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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', OR
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1342/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Erice
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.erice.tp.it
Comune di TR
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio TR
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Ag.entrate Riscossione - TR
Difeso da
Difensore 4 CF Difensore 4-
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011337584000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011337584000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 1342/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione,
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di TR, Agenzia delle Entrate Dir. Prov. I di Torino, in persona dei rispettivi
Direttori pro tempore, Comune di TR, Comune di Erice, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,
e CCIAA di TR, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso intimazione di pagamento n. 29920249011337584000, notificata il 11.09.2024, per euro complessivi 157.168,99.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, le resistenti risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto. Contumace la CCIAA di TR.
OSSERVA
La Corte -Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la intimazione di pagamento n. 29920249011337584000, notificata il 11.09.2024, per euro complessivi 157.168,99;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti gli atti presupposti dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, cioè le cartelle di pagamento e gli avvisi meglio generalizzati nel prospetto di cui a pag. 3 del ricorso introduttivo, invero detti atti prodromici venivano regolarmente notificati al ricorrente, come dimostrano gli allegati delle resistenti, in particolare gli innumerevoli avvisi di ricevimento (o avviso di consegna pec) prodotti nel fascicolo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalle altre resistenti che attestano la correttezza del processo di notifica degli atti presupposti appena citati, ciò con consegna avvenuta regolarmente o perfezionatasi nei modi legge.
Stessa cosa per gli atti interruttivi successivamente intervenuti.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. di volta in volta previsto dalla normativa di riferimento per l'impugnazione dei suddetti atti presupposti, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi strumentalmente agli atti conseguenti, come l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Semmai quest'ultima andava impugnata per vizi propri, invero non eccepiti in questa sede.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con dette cartelle di pagamento/avvisi presupposte/i, rispetto alle/ai quali, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate, evidentemente divenute definitive, cristallizzandosi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 2.500,00 in favore di ciascuna resistente costituita, oltre accessori di legge.
TR, li
Il OR Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', OR
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1342/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Erice
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.erice.tp.it
Comune di TR
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio TR
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Ag.entrate Riscossione - TR
Difeso da
Difensore 4 CF Difensore 4-
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011337584000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011337584000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 1342/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione,
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di TR, Agenzia delle Entrate Dir. Prov. I di Torino, in persona dei rispettivi
Direttori pro tempore, Comune di TR, Comune di Erice, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,
e CCIAA di TR, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso intimazione di pagamento n. 29920249011337584000, notificata il 11.09.2024, per euro complessivi 157.168,99.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, le resistenti risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto. Contumace la CCIAA di TR.
OSSERVA
La Corte -Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la intimazione di pagamento n. 29920249011337584000, notificata il 11.09.2024, per euro complessivi 157.168,99;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti gli atti presupposti dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, cioè le cartelle di pagamento e gli avvisi meglio generalizzati nel prospetto di cui a pag. 3 del ricorso introduttivo, invero detti atti prodromici venivano regolarmente notificati al ricorrente, come dimostrano gli allegati delle resistenti, in particolare gli innumerevoli avvisi di ricevimento (o avviso di consegna pec) prodotti nel fascicolo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalle altre resistenti che attestano la correttezza del processo di notifica degli atti presupposti appena citati, ciò con consegna avvenuta regolarmente o perfezionatasi nei modi legge.
Stessa cosa per gli atti interruttivi successivamente intervenuti.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. di volta in volta previsto dalla normativa di riferimento per l'impugnazione dei suddetti atti presupposti, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi strumentalmente agli atti conseguenti, come l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Semmai quest'ultima andava impugnata per vizi propri, invero non eccepiti in questa sede.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con dette cartelle di pagamento/avvisi presupposte/i, rispetto alle/ai quali, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate, evidentemente divenute definitive, cristallizzandosi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 2.500,00 in favore di ciascuna resistente costituita, oltre accessori di legge.
TR, li
Il OR Il Presidente