentenze di questo TAR n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e con quella del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) attengono al solo profilo del mancato riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, spettando all’Amministrazione gli adempimenti consequenziali in ordine alla spettanza dei benefici di legge (cfr. sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), ha respinto la domanda di ottemperanza.
Con la stessa sentenza, questo Tribunale, rilevata l’estraneità al perimetro del giudicato della domanda relativa al risarcimento del danno e, cionondimeno, considerata quest’ultima come introduttiva di un nuovo giudizio da trattarsi in udienza pubblica, ha disposto la prosecuzione della causa con rito ordinario.
7. – La sentenza non definitiva è stata impugnata dalle ricorrenti dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto l’appello.
8. – In vista della discussione della domanda relativa al risarcimento dei danni, le ricorrenti hanno depositato memorie.
9. – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, come da verbale, il collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle domande di risarcimento dei danni patiti iure proprio dalle ricorrenti.
La causa è stata quindi discussa ed è stata infine trattenuta in decisione.
10. – Ai fini della decisione della causa si impone preliminarmente di ricostruire in modo rigoroso il petitum e la causa petendi delle domande fatte valere in giudizio.
Le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- si sono rivolte a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere la declaratoria della nullità, per violazione o elusione del giudicato, del decreto del -OMISSIS-, con il quale l’Amministrazione resistente ha per la terza volta rigettato l’istanza, originariamente proposta dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, volta alla concessione dell’equo indennizzo in relazione alla patologia “ pregresso disturbo dell’adattamento ”.
Il nuovo diniego è fondato non più sul disconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, profilo superato per effetto delle sentenze amministrative cui si è fatto sopra riferimento, ma sull’autonoma circostanza della non ascrivibilità dell’infermità lamentata ad alcuna delle patologie di cui alle tabelle A e B allegate al d.P.R. n. 834/1981, così come stabilito dalla Commissione medica ospedaliera di La Spezia con il verbale del 8.06.2009.
É per questa ragione che questo Tribunale, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (confermata con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-), ha respinto la domanda di ottemperanza proposta dalle odierne ricorrenti.
Come si è visto, con il loro ricorso le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno inoltre chiesto, quale conseguenza della dichiarazione della nullità del decreto del -OMISSIS-, quello che, secondo quanto si legge nell’atto introduttivo, era l’« unico provvedimento (…) che la Amministrazione poteva (…) adottare », ovvero « l’accoglimento dei diritti vantati dalle ricorrenti sia “iure proprio” che “iure hereditatis” con la conseguente quantificazione di tali spettanze ».
In altri termini, secondo la suesposta prospettazione, la pretesa azionata dalle ricorrenti, consistente (non già nei benefici per legge collegati alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, bensì) nel risarcimento del danno nelle sue diverse articolazioni prospettate a pag. 10 del ricorso introduttivo, sarebbe fondata sulla nullità, per elusione o violazione del giudicato, del decreto del -OMISSIS-.
11. – Occorre a questo punto considerare che questo Tribunale, nella sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del 2023, ha già rilevato che con il decreto del -OMISSIS-, l’Amministrazione, pur riconoscendo la dipendenza della patologia da causa di servizio, ha rigettato l’istanza di equo indennizzo in ragione del carattere non nominato della stessa patologia (ovvero della sua non ascrivibilità alle tabelle di cui al d.P.R. n. 834/1981), profilo rispetto al quale – occorre sottolineare – le ricorrenti non hanno formulato alcuna censura né nel ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, né nei ricorsi precedenti.
La stessa sentenza, nel rigettare la domanda di ottemperanza (ovvero di dichiarazione della nullità degli atti impugnati), evidenzia che le domande sulle quali il giudice amministrativo si è pronunciato riguardavano soltanto l’aspetto del riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio ai fini della spettanza dei benefici di legge derivanti da tale acclaramento, e non anche il risarcimento del danno, profilo estraneo al giudicato e dunque non suscettibile di ottemperanza.
