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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 10529/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Vittorio Emanuele II 90, Torino, presso lo studio dell'avv.
IS IM LE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 21/05/2025 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei
[...] Parte_2 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che potranno Per_1 esercitare, anche separatamente, la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) La minore manterrà la residenza principale presso l'abitazione della madre sita in Per_1
Torino, via Val Lagarina n. 12.
3) Quanto al diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti, i genitori adotteranno il seguente calendario:
- ogni settimana, il padre terrà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore Per_1
16.30 quando non c'è scuola fino alla sera dello stesso mercoledì, riportandola a casa della madre o della nonna materna dopo cena entro le ore 21.30;
- nei fine settimana, secondo il principio dell'alternanza, il padre terrà con sé la figlia il sabato dalle ore 10 fino alla domenica sera, riportandola a casa della madre o della nonna materna dopo cena entro le ore 21.30, salve le diverse intese che le parti potranno concordare volta per volta, compatibilmente con gli orari delle attività concordate, sportive ed extrascolastiche, della figlia;
Perso
- nelle vacanze natalizie, rascorrerà la sera della Vigilia di Natale (24 dicembre) sempre con la madre;
il giorno di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) nonché i giorni della Vigilia di
Capodanno e il primo dell'anno (31 dicembre e 1° gennaio), saranno trascorsi ad anni alterni, con la madre ed il padre. Gli altri giorni non festivi delle vacanze natalizie in cui la scuola è chiusa, saranno suddivisi al 50% tra padre e madre;
Perso
- nelle vacanze pasquali trascorrerà la Pasqua con un genitore e SQ con l'altro, salvo Perso diversi accordi. Per il corrente anno 2025, asserà la Pasqua con il padre ed il giorno di SQ con la madre;
Perso
-nelle vacanze estive, trascorrerà con il padre la settimana di Ferragosto, coincidente con la chiusura dell'Azienda di cui il sig. è dipendente;
trascorrerà con la madre il periodo di ferie Pt_1 di cui la stessa godrà in funzione dei turni assegnatile dal suo datore di lavoro. Per il restante periodo estivo, i genitori si impegnano a collaborare per la gestione della figlia, essendo entrambi comunque Perso d'accordo per l'iscrizione di centri estivi;
- In occasione dei ponti e delle altre Festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 Perso dicembre, S. Patrono, etc.) i genitori seguiranno il calendario del diritto di visita;
quindi, i trascorrerà con il padre le Feste che dovessero coincidere con i giorni di sua competenza e le rimanenti con la madre, fatta salva la possibilità di concordare una pianificazione differente;
Perso
- Il giorno del compleanno di se possibile, la figlia potrà pranzare o cenare con entrambi i genitori o in alternativa vedere per alcune ore il genitore che non l'avrà con sé. Ciascun genitore avrà diritto di partecipare alle feste organizzate in occasione del compleanno della figlia o di altre ricorrenze come ad esempio comunioni, cresime, etc.;
- nei periodi di rispettiva spettanza ciascun genitore accompagnerà ed andrà a prendere la figlia a scuola e alle attività extrascolastiche, anche delegando i propri ascendenti (nonni);
- tutto quanto precede si intende previsto fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
4) In previsione delle vacanze con la figlia minore, il genitore dovrà comunicare all'altro genitore le date di partenza ed arrivo appena possibile e comunque entro il 31 giugno di ogni anno, onde consentire di organizzare i trasferimenti usufruendo di tariffe più economiche.
DÀ ATTO che:
5) I genitori accordano il consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, nonché per l'iscrizione della figlia sui documenti di entrambi. Ciascun genitore avrà copia dei documenti della figlia. 6) Quando avranno con sé la figlia per i periodi di vacanza, i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo l'altro genitore a conoscenza di eventuali spostamenti, nonché circa la destinazione, le date e gli orari dipartenza/rientro con congruo preavviso.
7) I sig,ri e si impegnano a collaborare reciprocamente in occasione Parte_1 Parte_2 delle visite mediche, anche specialistiche, che dovrà sostenere la figlia, indipendentemente dai turni delle frequentazioni come sopra determinati, ripartendosi in egual misura l'onere dell'accompagnamento alle dette visite.
8) I genitori si impegnano entrambi sin d'ora a prestare il proprio consenso affinché la figlia minore Perso ossa fruire in futuro, ove ritenuto necessario o consigliato dal pediatra, di un adeguato supporto psicologico/psicoterapeutico;
DISPONE che:
9) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 corrispondendo alla sig.ra per quanto riguarda le spese ordinarie, la somma di € Parte_2
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economico - patrimoniale della figlia.
DÀ ATTO che:
10) I sig.ri e si accordano affinché l'Assegno Unico per i figli erogato Parte_1 Parte_2 dall'INPS venga percepito al 100% in via esclusiva, come sinora accaduto, dalla sig.ra Parte_2
[...]
DISPONE che:
11) Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, quali ad esempio quelle scolastiche, compresa la mensa, sportive, ricreative, spese mediche non coperte dal S.S.N., acquisti di abbigliamento per cambio stagione, come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., del Tribunale di Torino in data 15/3/2016, che entrambi i genitori dichiarano di aver letto, compreso e accettato. Anche tale obbligo sussisterà sino al raggiungimento dell'autonomia economico - patrimoniale della figlia. Si precisa che ciascun genitore sarà tenuto a sostenere interamente le spese relative alla vacanza trascorsa con la figlia, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle altre spese extra di cui sopra;
DÀ ATTO che:
12) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di viaggio della figlia.
13) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale trasferimento di residenza e domicilio che, salvo diversi accordi, non potrà essere situato ad una distanza tale da rendere oltremodo difficoltosa la gestione dei tempi di permanenza con la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 10529/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Vittorio Emanuele II 90, Torino, presso lo studio dell'avv.
