TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 579
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Sentenza breve 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 46, comma 4, D.P.R. n. 394 del 1999 per mancata considerazione delle patologie (Disturbo Bipolare II e ADHD)

    La ricorrente non ha fornito adeguata documentazione medica che evidenziasse come le patologie giustificassero l'applicazione della disposizione più benevola. Inoltre, la ricorrente aveva già superato il limite massimo di permanenza in Italia per motivi di studio.

  • Rigettato
    Mancata predisposizione delle misure di sostegno previste dalla Legge 104/1992

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza si concentra sulla mancata prova delle patologie e sul superamento del limite di permanenza.

  • Rigettato
    Superamento di tre esami senza accettazione del voto

    Irrilevante ai fini della decisione, in quanto la norma richiede il superamento degli esami con profitto e la ricorrente non ha dimostrato di averli superati.

  • Accolto
    Manifesta infondatezza del ricorso e mancata dimostrazione dei requisiti di legge per il patrocinio

    La richiesta di certificazione dei redditi all'Ambasciata non è un documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti reddituali. La ricorrente non ha dimostrato di aver prodotto la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 79, comma 2, DPR 115/2002.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 579
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 579
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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