Articolo 26 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 25
Versione
3 luglio 1985
Art. 26.
L' articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

Nota all' art. 26 :
L' art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , dispone:
"Art. 48. - Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , ovvero l' articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.
Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all' articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ".
Entrata in vigore il 3 luglio 1985
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