Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del 14 maggio 2025, notificato il 27 dicembre 2025, con cui il Questore di Bologna ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
La ricorrente, entrata in Italia nel 2018 e titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio (valido fino al 31 dicembre 2023), ha chiesto il rinnovo del titolo, che gli è stato negato a causa del mancato superamento del numero minimo di esami prescritto dalla legge.
La ricorrente non contesta tale fatto, ma collega - peraltro in modo generico, dal momento che non deduce e tantomeno prova alcuno specifico effetto della patologia sulla capacità di studio - il mancato superamento del numero minimo di esami richiesti all’essere affetta da Disturbo Bipolare II e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività/impulsività).
Secondo la ricorrente, la Questura avrebbe illegittimamente omesso di considerare tali patologie e, dunque, avrebbe violato l’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, il quale prevede un temperamento della regola in ipotesi di "gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati". In ogni caso, secondo quanto sostenuto in ricorso, il mancato superamento degli esami sarebbe in realtà imputabile alla mancata predisposizione delle misure di sostegno previste dalla legge 104 del 1992 e, comunque, alla mancata considerazione del fatto che la ricorrente avrebbe, in realtà, sostenuto ben tre esami senza averne accettato il voto, così come, si afferma nel ricorso, non accetta la sua malattia.
Il provvedimento non può, però ritenersi affetto dai vizi dedotti.
In disparte ogni considerazione circa il fatto che la ricorrente è risultata residente di fatto presso l’hotel -OMISSIS- di -OMISSIS-, nonostante sia domiciliata in Bologna e abbia riferito all’Amministrazione di dimorare a -OMISSIS-, non dà conto di come si garantisce il sostentamento e non ha fornito riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, (nella quale le veniva contestata anche la mancanza della polizza assicurativa), l’avversato diniego risulta essere frutto della puntuale applicazione della normativa che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il quarto comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 394 del 1999, di cui la ricorrente invoca l’applicazione prevede, infatti, che “ Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi .”. Nel caso di specie, però, è incontestato che la ricorrente non ha superato con profitto nemmeno un esame dal 2021 e, comunque, per l’applicazione dell’eccezione alla regola sarebbe stata necessaria la produzione di una documentazione medica che, al di là di certificare la patologia, mettesse in evidenza perché la sua presenza doveva essere ritenuta giustificativa dell’applicazione della più benevola disposizione in parola rispetto alla regola ordinaria.
In ogni caso, come evidenziato nella memoria dell’Amministrazione, “A rendere, tuttavia, non percorribile nemmeno una revisione in autotutela delle determinazioni precedentemente assunte è, nel caso concreto, la circostanza che la sig.ra -OMISSIS- - trattandosi di diploma di laurea triennale - ha comunque superato infruttuosamente il terzo anno dalla fine della durata regolare del corso di storia, da perfezionare entro il 2023, in virtù dell’immatricolazione avvenuta per l’a.a. 2019/2020.”.
Circostanza che risulta oggettivamente confermata, dal momento che a nulla rileva il fatto che, quando ha chiesto il rinnovo del titolo, la ricorrente fosse iscritta al secondo anno fuori corso, in quanto, al momento dell’adozione del provvedimento (14 maggio 2025), aveva, di fatto, frequentato anche il terzo anno fuori corso (a.a. 2024/2025) senza, peraltro, dimostrare di aver superato nessun esame anche negli anni successivi alla presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno (ovvero da dicembre 2023 in poi). Avendo la ricorrente già goduto della permanenza in Italia per motivi di studio oltre il limite massimo consentito dalla legge, l’istanza non potrebbe comunque essere accolta, nemmeno prescindendo dal numero minimo di esami sostenuti.
Il ricorso non può, quindi, trovare positivo apprezzamento, ancorché le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa.
Deve, inoltre, essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non solo per la manifesta infondatezza del ricorso proposto, ma, prima ancora, per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, con specifico riferimento alle fonti di reddito della ricorrente.
Premesso che, come già anticipato, non è dato comprendere come la ricorrente si assicuri il sostentamento, quest’ultima ha dichiarato di non aver prodotto alcun reddito in Italia, mentre, con riferimento ad eventuali redditi prodotti nel proprio Paese d’origine, ha chiesto, all’Ambasciata cinese, di certificare i redditi prodotti dalla stessa in Cina. Tale richiesta non può costituire documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti reddituali richiesti. In primo luogo perché l’istanza è stata rivolta all’Ambasciata e non al competente Consolato cinese, ma, ancor prima, perché la richiesta ha a oggetto la certificazione dei redditi prodotti e non anche l’attestazione della veridicità di quanto la cittadina cinese avrebbe dovuto affermare nell’autodichiarazione relativi ai redditi prodotti nel suo Paese d’origine.
Ciò in difformità rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 79 del DPR 115/2002, disciplinante il contenuto necessario della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, la straniera odierna ricorrente risulta aver presentato all’autorità sbagliata (l’Ambasciata in luogo del Consolato) un’istanza per ottenere una certificazione sovrabbondante, che non le è stata rilasciata e rispetto a cui non può ritenersi formato il silenzio assenso che la Corte di Cassazione ricollega al decorso del termine di trenta giorni dalla formulazione della domanda in conformità a quanto previsto dalla legge ( e cioè chiedendo la attestazione della veridicità di quanto affermato dal cittadino), non sussistendo alcuna norma che obblighi il rilascio di quanto richiesto nel caso di specie (e cioè la certificazione dei redditi prodotti nel proprio Paese).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NT, Presidente
RA LL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | LO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.