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Articolo 6 della Legge 3 aprile 1958, n. 471
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Articolo 5
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Legge 3 aprile 1958, n. 471
Articolo 6 della Legge 3 aprile 1958, n. 471
Versione
27 maggio 1958
Art. 6.
Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio
Entrata in vigore il 27 maggio 1958
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