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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/11/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 27/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6051 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
HE NA, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Claudia Palumbo, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 27/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/8/2024 il ricorrente chiedeva che fosse accertato che l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 7/1/2022 gli avesse causato un danno biologico nella misura del 4% con condanna dell' al pagamento delle indennità previste dalla legge. CP_1
Deduceva a tal fine il ricorrente che era dipendente della Sanità Service FG, con le mansioni di autista di ambulanza;
che in data 07/01/2022, durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, aveva riportato “esiti di un trauma da schiacciamento con ferita lacero contusa del II raggio metacarpale di sinistra e sofferenza post- traumatica del nervo mediano omolaterale”; che a seguito dell'infortunio gli era stata riconosciuta l'inabilità temporanea ma non un danno permanente;
che, a seguito di opposizione, l' aveva quantificato postumi permanenti nella CP_1
1
misura del 2%; che invece dall'infortunio erano residuati postumi permanenti nella misura del 4%; che dunque aveva diritto all'accertamento del maggior danno subito, con condanna dell' al CP_1 pagamento della relativa indennità.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_1 agire, in quanto l'accertamento richiesto non avrebbe comunque condotto all'erogazione di una prestazione;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, essendo corretta la quantificazione effettuata in sede collegiale.
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La domanda è inammissibile.
Manca infatti un concreto ed attuale interesse ad agire del ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr., in termini, Cass. n. 28405/2008, nonché Cass. n. 27151/2009; cfr. da ultimo Cass. n. 12733/2024, che ha confermato il medesimo orientamento).
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'accertamento del danno biologico, derivante da un infortunio sul lavoro nella misura del 4%, danno che l' in via amministrativa ha quantificato CP_1 nel 2%. Ebbene, l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000 fissa al 6% di invalidità la soglia minima indennizzabile, con la conseguenza che quand'anche venisse accertata l'invalidità nella misura richiesta, il ricorrente non conseguirebbe alcun beneficio di natura economica.
In sede di note conclusive il ricorrente ha dedotto di avere interesse all'accertamento in ragione di un pregresso infortunio sul lavoro che attraverso il sistema del cumulo farebbe salire la percentuale di invalidità al 5%, ma tale pregresso infortunio non è né dedotto in ricorso né provato.
Non sussiste neppure interesse ad agire del ricorrente laddove si consideri che egli potrebbe subire un nuovo infortunio e dunque, cumulando le percentuali di invalidità, si arrivi ad una percentuale almeno pari al 6%, in quanto in tal caso manca il requisito della attualità dell'interesse, che nel caso di specie sarebbe solo eventuale.
Per tali ragioni il ricorso è inammissibile.
Tenuto conto della qualità delle parti e della natura della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
1/8/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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