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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
NR Rg 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
MONTEMAGNI ELISA STELLA RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Avv. Parrini Controparte_1
Gabriele RESISTENTE
Il Pubblico Ministero Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente relativi a comportamenti aggressivi ed inadeguati del padre e del contegno di disinteresse dello stesso nei confronti della minore, quale emerge anche dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Viareggio in cui si dà atto sia della discontinuità degli incontri padre figlia in modalità protetta e del rifiuto di sottoporsi a controlli presso il Serd per escludere la perdurante dipendenza da sostanze stupefacenti, deve essere disposto l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre;
Per_1 ritenuto che non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi della minore, riscontrata anche dai Servizi Sociali nella relazione in atti;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlia, nel superiore ed esclusivo interesse della minore di stabilire che il padre dovrà proseguire negli incontri protetti che verranno organizzati, ogni quindici giorni, con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti a cui è già stato conferito mandato in tal senso;
ritenuto, quanto al contributo al mantenimento, che lo stesso alla luce delle capacità reddituali delle parti deve essere quantificato nella misura di €250 mensili, come già disposto nei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente in corso di causa oltre al 50 % delle spese straordinarie;
ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della natura della lite e del recupero , sia pure parziale, del rapporto padre figlia;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via SUPER-esclusiva la minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlia si svolgano con le modalità di cui in parte motiva;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 250, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti ( Viareggio) Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
MONTEMAGNI ELISA STELLA RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Avv. Parrini Controparte_1
Gabriele RESISTENTE
Il Pubblico Ministero Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente relativi a comportamenti aggressivi ed inadeguati del padre e del contegno di disinteresse dello stesso nei confronti della minore, quale emerge anche dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Viareggio in cui si dà atto sia della discontinuità degli incontri padre figlia in modalità protetta e del rifiuto di sottoporsi a controlli presso il Serd per escludere la perdurante dipendenza da sostanze stupefacenti, deve essere disposto l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre;
Per_1 ritenuto che non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi della minore, riscontrata anche dai Servizi Sociali nella relazione in atti;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlia, nel superiore ed esclusivo interesse della minore di stabilire che il padre dovrà proseguire negli incontri protetti che verranno organizzati, ogni quindici giorni, con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti a cui è già stato conferito mandato in tal senso;
ritenuto, quanto al contributo al mantenimento, che lo stesso alla luce delle capacità reddituali delle parti deve essere quantificato nella misura di €250 mensili, come già disposto nei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente in corso di causa oltre al 50 % delle spese straordinarie;
ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della natura della lite e del recupero , sia pure parziale, del rapporto padre figlia;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via SUPER-esclusiva la minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlia si svolgano con le modalità di cui in parte motiva;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 250, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti ( Viareggio) Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli