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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: PROMESSA DI PAGAMENTO: RICOGNIZIONE DEL DEBITO vertente
tra
, Parte_1 Parte_2
(avv.to ANTONIO AUTILIO)
appellanti e
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(avv.to LUIGI CIANCIARULO)
appellati
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n. 1021/2019, pubblicata il 11.12.2019 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del G.U. Dott.ssa Rossella Magarelli, a definizione del giudizio civile recante il n. 1732/2010 R.G promosso da e , nei Parte_1 Parte_2 confronti di e Controparte_3 CP_2 CP_1
in qualità di eredi di , così si disponeva:
[...] Persona_1
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 243/2010 emesso dal Tribunale di Potenza in data 29-4-2010;
• condanna e in solido fra loro al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di , e Controparte_3 CP_2 CP_1
1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.835,00 CP_1 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Luigi Cianciarulo per dichiarato anticipo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato i sig.ri Parte_3
e hanno impugnato la suddetta
[...] Parte_2 pronuncia innanzi a questa Corte. Si costituivano i sig.ri e Controparte_1 CP_2
Controparte_3
Assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 04.11.2025 nessuna delle parti costituite depositava note di trattazione ‒ attività equipollente alla comparizione in udienza. Parimenti, assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4 c.p.c. nessuna delle parti costituite provvedeva al deposito di note scritte all'udienza del 16.12.2025, così ponendo in essere un comportamento equiparabile alla mancata comparizione in udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. La Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 309 e 181 co.1 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 04.11.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il termine del 16.12.2025. L'art. 181 co. 1 c.p.c. – nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art. 50 del D.L. 25/6/08 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/08 n. 133 – dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 112/08, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 25.6.2008.
Nel caso di specie il processo di primo grado tra le parti è stato instaurato nel 2010 sicché trova senz'altro applicazione l'art. 181 co. 1 c.p.c. nella nuova formulazione. Né può dubitarsi che l'art.181 c.p.c. sia operativo anche nel giudizio di appello, atteso il richiamo dell'art. 359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito di note scritte entro il 04.11.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il 16.12.2025 va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo. In aderenza al dettato dell'art. 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio 2 in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe trascritto, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 127 ter-309-181 co.1 c.p.c.;
- dichiara il passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata;
- nulla per le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2025 tenuta mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est. Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE Pasquale Cristiano
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