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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa DO LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2766/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
XX Settembre n.65 in persona dell'Amministratore e legale rapp.te, Dr.
, rapp.to e difeso con procura in calce alla memoria Parte_2 difensiva di primo grado, anche separatamente, dall'avv. Nunzio RI
C.F. PEC dall'Avv. C.F._1 Email_1
IA RI PEC CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Nicoletta RI C.F. Email_2
PEC C.F._3 Email_3
1 fax 0817879306 ed elett.te dom.to nello studio degli stessi in Napoli,
Via F. Crispi n.107;
Appellante
E
, nata a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale residente in Roma ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi, 57, presso lo studio dell'avvocato Francesco Bronzini codice fiscale C.F._5 che la rappresenta e difende, il quale chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente nr. di fax 0685344975 o sul seguente indirizzo di posta ordinaria:
o posta elettronica certificata Email_4
; Email_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4625/2024 pubblicata il 17/4/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso per appello con la riforma parziale della sentenza n. 4625 del 17.4.2024 e vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per l'appellata:
“rigettare il gravame proposto dalla in quanto Parte_1 inammissibile e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Roma, sezione lavoro n. 4625/2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e Cassa Previdenza da distrarsi
a favore degli avvocati Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che si dichiarano antistatari.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.5.2021, ha convenuto in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rom,a quale giudice del lavoro, la società allegando: Parte_1
- di essere stata assunta dalla società convenuta il 1.2.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 70% (per un ammontare di 28 ore settimanali);
- di non aver firmato il contratto di lavoro;
- che la clausola sul tempo parziale fosse pertanto nulla ex art. 4 d.lgs.
n. 81/2015.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno con la convenuta società e la condanna della stessa a mantenerla in servizio per un orario pari a 40 ore settimanali oltre che al pagamento della somma di euro 825,96 a titolo di differenze retributive parametrate sull'orario di lavoro a tempo pieno.
Si è costituita la società eccependo: Parte_1
- che la lavoratrice aveva sempre osservato un orario di lavoro di 28 ore settimanali;
- che la stessa aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto a tempo parziale;
- che vi fosse consenso della ricorrente per fatti concludenti alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, avendo la stessa sin dal 23.3.2023 chiesto di poter essere impiegata a tempo pieno;
- che per effetto dell'art. 10 d.lgs. n.81/2015 risultavano dovute le retribuzioni e i contributi effettivamente maturati per la prestazione di lavoro resa anteriormente alla trasformazione giudiziale del rapporto di lavoro.
La società, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande.
3 Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno pari a 40 ore settimanali a partire dal 1.2.2023 ha, per l'effetto, condannato la società convenuta al relativo adeguamento della retribuzione e contribuzione.
Ha poi respinto la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive relative al periodo antecedente alla pronuncia giudiziale per effetto dell'art.10 del d.lgs. n. 81/2015.
Con appello depositato in data 7.10.2024, ha promosso Parte_1 gravame, con un unico motivo di appello per aver erroneamente il
Giudice di primo grado dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a partire dall'1.2.2023
(data di instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti), laddove l'art.10 del decreto legislativo n.81 del 15.6.2015, applicabile al caso di specie, prevede espressamente che la sussistenza del rapporto a tempo pieno decorra dalla data della pronuncia giudiziale.
Ha resistito al gravame eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto per carenza di interesse ad agire.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, la parte impugna la sentenza per asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
1.1. In particolare, secondo parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno tra la e a partire Parte_1 Controparte_1 dal 1.2.2023 - data d'instaurazione del rapporto di lavoro - dovendo piuttosto riconoscersi la sussistenza del medesimo a partire dal
4 momento della pronuncia giudiziale, intervenuta tra le parti in data
17.4.2024.
1.2. Questa Corte osserva, in via preliminare, che l'appellante ha censurato esclusivamente il capo della sentenza relativo al momento a decorrere dal quale il giudice di prime cure ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
1.3. Si rileva come dalla motivazione, alla luce della quale occorre leggere il dispositivo, emerga con chiarezza che il Tribunale non ha riconosciuto le differenze retributive invocate dalla ricorrente – odierna appellata -, avendo sul punto respinto espressamente la relativa domanda attorea, cosicché nessun importo è stato liquidato o comunque riconosciuto a tale titolo.
1.4. Poiché, dunque, il giudice ha rigettato la domanda sulle differenze retributive e tale statuizione non è stata oggetto di impugnativa, l'appellante, nell'investire questa Corte della questione concernente la decorrenza dell'accertato rapporto a tempo pieno, era tenuta, ai sensi degli artt. 100 c.p.c., a indicare l'interesse personale, attuale e concreto a sostegno della pretesa riforma in punto di periodo di riferimento dell'accertamento.
1.5. Pertanto, considerato che la parte non ha adempiuto all'onere di indicare l'effetto giuridico utile che sarebbe conseguito dall'accertamento della diversa decorrenza, la domanda risulta sprovvista dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. per la proponibilità dell'impugnazione.
2. Ne deriva che l'appello, sfornito di un interesse concreto ed attuale all'azione, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5 4. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.12.2025
Il Presidente Estensore
DO LA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa DO LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2766/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
XX Settembre n.65 in persona dell'Amministratore e legale rapp.te, Dr.
