Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Labia, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Cerignola, alla via Paolo Borsellino n. 58, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio, con domicilio elettivi digitali come da registri di giustizia;
Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Blonda, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Lucera, alla via dei Saraceni n. 11, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale Atto Reg. Gen. n. 256 –Atto Reg. Sett. n. 35 emesso in data 06.04.2021 dal Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari del Comune di Cerignola, nonché pubblicato mediante affissione all'albo pretorio dell'ente dal 09.04.2021 e sino al 23.04.2021, mai notificato alla ricorrente e con cui si è disposta la revoca delle procedure di selezione indette con avviso pubblico ed approvate con determinazioni dirigenziali n. 781 e n. 782 del 14.10.2020;
- del provvedimento Prot. arlpaA01Prot.0011764, emesso e pubblicato in data 30.03.2021, dall'ARPAL PUGLIA – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro, in persona del Responsabile Unico dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia e con cui si è dato avviso agli utenti che, su segnalazione del Comune di Cerignola, le due procedure di avviamenti a selezione ex art. 16 legge 56/87 relative alle mansioni di “custode” e quella di “messo notificatore” sono sospese fino a nuove indicazioni;
- nonché di ogni altro atto ad essi correlato, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/7/2021 :
- della determinazione dirigenziale n. 167 del 19.04.2021, emessa da ARPAL Puglia - Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro, in persona del Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego dell’Ambito Territoriale di Foggia, avente ad oggetto “presa d’atto della revoca delle procedure di selezione ex art.16 legge 56/87 di n. 1 Custode e di 1 Messo Notificatore indette dal Comune di Cerignola”, con cui si determina di prendere atto di quanto indicato nella premessa dello stesso provvedimento ed in particolare della Determinazione emessa in data 06.04.2021 dal Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari del Comune di Cerignola n. 256/2021(Atto Reg. Sett. n. 35), di revoca delle procedure indette con avviso pubblico ed approvate con atti amministrativi propri dello stesso Ente, nonché di annullare, per quanto qui di interesse e di rilevanza ai fini della presente impugnazione, la determinazione dirigenziale dell’Agenzia Regionale n. 493 del 15/12/2020 riferita all’avviamento a selezione del Custode, oltre alle determinazioni dirigenziali della stessa Agenzia n. 505 del 22/12/2020 e n. 98 dell’11/03/2021, riguardanti la procedura selettiva del Messo Notificatore, mai notificata alla ricorrente, dalla stessa conosciuta in quanto prodotta dalla difesa di Arpal Puglia al momento della sua costituzione nel presente giudizio e, come da documenti versati in atti del processo, risultata pubblicata sull’Albo Pretorio dello stesse Ente, a decorrere dal 20.04.2021 e sino al 05.05.2021;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola e di ARPAL Puglia;
Relatore nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il Presidente e udito l’avvocato Tommaso Labia per la ricorrente, che si è riportato alle conclusioni in atti, dando atto che nessuno è comparso per il Comune di Cerignola e ARPAL Puglia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Con atto, ritualmente notificato alle controparti a mezzo di posta elettronica certificata il 5 settembre 2025, e depositato il 15 settembre 2025, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, richiamata l’intervenuta assunzione dell’interessata con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Comune di Cerignola in data 31 dicembre 2024, con inquadramento di istruttore amministrativo - area degli istruttori - posizione economica C1, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza d’ interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
Considerato pertanto che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO SP, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EO SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.