12. – Quanto appena ribadito porta a circoscrivere l’oggetto residuo del contendere alle domande risarcitorie formulate dalle ricorrenti, che, riprendendo testualmente le conclusioni del ricorso introduttivo, possono distinguersi in relazione alle diverse qualificazioni dei danni con esse azionati, ovvero:
a) « i danni patiti, patrimoniali e non, e quindi “iure proprio” a titolo di danno parentale e morale, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in una somma non inferiore, con riferimento all’epoca degli eventi, ad € 130.000,00 in favore della madre -OMISSIS- -OMISSIS- ed € 80.000,00 in favore della sorella -OMISSIS- -OMISSIS- »;
b) i pregiudizi, « inoltre, con liquidazione equitativa a titolo di danno tanatologico, danno biologico e morale da perdita della vita, e quindi iure hereditatis, in base all’età ed al reddito del defunto, applicando, se nel caso, le tabelle di Milano »;
c) infine, i « danni subiti dal -OMISSIS- durante il servizio e prima della morte », quantificati
c1) « in via equitativa, [in] € 100.000,00 per danno biologico pluridimensionale, comprendente anche la componente del danno psichico e psicologico con la massima personalizzazione del danno »,
c2) « ed, inoltre, € 25.000,00 per riduzione delle chances di avanzamento di carriera, considerate le gravissime condotte vessatorie e denigratorie anche dell’onore e del decoro, poste in essere dal Patrone ai danni del -OMISSIS- stesso ».
13. – La distinzione tra le diverse tipologie di pregiudizio di cui in questa sede si chiede il ristoro – che, si ripete, segue la formulazione letterale delle conclusioni del ricorso introduttivo – consente, in primo luogo, di fissare il perimetro entro il quale può legittimamente esercitarsi la giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Come rilevato dal collegio nel corso della discussione nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, infatti, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui è richiesto (v. supra , punto 12, lett. a) ) il risarcimento dei danni asseritamente patiti iure proprio dalle ricorrenti.
Richiamando quanto recentemente stabilito da questa stessa sezione in relazione ad un’analoga domanda (cfr. TAR Toscana, sez. I, 12 gennaio 2026, n. 37), secondo il consolidato orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2014, n. 9573; Id., 6 marzo 2009, n. 5468), « nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
L’accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l’art. -OMISSIS-7 o l’art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d’essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850) ».
L’azione risarcitoria proposta dagli attori iure proprio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché, da un lato, i proponenti erano estranei al rapporto di impiego del loro congiunto e, al tempo stesso, l’art. 63, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego.
Solo l’azione proposta dagli attori iure hereditatis appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la stessa è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle cautele necessarie a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, a condizione che gli stessi siano stati arrecati al congiunto, prima del decesso, e siano poi transitati nel patrimonio degli aventi causa, iure successionis : in questi casi, infatti, la condotta dell’amministrazione non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego pubblico, ma costituisce violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro in base all’art. -OMISSIS-7 c.c. e va ricondotta perciò ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale.
14. – Deve a questo punto stabilirsi a quale titolo le ricorrenti pretendono dall’Amministrazione resistente il risarcimento dei danni ( sub b) e c) del punto 12) in relazione ai quali il giudice amministrativo può pronunciarsi.