IS IM LE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 21/05/2025 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei
[...] Parte_2 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che potranno Per_1 esercitare, anche separatamente, la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) La minore manterrà la residenza principale presso l'abitazione della madre sita in Per_1
Torino, via Val Lagarina n. 12.
3) Quanto al diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti, i genitori adotteranno il seguente calendario:
- ogni settimana, il padre terrà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore Per_1
16.30 quando non c'è scuola fino alla sera dello stesso mercoledì, riportandola a casa della madre o della nonna materna dopo cena entro le ore 21.30;
- nei fine settimana, secondo il principio dell'alternanza, il padre terrà con sé la figlia il sabato dalle ore 10 fino alla domenica sera, riportandola a casa della madre o della nonna materna dopo cena entro le ore 21.30, salve le diverse intese che le parti potranno concordare volta per volta, compatibilmente con gli orari delle attività concordate, sportive ed extrascolastiche, della figlia;
Perso
- nelle vacanze natalizie, rascorrerà la sera della Vigilia di Natale (24 dicembre) sempre con la madre;
il giorno di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) nonché i giorni della Vigilia di
Capodanno e il primo dell'anno (31 dicembre e 1° gennaio), saranno trascorsi ad anni alterni, con la madre ed il padre. Gli altri giorni non festivi delle vacanze natalizie in cui la scuola è chiusa, saranno suddivisi al 50% tra padre e madre;
Perso
- nelle vacanze pasquali trascorrerà la Pasqua con un genitore e SQ con l'altro, salvo Perso diversi accordi. Per il corrente anno 2025, asserà la Pasqua con il padre ed il giorno di SQ con la madre;
Perso
-nelle vacanze estive, trascorrerà con il padre la settimana di Ferragosto, coincidente con la chiusura dell'Azienda di cui il sig. è dipendente;
trascorrerà con la madre il periodo di ferie Pt_1 di cui la stessa godrà in funzione dei turni assegnatile dal suo datore di lavoro. Per il restante periodo estivo, i genitori si impegnano a collaborare per la gestione della figlia, essendo entrambi comunque Perso d'accordo per l'iscrizione di centri estivi;
- In occasione dei ponti e delle altre Festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 Perso dicembre, S. Patrono, etc.) i genitori seguiranno il calendario del diritto di visita;
quindi, i trascorrerà con il padre le Feste che dovessero coincidere con i giorni di sua competenza e le rimanenti con la madre, fatta salva la possibilità di concordare una pianificazione differente;
Perso
- Il giorno del compleanno di se possibile, la figlia potrà pranzare o cenare con entrambi i genitori o in alternativa vedere per alcune ore il genitore che non l'avrà con sé. Ciascun genitore avrà diritto di partecipare alle feste organizzate in occasione del compleanno della figlia o di altre ricorrenze come ad esempio comunioni, cresime, etc.;
- nei periodi di rispettiva spettanza ciascun genitore accompagnerà ed andrà a prendere la figlia a scuola e alle attività extrascolastiche, anche delegando i propri ascendenti (nonni);
- tutto quanto precede si intende previsto fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
4) In previsione delle vacanze con la figlia minore, il genitore dovrà comunicare all'altro genitore le date di partenza ed arrivo appena possibile e comunque entro il 31 giugno di ogni anno, onde consentire di organizzare i trasferimenti usufruendo di tariffe più economiche.
DÀ ATTO che:
5) I genitori accordano il consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, nonché per l'iscrizione della figlia sui documenti di entrambi. Ciascun genitore avrà copia dei documenti della figlia. 6) Quando avranno con sé la figlia per i periodi di vacanza, i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo l'altro genitore a conoscenza di eventuali spostamenti, nonché circa la destinazione, le date e gli orari dipartenza/rientro con congruo preavviso.
7) I sig,ri e si impegnano a collaborare reciprocamente in occasione Parte_1 Parte_2 delle visite mediche, anche specialistiche, che dovrà sostenere la figlia, indipendentemente dai turni delle frequentazioni come sopra determinati, ripartendosi in egual misura l'onere dell'accompagnamento alle dette visite.
8) I genitori si impegnano entrambi sin d'ora a prestare il proprio consenso affinché la figlia minore Perso ossa fruire in futuro, ove ritenuto necessario o consigliato dal pediatra, di un adeguato supporto psicologico/psicoterapeutico;
DISPONE che:
9) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 corrispondendo alla sig.ra per quanto riguarda le spese ordinarie, la somma di € Parte_2
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economico - patrimoniale della figlia.
DÀ ATTO che:
10) I sig.ri e si accordano affinché l'Assegno Unico per i figli erogato Parte_1 Parte_2 dall'INPS venga percepito al 100% in via esclusiva, come sinora accaduto, dalla sig.ra Parte_2
[...]
DISPONE che:
11) Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, quali ad esempio quelle scolastiche, compresa la mensa, sportive, ricreative, spese mediche non coperte dal S.S.N., acquisti di abbigliamento per cambio stagione, come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., del Tribunale di Torino in data 15/3/2016, che entrambi i genitori dichiarano di aver letto, compreso e accettato. Anche tale obbligo sussisterà sino al raggiungimento dell'autonomia economico - patrimoniale della figlia. Si precisa che ciascun genitore sarà tenuto a sostenere interamente le spese relative alla vacanza trascorsa con la figlia, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle altre spese extra di cui sopra;
DÀ ATTO che:
12) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di viaggio della figlia.
13) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale trasferimento di residenza e domicilio che, salvo diversi accordi, non potrà essere situato ad una distanza tale da rendere oltremodo difficoltosa la gestione dei tempi di permanenza con la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.