Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 8304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8304 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME0 8304 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarciment SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23380/99 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano FAVARA Rel. Consigliere Dott. Ugo Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 22762 Cron. Rep.1717 LO PIANO Consigliere Dott. Michele Ud. 11/12/01 TALEVI Consigliere - Dott. Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sull sul ricorso proposto da: per diritti € 155 VA DA ved. CORSI, CORSI MARIA CRISTINA, il 7 4 2002 CORSI MIRIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ACERO 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, che li difende, con procura speciale del Dott. Notaio Mauro Cristiani in Campiglia Marittima 14/10/1999, REP.N.87356; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. Cds contro per diritti 155 (Ufficio NazionaleUCI- UFFICIO CENTRALE 11.07-06-02 ITALIANO IL CANCELLIERE d'Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione 2001 E VARIE-DCV dr. internazionale), in delpersona suo Presidente 2143 VIA Enrico Tonelli, elettivamente domiciliato in ROMA G - BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - - nonchè
contro
AN NN;
intimato avverso la sentenza n. 475/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa il 26/1/99, depositata il 18/02/99; RG.3748/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato BAZZANI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO f Con citazione notificata in data 22.12.92 TI AL, OR M. TI e OR MI convenivano dinanzi il Tribunale di Velletri UR Joannis e l'UCI per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 28.4.87 in occasione del quale erano deceduti i loro congiunti OR PE e OR AR ZI. Riferi- vano in citazione gli attori che il OR, giunto nel territorio del comune di Labico, all'uscita di una cur- 2 va destrorsa sí era trovato la strada sbarrata dall'autoarticolato condotta dal convenuto, fermo sulla carreggiata tra la corsia di marcia e quella di sorpas- SO. In sede penale il UR veniva assolto dalla Corte di Appello per non avere commesso il fatto. Radi- catosi il contraddittorio, in convenuti eccepivano la inammissibilità della domanda ex art. 652 cpp ed in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori alla restituzione di lire 90 milioni. Con sentenza del 28.10.95 il Tribunale condannava gli attori alla restituzione in favore dell'Uci della somma di 90 milioni, oltre interessi e spese. + Avverso detta sentenza proponevano impugnazione i OR insistendo nel sostenere che la formula assoluto- ria doveva essere, in armonia con la resa motivazione, di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Resistevano l'Uci e il UR. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.2.99 rigettava il gravame provvedendo sulle spese. Motivava, tra l'altro, la Corte che la formula as- solutoria della Corte penale doveva ritenersi del tutto coerente con le argomentazioni svolte avendo accertato che l'autoarticolato aveva in funzione le luci di posi- zione, che la condotta del OR fu da sola determinan- te del sinistro considerato che il detto autoarticolato 3 V era ben visibile atteso il luogo ove sostava. I secondi giudici consideravano, ancora che una nuova valutazione nel merito dei fatti non potesse es- sere operata stante l'autorità del giudicato sugli stessi come valutati dal giudice penale. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la TI ed i OR affidandolo ad unico motivo sostenuto dal memoria. Ha resistito con controricorso l'Uci. Non ha svolto difese il UR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione i OR censurano la sentenza della Corte di Appello per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto asserito decisivo laddove i giudici di seconde cure si sono limitati a riportare uno stralcio della motivazione per conclu- dere che essendosi escluso ogni nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento ne conse- guiva la inammissibilità della proposta azione civile in quanto preclusa dagli artt. 25 cpp abrogato e 652 nuovo cpp (doglianza formulata ex art. 360 n. 5 cpc). Il motivo non ha fondamento. A norma dei citati articoli del codice di procedura penale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sus- siste o che l'imputato non lo ha commesso nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato. In concreto, la sentenza penale irrevocabile emessa dalla corte di Appello di Roma, tra l'altro, afferma: "nella situazione di pericolo determinal dalla sosta dell'autoarticolato sulla corsia di marcia normale pro- trattasi per poco più di due minuti non è ravvisabile condotta colposa da parte del UR. Infatti,una l'autoarticolato aveva in funzione le luci di posizione, trattavasi di veicolo di dimensioni notevoli, come tale ben visibile e per di più in sosta in un'ampia curva. Per conseguenza, hanno, ancora, affermato i giudici pe- nali "doveva ritenersi imprudente la condotta di guida della vittima e che tale condotta fu da sola sufficien- te ai fini della determinazione dell'evento potendo il OR evitare la collisione con l'automezzo con una ma- novra di emergenza consentita dall'ampiezza dell'autostrada. La Corte valutato, quindi, le condotte dell'imputato e della vittima ha assolto il primo per non avere com- messo il fatto". Nella motivazione della sentenza impugnata i giudi- ci di seconde cure hanno rilevato che il giudice penale 5 aveva escluso sia la condotta colposa del UR che il nesso causale tra la condotta stessa ė l'evento e dopo essere riportati alla motivazione della sentenza penale hanno concluso che la formula assolutoria per non avere commesSO il fatto doveva ritenersi coerente con le argomentazioni svolte. I giudici di appello han- no, poi, rilevato che i fatti accertati con autorità di cosa giudicata non consentivano una nuova valutazione nel merito, di guisa che doveva applicarsi la preclu- sione di cui all'art. 25 cpp ed all'art. 652 nuovo cpp, atteso che l'accertamento contenuto in una senten- za penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile allorchè attenga alla non commissione del fatto da parte dell'imputato o alla in- sussistenza del fatto stesso stante peraltro, la impos- sibilità di sostituire la formula assolutoria con altra che consentisse un giudizio per danni ex art. 2054 cc.. ' noto che la sentenza penale di assoluzione E' ora, per avere il giudice escluso il nesso di causalità ma- teriale tra condotta ed evento preclude l'azione civile per il risarcimento del danno non essendo consentito al giudice civile ricostruire gli accadimenti in modo da postulare la esistenza di detto elemento, ancorchè sot- to diversa prospettiva (cfr. Cass. 3006/01). Sulla base di tale principio, dal quale non vi è 6 i motivo di discostarsi, le argomentazioni svolte dalla Corte del merito devono ritenersi esaurienti e corrette laddove hanno posto in evidenza che il giudice penale " aveva escluso l'elemento oggettivo del reato avendo, in definitiva, accertato sia la mancanza di una condotta colposa a carico del UR che la mancanza di nes- SO causale tra la sua condotta e l'infortunio conclu- dendo che fu solo la condotta del OR a determinare l'evento. La sentenza impugnata non merita, in definitiva, la censura ad essa rivolta. Sussistono giusti motivi per compensare le spese 109T129,11 del giudizio di cassazione tra le parti costituite. 456T 20,66 TOT. 149,77
P Q M
La Corte rigetta il ricorso. 8061 181 167,77 Dichiara compensate le spese tra le parti costitui- te. 2 Così deciso in Roma 1'11.12.2001. A 7 M /7 RO 7 TRATE e IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. 200 t Ugo favara LUG EN Рибаш шт s ELLE 7 i D ZIA d o IL CANCELLIERE C1 EN t in alar e G S ud a AR Ajello A D re razia A l Regis te Servizio n G irige aria M D onsabile (Dott.ssa H (our p. r. M esp (D R Depositata in Cancelleria Oggi, 7.06 -0 IL CANCELMERE C1 Dott.ssa Mena Alelő i