Al riguardo, gli atti delle istanti non appaiono particolarmente perspicui, giacché:
i) per un verso, sembrano qualificare detti danni come la conseguenza del rigetto della domanda di concessione dell’equo indennizzo (si veda in questo senso quanto argomentato a pag. 9 del ricorso introduttivo, laddove, dalla sostenuta nullità del diniego di equo indennizzo del -OMISSIS- per elusione o violazione del giudicato, le ricorrenti fanno discendere che «[ l ] ’unico provvedimento dunque che la Amministrazione poteva, infatti, adottare non poteva che coincidere con l’accoglimento dei diritti vantati dalle ricorrenti sia “iure proprio” che “iure hereditatis” con la conseguente quantificazione di tali spettanze »);
ii) per altro verso, legano i danni di cui chiedono il ristoro alle « gravissime condotte vessatorie e denigratorie anche dell’onore e del decoro, poste in essere dal Patrone ai danni del -OMISSIS- » (pag. 10 del ricorso introduttivo, in cui peraltro a tali circostanze è eziologicamente riferita solo la riduzione delle chances di avanzamento di carriera) e agli « atti lesivi dei diritti spettanti il -OMISSIS- parte lesa per una serie di atti illeciti / illegittimi, sia omissivi che commissivi, quali l’illegittimo provvedimento di sospensione dal servizio, il ritardo nella mancata reintegra, la sospensione degli emolumenti dovuti, il ritardo nel riconoscerli » (pag. 2 della memoria del 22.12.2025), lasciando con ciò intendere che il fondamento della pretesa risarcitoria risiederebbe in condotte mobbizzanti ipoteticamente poste in essere dal Capo del Corpo forestale dello Stato nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
15. – Sennonché, laddove fondate sul rigetto della domanda di concessione dell’equo indennizzo, le domande risarcitorie proposte dalle ricorrenti non potrebbero che ritenersi infondate in ragione della dirimente circostanza che il diniego dell’equo indennizzo del -OMISSIS- si basa, come si è visto, non più sul disconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, ma sull’autonoma circostanza della non ascrivibilità dell’infermità lamentata ad alcuna delle patologie di cui alle tabelle A e B allegate al d.P.R. n. 834/1981, così come stabilito dalla Commissione medica ospedaliera di La Spezia con il verbale del 8.06.2009.
Su tale autonoma motivazione del diniego del riconoscimento dell’equo indennizzo, come già evidenziato, le ricorrenti non hanno formulato alcuna censura né nel ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, né nei ricorsi precedenti.
Ne discende che, se anche volessero interpretarsi gli atti delle ricorrenti nel senso di fondare la pretesa risarcitoria sul mancato riconoscimento dell’equo indennizzo, anche prescindendo dal fatto che i danni di cui concretamente è chiesto il ristoro non hanno alcuna attinenza al beneficio economico appena citato, la domanda dovrebbe essere respinta per mancanza della prova dell’ingiustizia del danno.
16. – Quanto, invece, all’ipotesi del mobbing devono farsi le osservazioni che seguono.
16.1. – In linea generale, come ritenuto dalla giurisprudenza, anche amministrativa, con riguardo ai presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per mobbing occorre evidenziare che:
a) « l’elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori, danno luogo al c.d. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi danno origine al c.d. mobbing orizzontale, comportamenti che possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando risultino avere l’unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinare il suo isolamento (fisico, morale e psicologico), all’interno del contesto lavorativo; l’elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore; pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing, è rilevante, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro » (CGARS, sez. giur., 1 dicembre 2025, n. 962; Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2025, n. 348); si deve infatti dimostrare la sussistenza di « un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l’esistenza di un’ipotesi di mobbing laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l’ esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno » (Cons. Stato, sez. II, 19 dicembre 2022, n. 11050; Id., 16 luglio 2022, n. 4982; Id., 11 aprile 2022, n. 2661);
b) « la sussistenza di un comportamento della p.a. che integri gli estremi del mobbing, soprattutto in ambito militare e paramilitare, necessita di essere provata con particolare rigore. Citando la giurisprudenza più recente, la difesa erariale afferma, condivisibilmente, che ai fini della configurabilità della condotta integrativa del mobbing necessitano: a) una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio » (CGARS, sez. giur., 19 settembre 2024, n. 707), elementi, questi, « che il lavoratore ha l’onere di provare in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell’intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla » (Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2021, n. 6079, che richiama anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2017, n. 26684) .