, rapp.to e difeso con procura in calce alla memoria Parte_2 difensiva di primo grado, anche separatamente, dall'avv. Nunzio RI
C.F. PEC dall'Avv. C.F._1 Email_1
IA RI PEC CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Nicoletta RI C.F. Email_2
PEC C.F._3 Email_3
1 fax 0817879306 ed elett.te dom.to nello studio degli stessi in Napoli,
Via F. Crispi n.107;
Appellante
E
, nata a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale residente in Roma ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi, 57, presso lo studio dell'avvocato Francesco Bronzini codice fiscale C.F._5 che la rappresenta e difende, il quale chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente nr. di fax 0685344975 o sul seguente indirizzo di posta ordinaria:
o posta elettronica certificata Email_4
; Email_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4625/2024 pubblicata il 17/4/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso per appello con la riforma parziale della sentenza n. 4625 del 17.4.2024 e vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per l'appellata:
“rigettare il gravame proposto dalla in quanto Parte_1 inammissibile e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Roma, sezione lavoro n. 4625/2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e Cassa Previdenza da distrarsi
a favore degli avvocati Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che si dichiarano antistatari.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.5.2021, ha convenuto in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rom,a quale giudice del lavoro, la società allegando: Parte_1
- di essere stata assunta dalla società convenuta il 1.2.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 70% (per un ammontare di 28 ore settimanali);
- di non aver firmato il contratto di lavoro;
- che la clausola sul tempo parziale fosse pertanto nulla ex art. 4 d.lgs.
n. 81/2015.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno con la convenuta società e la condanna della stessa a mantenerla in servizio per un orario pari a 40 ore settimanali oltre che al pagamento della somma di euro 825,96 a titolo di differenze retributive parametrate sull'orario di lavoro a tempo pieno.
Si è costituita la società eccependo: Parte_1
- che la lavoratrice aveva sempre osservato un orario di lavoro di 28 ore settimanali;
- che la stessa aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto a tempo parziale;
- che vi fosse consenso della ricorrente per fatti concludenti alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, avendo la stessa sin dal 23.3.2023 chiesto di poter essere impiegata a tempo pieno;
- che per effetto dell'art. 10 d.lgs. n.81/2015 risultavano dovute le retribuzioni e i contributi effettivamente maturati per la prestazione di lavoro resa anteriormente alla trasformazione giudiziale del rapporto di lavoro.
La società, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande.
3 Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno pari a 40 ore settimanali a partire dal 1.2.2023 ha, per l'effetto, condannato la società convenuta al relativo adeguamento della retribuzione e contribuzione.
Ha poi respinto la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive relative al periodo antecedente alla pronuncia giudiziale per effetto dell'art.10 del d.lgs. n. 81/2015.
Con appello depositato in data 7.10.2024, ha promosso Parte_1 gravame, con un unico motivo di appello per aver erroneamente il
Giudice di primo grado dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a partire dall'1.2.2023
(data di instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti), laddove l'art.10 del decreto legislativo n.81 del 15.6.2015, applicabile al caso di specie, prevede espressamente che la sussistenza del rapporto a tempo pieno decorra dalla data della pronuncia giudiziale.
Ha resistito al gravame eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto per carenza di interesse ad agire.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, la parte impugna la sentenza per asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
1.1. In particolare, secondo parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno tra la e a partire Parte_1 Controparte_1 dal 1.2.2023 - data d'instaurazione del rapporto di lavoro - dovendo piuttosto riconoscersi la sussistenza del medesimo a partire dal
4 momento della pronuncia giudiziale, intervenuta tra le parti in data
17.4.2024.
1.2. Questa Corte osserva, in via preliminare, che l'appellante ha censurato esclusivamente il capo della sentenza relativo al momento a decorrere dal quale il giudice di prime cure ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
1.3. Si rileva come dalla motivazione, alla luce della quale occorre leggere il dispositivo, emerga con chiarezza che il Tribunale non ha riconosciuto le differenze retributive invocate dalla ricorrente – odierna appellata -, avendo sul punto respinto espressamente la relativa domanda attorea, cosicché nessun importo è stato liquidato o comunque riconosciuto a tale titolo.
1.4. Poiché, dunque, il giudice ha rigettato la domanda sulle differenze retributive e tale statuizione non è stata oggetto di impugnativa, l'appellante, nell'investire questa Corte della questione concernente la decorrenza dell'accertato rapporto a tempo pieno, era tenuta, ai sensi degli artt. 100 c.p.c., a indicare l'interesse personale, attuale e concreto a sostegno della pretesa riforma in punto di periodo di riferimento dell'accertamento.
1.5. Pertanto, considerato che la parte non ha adempiuto all'onere di indicare l'effetto giuridico utile che sarebbe conseguito dall'accertamento della diversa decorrenza, la domanda risulta sprovvista dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. per la proponibilità dell'impugnazione.
2. Ne deriva che l'appello, sfornito di un interesse concreto ed attuale all'azione, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5 4. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.12.2025
Il Presidente Estensore
DO LA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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