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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CI RO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2022 depositato il 17/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220001074471000 GIOCHI-LOTTERIE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava – chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la cartella di pagamento ed il sotteso avviso di accertamento relativo alla imposta sulle scommesse dell'anno 2014 assumendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento e, per effetto di tanto, la maturata decadenza.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva circa l'omessa notifica dell'atto presupposto e chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Tale ufficio, intervenuto, rilevava la corretta notifica dell'avviso di accertamento presso l'indirizzo di residenza del contribuente il 30.12.2019, sebbene risultato trasferito, ed assumeva l'effetto sanante derivante dalla di lui costituzione in giudizio, per cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Giova invero premettere che, per condivisibile giurisprudenza, in materia di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre deve essere effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R.
n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto. Il perfezionamento della notifica si realizza nel giorno in cui la raccomandata
è stata ricevuta dal destinatario, sicché il notificante deve fornire la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata medesima. La mancata ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario determina la nullità della notificazione dell'atto tributario (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 9373/2025).
Nel caso di specie, allora, Agenzia delle Dogane ha rilevato di aver proceduto in data 30/12/2019 alla notifica dell'avviso di accertamento in parola presso l'indirizzo di Ricorrente_1 (come risultante fascicolo anagrafico) risultato trasferito dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
Non avendo a tanto fatto seguito tutti gli ulteriori adempimenti sopra specificati, richiesti nel caso di irreperibilità relativa, deve allora dichiararsi la nullità della notifica dell'atto presupposto della cartella.
Ai sensi dell'art. 24 co. 9 DL 98/2011, poi, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Dunque, avendo l'avviso di accertamento ad oggetto l'imposta sulle scommesse per il 2014, la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 2019, mentre tanto non è avvenuto, in ragione della nullità di quella eseguita il 30.12.2019.
Ne deriva la maturata decadenza ritualmente eccepita dall'attività di accertamento e, di conseguenza, la illegittimità della cartella ciò nonostante emessa ed impugnata.
Il ricorso merita pertanto accoglimento, ravvisandosi tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CI RO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2022 depositato il 17/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220001074471000 GIOCHI-LOTTERIE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava – chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la cartella di pagamento ed il sotteso avviso di accertamento relativo alla imposta sulle scommesse dell'anno 2014 assumendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento e, per effetto di tanto, la maturata decadenza.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva circa l'omessa notifica dell'atto presupposto e chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Tale ufficio, intervenuto, rilevava la corretta notifica dell'avviso di accertamento presso l'indirizzo di residenza del contribuente il 30.12.2019, sebbene risultato trasferito, ed assumeva l'effetto sanante derivante dalla di lui costituzione in giudizio, per cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Giova invero premettere che, per condivisibile giurisprudenza, in materia di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre deve essere effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R.
n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto. Il perfezionamento della notifica si realizza nel giorno in cui la raccomandata
è stata ricevuta dal destinatario, sicché il notificante deve fornire la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata medesima. La mancata ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario determina la nullità della notificazione dell'atto tributario (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 9373/2025).
Nel caso di specie, allora, Agenzia delle Dogane ha rilevato di aver proceduto in data 30/12/2019 alla notifica dell'avviso di accertamento in parola presso l'indirizzo di Ricorrente_1 (come risultante fascicolo anagrafico) risultato trasferito dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
Non avendo a tanto fatto seguito tutti gli ulteriori adempimenti sopra specificati, richiesti nel caso di irreperibilità relativa, deve allora dichiararsi la nullità della notifica dell'atto presupposto della cartella.
Ai sensi dell'art. 24 co. 9 DL 98/2011, poi, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Dunque, avendo l'avviso di accertamento ad oggetto l'imposta sulle scommesse per il 2014, la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 2019, mentre tanto non è avvenuto, in ragione della nullità di quella eseguita il 30.12.2019.
Ne deriva la maturata decadenza ritualmente eccepita dall'attività di accertamento e, di conseguenza, la illegittimità della cartella ciò nonostante emessa ed impugnata.
Il ricorso merita pertanto accoglimento, ravvisandosi tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da motivazione e compensa le spese.