c) « il mobbing per distinguersi dalle mere situazioni di conflittualità interpersonali che sovente caratterizzano gli ambienti di lavoro (sia privati che pubblici) richiede l’unitaria ed intenzionale finalizzazione di tali comportamenti allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità con ciò determinando una sofferenza che si concreta in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e, in particolare, sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica » (CGARS, sez. giur., 18 settembre 2023, n. 586);
d) in particolare, « i procedimenti disciplinari di per sé non sono automaticamente indice di una condotta persecutoria del datore di lavoro, nemmeno nel caso in cui i relativi provvedimenti siano stati dichiarati illegittimi dal giudice, assumendo rilievo solo nel caso in cui risultino strumentalmente preordinati ad un disegno persecutorio o di abuso » (Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3982);
e) « costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni – di vario tipo ed entità – al dipendente medesimo; per la sussistenza del mobbing è necessario, dunque, sotto il profilo soggettivo, il dolo del datore di lavoro, da intendersi nell’accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio dipendente; l’onere della prova dell’animus nocendi – anche se suscettibile di essere soddisfatto mediante presunzioni fondate sulle caratteristiche dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro –, grava sul dipendente, pur facendosi valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, essendo un elemento fondante la stessa illiceità in termini di mobbing della condotta datoriale. In particolare, la ricostruzione giurisprudenziale del mobbing richiede alla vittima di provare il dolo del mobber » (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4471).
f) in sede civile, in materia di responsabilità da mobbing , è stato stabilito che « incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’art. -OMISSIS-7 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici » (Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21682).
16.2. – La vicenda che ha portato alla sospensione dal servizio del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha avuto origine da una comunicazione di notizia di reato trasmessa il 21.02.2005 dalla Questura di -OMISSIS- per i delitti di tentata violazione di domicilio (artt. 614 e 56 c.p.) e di minaccia grave (art. 339, co. 1, c.p.).
Avuta conoscenza della notizia di reato e considerata la gravità della fattispecie ipotizzata, con decreto del 4.03.2005, notificato il 5.03.2005, il Capo del Corpo forestale dello Stato disponeva nei confronti dell’interessato la sospensione cautelare dal servizio.
In data 16.03.2005 il legale del sig. -OMISSIS- comunicava all’Amministrazione l’intervenuta archiviazione del procedimento penale relativo all’ipotesi di tentata violazione di domicilio per improcedibilità del reato, non avendo la parte offesa presentato querela nei termini.
Faceva seguito, in data 22.03.2005, il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato di revoca della sospensione dal servizio. Con lo stesso atto si comunicava all’interessato che la posizione giuridica ed economica relativa al periodo di sospensione sarebbe stata definita con successivo provvedimento, da emanarsi all’esito del procedimento penale e dell’eventuale procedimento amministrativo.
Con successiva nota del 6.07.2005, l’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato evidenziava al Comando provinciale e al Comando regionale che l’archiviazione era stata disposta solo in relazione al procedimento per tentata violazione di domicilio, per il quale non era presentata nei termini la querela della persona offesa, mentre non risultavano essere state assunte decisioni in ordine all’ipotesi di reato di minaccia grave.
In data 13.01.2006 il Comandante provinciale del Corpo forestale proponeva all’Ispettorato generale di “chiudere” la pratica e di corrispondere all’interessato gli emolumenti trattenuti durante il periodo di sospensione.
Secondo quanto riferito dalle ricorrenti, solo in data 9.07.2007 sarebbero stati restituiti gli emolumenti trattenuti durante la sospensione dal servizio, essendo emerso che non era pendente alcun procedimento penale a carico dell’interessato.
16.3. – Applicando le superiori coordinate ermeneutiche ai fatti ai quali si è appena fatto riferimento, quali desumibili dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente, deve concludersi che la pretesa risarcitoria avanzata con il ricorso è infondata.
La sospensione cautelare dal servizio – peraltro mai impugnata né contestata dal suo destinatario – ha tratto la sua ragionevole giustificazione nella gravità dei fatti narrati nella comunicazione di notizia di reato del 21.02.2005, nella quale si ipotizzava la commissione da parte dell’interessato di minacce gravi.
Detta sospensione cautelare dal servizio ha comunque avuto durata particolarmente breve, ovvero dal 5.03.2005 al 22.03.2005.
