Art. 4. 1. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo si applica il disposto dell' articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , e successive modificazioni.
2. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge restano ferme tutte le competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministero dei lavori pubblici.
2. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge restano ferme tutte le competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministero dei lavori pubblici.