Inoltre, secondo quanto si può desumere dalla documentazione in atti, la circostanza che all’interessato non siano stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di sospensione prima del 9.07.2007 è dipesa dal fatto che l’Amministrazione non aveva avuto notizia degli esiti dell’eventuale procedimento penale avviato in relazione alla fattispecie delle minacce gravi ipotizzato nella nota della Questura di -OMISSIS- del 21.02.2005.
Né le ricorrenti hanno prodotto alcun documento dal quale possa desumersi che l’Amministrazione avesse già avuto conoscenza della insussistenza o della conclusione di procedimenti penali per minacce a carico dell’interessato e che, ciononostante, abbia continuato a negare il pagamento degli emolumenti trattenuti durante il periodo di sospensione.
Anzi, risulta che in data 12.12.2005 il Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di -OMISSIS- aveva chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- di conoscere l’esito delle indagini per l’ipotesi di minaccia grave di cui alla comunicazione di notizia di reato della Questura del 21.02.2005, del quale non si faceva menzione nel decreto di archiviazione del GIP del 16.03.2005.
Come sopra evidenziato, per integrare gli estremi del mobbing è necessario che sia dimostrata una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo che si sia risolta, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e che sia stata connotata, sul piano soggettivo, dalla coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni al dipendente medesimo.
In altri termini, per la configurabilità del mobbing è necessario che ricorra una molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore, nonché la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio, essendo necessario, sotto tale profilo, il dolo del datore di lavoro, da intendersi come intento persecutorio attuato con la volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio dipendente.
Le odierne ricorrenti non hanno fornito la prova né della sussistenza di una molteplicità di atti e comportamenti persecutori posti sistematicamente in atto contro il dipendente, né dell’intento vessatorio del datore di lavoro, limitandosi ad affermare, in termini del tutto generici, che la vessazione risiederebbe in atti quali il « provvedimento di sospensione dal servizio, il ritardo nella mancata reintegra, la sospensione degli emolumenti dovuti, il ritardo nel riconoscerli ».
Né, d’altra parte, la prova del mobbing può essere tratta dal riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, riconoscimento che è funzionale al diverso scopo dell’accesso dell’interessato ai benefici ad esso ricollegati dalla legge, quali l’equo compenso e la pensione privilegiata.
16.4. – Deve da ultimo evidenziarsi che la pretesa relativa al risarcimento dei danni quantificati in « € 5.000,00 per riduzione delle chances di avanzamento di carriera, considerate le gravissime condotte vessatorie e denigratorie anche dell’onore e del decoro, poste in essere dal Patrone ai danni del -OMISSIS- stesso » (v. supra , lett. c2) del punto 12) è infondata anche perché, come ritenuto dalla giurisprudenza (v. da ultimo TAR Lazio, Roma, sez. IV, 23 gennaio 2026, n. 1356) detta voce di danno evoca un pregiudizio che, attingendo alla sfera giuridica del militare interessato, nondimeno si riferisce ad una posta che non è mai entrata nel suo patrimonio in ragione della sua prematura estinzione per morte, non potendo dunque ritenersi suscettibile di trasmissione nella sfera giuridico-patrimoniale delle ricorrenti ai fini della pretesa risarcitoria azionata iure hereditario nella presente sede (in tal senso, si vedano anche, tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 16 settembre 2024, n. 16405, Id., 17 giugno 2024, n. 12293).
17. – In conclusione, fermo il rigetto della domanda di ottemperanza già pronunciato con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti dalle ricorrenti iure proprio – spettando sul punto la potestas iudicandi al giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda – e per il resto deve essere respinto in quanto infondato.
18. – Considerata la natura degli interessi dedotti in giudizio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), fermo il rigetto della domanda di ottemperanza già pronunciato con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto
- lo dichiara in parte inammissibile, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti iure proprio , per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimette sul punto le parti dinnanzi al giudice ordinario;
- lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La AR, Presidente
IA De Felice, Primo Referendario
DA De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De ZI | IA La AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.